venerdì 22 novembre 2013

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali.

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2013, n. 131
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali. (13G00175) (GU Serie Generale n.272 del 20-11-2013)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/12/2013

 DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2013, n. 131 
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di  cui
al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle  cautele  da  adottare
durante la macellazione o l'abbattimento degli animali. (13G00175) 
(GU n.272 del 20-11-2013)
 
 Vigente al: 5-12-2013  
 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217,  concernente  disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2010 - ed  in  particolare
l'articolo 1 con  cui  e'  stata  conferita  delega  al  Governo  per
l'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali  o  amministrative
per le violazioni di obblighi  contenuti  in  regolamenti  comunitari
pubblicati alla data di entrata in vigore della suddetta legge per  i
quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1099/2009  del  Consiglio,  del  24
settembre  2009,  relativo  alla  protezione  degli  animali  durante
l'abbattimento; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22  dicembre
2004, sulla protezione  degli  animali  durante  il  trasporto  e  le
operazioni  correlate  che  modifica  la  direttiva  64/432/CEE   del
Consiglio, del 26 giugno 1964, ed il regolamento (CE) n. 1255/1997; 
  Visti il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari  e
il  regolamento  (CE)  n.  853/2004  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile del 2004, che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale, che modificano
la normativa comunitaria applicabile ai macelli di cui alla direttiva
93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993; 
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  settembre  1998,  n.  333,   e
successive  modificazioni,  recante  l'attuazione   della   direttiva
93/119/CE  del  Consiglio,  del  22  dicembre  1993,  relativa   alla
protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 marzo 2013; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 settembre 2013; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
della  giustizia,  di  concerto  con   i   Ministri   della   salute,
dell'economia  e  delle  finanze,  dello  sviluppo  economico,  delle
politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari  regionali
e le autonomie; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  legislativo,  di   seguito   denominato:
«decreto», reca la disciplina sanzionatoria per la  violazione  delle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009  del  Consiglio,
del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante
l'abbattimento, di seguito denominato: «regolamento». 
  2. Le sanzioni del presente decreto si riferiscono  all'oggetto  ed
all'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del regolamento. 
  3. Ai fini del presente decreto si assumono le definizioni  di  cui
all'articolo 2 del regolamento. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'articolo 117 della Costituzione stabilisce  che  La
          potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Il testo dell'articolo  1  della  legge  15  dicembre
          2011, n. 217 (Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee  -  Legge  comunitaria  2010.),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita: 
                «Art.  1.  (Delega  al  Governo  per  la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.  -
          1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle  norme
          comunitarie nell'ordinamento nazionale  il  Governo,  fatte
          salve le norme penali vigenti,  e'  delegato  ad  adottare,
          entro due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali  o
          amministrative per le violazioni di obblighi  contenuti  in
          direttive  comunitarie  attuate  in  via  regolamentare   o
          amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o
          in regolamenti comunitari pubblicati alla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, per i quali non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
                2. La delega di cui al  comma  1  e'  esercitata  con
          decreti legislativi  adottati  ai  sensi  dell'articolo  14
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
          politiche  europee  e  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con i Ministri competenti per materia.  I  decreti
          legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di
          cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  c),  della  legge  4
          giugno 2010, n. 96. 
                3. Gli  schemi  di  decreto  legislativo  di  cui  al
          presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
          al Senato della Repubblica per l'espressione del parere  da
          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
          nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1  della
          legge 4 giugno 2010, n. 96.». 
              - Il regolamento (CE)  1099/2009  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 1 dicembre 1980, n. L 325. 
              -  Il  regolamento  (CE)  1/2005  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 24 marzo 2005, n. L 79. 
              - Il regolamento  (CE)  852/2004  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139. Entrato in vigore il  20
          maggio 2004. Il testo del  presente  regolamento  e'  stato
          cosi' sostituito in base alla  rettifica  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226. 
              - Il regolamento  (CE)  853/2004  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139. Entrato in vigore il  20
          maggio 2004. Il testo del  presente  regolamento  e'  stato
          cosi' sostituito in base alla  rettifica  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226. 
              - Il decreto legislativo  1º  settembre  1998,  n.  333
          (Attuazione  della  direttiva   93/119/CE   relativa   alla
          protezione  degli  animali  durante   la   macellazione   o
          l'abbattimento) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  28
          settembre 1998, n. 226. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per  i  riferimenti  normativi  al  regolamento  (CE)
          1099/2009 si veda nelle note alle premesse. 
                               Art. 2 
 
 
                 Autorita' competente e procedimento 
                   di applicazione delle sanzioni 
 
  1. Le Autorita' competenti  incaricate  di  garantire  il  rispetto
delle  norme  del  regolamento,  nonche'  all'accertamento  ed   alla
irrogazione delle sanzioni previste  dal  presente  decreto  sono  il
Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento  e
di Bolzano e le Aziende unita' sanitarie  locali,  nell'ambito  delle
rispettive competenze. 
  2. Ai fini  dell'accertamento  e  dell'irrogazione  delle  sanzioni
previste dal presente decreto, si applicano le  disposizioni  di  cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 
  3. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8,  comma  1,
nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente  decreto
la sanzione amministrativa pecuniaria per la fattispecie  violata  e'
aumentata  fino  alla   meta'   ed   e'   disposta   la   sospensione
dell'attivita' da uno a tre mesi. 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti normativi alla  legge  24  novembre
          1981, n. 689 si veda nelle note alle premesse. 
                               Art. 3 
 
