sabato 9 novembre 2013

Regione Sicilia:Abrogazione parziale delle disposizioni attuative discendenti dall’art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
 DECRETO 22 ottobre 2013.Abrogazione parziale delle disposizioni attuative discendenti dall’art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, di cui ai decreti assessoriali 12 dicembre 2002, 20 febbraio 2006, 9 agosto 2006 e 24 giugno 2011.


ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DECRETO 22 ottobre 2013.
Abrogazione parziale delle disposizioni attuative discendenti
dall’art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28,
di cui ai decreti assessoriali 12 dicembre 2002, 20 febbraio
2006, 9 agosto 2006 e 24 giugno 2011.
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, di
riforma della disciplina del commercio;
Visto l’art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.
28, il quale dispone che “L’apertura, il trasferimento di
sede e l’ampliamento della superficie di una grande struttura
di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata
dal comune competente per territorio nel rispetto della
programmazione urbanistico-commerciale di cui all’articolo
5 ed in conformità alle determinazioni adottate dalla
conferenza di servizi di cui al comma 3”;
Visto l’art. 5. comma 8, della suddetta legge, il quale
dispone che “Al fine di consentire l’adeguamento progressivo
della rete di vendita esistente alle condizioni concor-
 renziali determinate dalle nuove strutture di vendita ed un
costante adeguamento agli standard di sicurezza, nonché
per la valorizzazione e la salvaguardia dell’attività di commercializzazione
delle produzioni regionali, con decreto
dell’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l’artigianato e la pesca (oggi Assessore regionale delle
attività produttive), sentito l’Osservatorio regionale per il
commercio, vengono fissati limiti e condizioni per il rilascio
delle autorizzazioni di cui all’articolo 9 presente
legge, (..)”;
Visto il D.P.Reg. 11 luglio 2000, n. 165, di attuazione
dell’art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28
concernente “Disposizioni ed indirizzi di programmazione
commerciale e criteri di programmazione urbanistica
riferiti al settore commercio”;
Visti i DD.AA. 12 dicembre 2002, 20 febbraio 2006, 9
agosto 2006 e 24 giugno 2011, con i quali, in ottemperanza
al succitato art. 5, comma 8, sono state emanate disposizioni
relative alla fissazione dei limiti e delle condizioni
per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 9 della
legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, obbligando implicitamente
la conferenza di servizi di cui al medesimo art.
9, nell’esprimere il parere di rito, alla verifica, oltre alla
rispondenza dell’istanza a tutti i requisiti richiesti dalla
vigente normativa, dell’esistenza o meno, nel bacino di
attrazione interessato dall’iniziativa commerciale, della
disponibilità di superficie di vendita autorizzabile;
Visto l’art. 31, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201 in materia di liberalizzazioni (c.d. Decreto salva
Italia), recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità
e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Viste le sentenze n. 991 depositata il 16 maggio 2012,
n. 1286 depositata il 21 maggio 2012 e n. 1058 depositata
il 3 agosto 2012, con le quali il TAR Sicilia ha annullato i
provvedimenti di diniego al rilascio dell’autorizzazione
commerciale per l’apertura di grandi strutture di vendita
ex art. 9, legge regionale n. 28/99 per mancanza di superficie
autorizzabile nel bacino di attrazione interessato dall’iniziativa
commerciale;
Considerato che, tra l’altro, gli stessi Tribunali amministrativi
hanno rilevato che il regime di contingentamento
previsto dalla vigente normativa regionale contrasta
con la più recente normativa comunitaria e nazionale in
materia di liberalizzazioni delle attività di impresa, comprese
quelle del commercio, abrogando di fatto le disposizioni
regionali in materia;
Visto il parere del 25 maggio 2012 dell’autorità garante
della concorrenza e del mercato, con il quale, in merito
a un ricorso presentato da un ditta per l’annullamento del
diniego da parte dell’amministrazione comunale al rilascio
di un’autorizzazione ex art. 9, legge regionale n.
28/99, considera il citato atto in contrasto con la normativa
comunitaria e nazionale sulle liberalizzazioni;
Ritenuto che, nelle more dell‘adozione di una specifica
disciplina regionale in armonia con quella nazionale, non
possa non tenersi conto delle autorevoli pronunce citate;
Ritenuto opportuno, per quanto espresso, di dovere
provvedere in merito;
Decreta:
Art. 1
Ferma restando, in sede di conferenza di servizi ex art.
9 della legge regionale n. 22 dicembre 1999, n. 28, la verifica
di tutti gli altri presupposti giuridici ivi previsti, per le
motivazioni espresse in premessa, sono abrogate le disposizioni
attuative discendenti dall’art. 5 della legge regionale
22 dicembre 1999, n. 28, di cui ai DD.AA. 12 dicembre
2002, 20 febbraio 2006, 9 agosto 2006 e 24 giugno 2011,
nella parte concernente la verifica della superficie di vendita
autorizzabile nel bacino di attrazione interessato dall’iniziativa
commerciale.
Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
Il presente decreto sarà pubblicato, altresì, nel sito
internet istituzionale della Regione siciliana - sezione
Assessorato delle attività produttive.
Palermo, 22 ottobre 2013.