Violazioni riguardanti le prescrizioni generali per l'abbattimento  e
  le operazioni correlate, la macellazione e le  procedure  operative
  standard 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del  regolamento  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 2.000 euro a 6.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del  regolamento  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 2.000 euro a 6.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato,  la  persona  responsabile
della macellazione secondo i metodi di cui all'articolo 4,  paragrafo
4, del regolamento che viola le disposizioni di cui  all'articolo  5,
paragrafo 2, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del  regolamento  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 1.000 euro a 3.000 euro. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del  regolamento  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 2.000 euro a 6.000 euro. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non  mette
a  disposizione  dell'Azienda   sanitaria   locale   territorialmente
competente   le   procedure   operative   standard   in    violazione
dell'articolo 6,  paragrafo  4,  del  regolamento  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000
euro a 3.000 euro. 
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del  regolamento  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 2.000 euro a 6.000 euro. 
  8. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
degli  animali  da  pelliccia  che  viola  le  disposizioni  di   cui
all'articolo  7,  paragrafo  3,  del  regolamento  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000
euro a 6.000 euro. 
  9. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che  non
ottempera alla  richiesta  del  Servizio  veterinario  della  Azienda
sanitaria locale territorialmente competente di cui all'articolo  22,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000  euro  a
6.000 euro. 
                               Art. 4 
 
 
         Violazioni riguardanti le procedure di stordimento 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del  regolamento  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 2.000 euro a 6.000 euro. La sanzione non si applica nel caso
di utilizzo di particolari metodi di macellazione prescritti da  riti
religiosi, a  condizione  che  la  macellazione  abbia  luogo  in  un
macello. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel  caso
di  macellazione  di  animali  sottoposti  a  particolari  metodi  di
macellazione prescritti da riti religiosi, non comunica all'autorita'
sanitaria veterinaria territorialmente competente, per il  successivo
inoltro al  Ministero  della  salute,  di  rispettare  le  condizioni
previste dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma  da
1.000 euro a 3.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del  regolamento  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 1.000 euro a 3.000 euro. 
  4. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che,  in
violazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
non ottempera alla richiesta del Servizio veterinario  della  Azienda
sanitaria locale  territorialmente  competente  per  l'aumento  della
frequenza dei controlli di cui  all'articolo  5  del  regolamento  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 300 euro a 700 euro. 
                               Art. 5 
 
 
                Violazioni riguardanti i dispositivi 
                di immobilizzazione e di stordimento 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000
euro a 6.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo  1,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000
euro a 6.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo  2,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000
euro a 3.000 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo  3,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000
euro a 3.000 euro. 
                               Art. 6 
 
Violazioni  riguardanti  le  prescrizioni   sull'abbattimento   degli
  animali destinati al consumo domestico privato  e  sulla  fornitura
  diretta di piccoli quantitativi di carni 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario che  viola
le disposizioni di cui all'articolo 10, del regolamento  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma  da
1.000 euro a 3.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che viola le
disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 1.000 euro a 3.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla  stessa  sanzione  di
cui al comma 2, soggiace il produttore che viola le  disposizioni  di
cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento. 
                               Art. 7 
 
 
        Violazioni riguardanti le importazioni da Paesi terzi 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque importa carni  in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del  regolamento
e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  del  pagamento
della somma da 2.000 euro a 6.000 euro. 
                               Art. 8 
 
 
Violazioni  riguardanti   la   configurazione,   la   costruzione   e
                     l'attrezzatura dei macelli 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 2.000 euro a  6.000  euro  ed  e'  disposta  la  sospensione
dell'attivita' da uno a tre  mesi.  L'autorita'  competente  che,  in
occasione di un successivo controllo, accerta il perdurare della  non
conformita'    della    configurazione,    della    costruzione     e
dell'attrezzatura del macello dispone la  sospensione  dell'attivita'
fino all'avvenuto adeguamento. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 2.000 euro a 6.000 euro. 
                               Art. 9 
 
 
               Violazioni riguardanti il maneggiamento 
           e le operazioni di immobilizzazione nei macelli 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento e' soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000
euro a 6.000 euro. 
                               Art. 10 
 
 
                       Violazioni riguardanti 
                le procedure di controllo nei macelli 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafi  1,  2,  3  e  4,  del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  del
pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro. 
  2. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che,  in
violazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
non ottempera alla richiesta del Servizio veterinario  della  Azienda
sanitaria  locale  territorialmente  competente  di   modificare   le
procedure di controllo di cui all'articolo  16  del  regolamento,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 2.000 euro a 6.000 euro. 
                               Art. 11 
 
 
          Violazioni riguardanti la figura del responsabile 
                 della tutela del benessere animale 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 1.000 euro a 3.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 1.000 euro a 3.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  il  responsabile  della
tutela del  benessere  animale  che  viola  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 17,  paragrafo  5,  del  regolamento  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000
euro a 3.000 euro. 
  4. Le sanzioni di cui al presente articolo non  si  applicano  alle
fattispecie relative all'articolo 17, comma 6, del regolamento. 
                               Art. 12 
 
 
          Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 
                        di spettanza statale 
 
  1.  I   proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie di spettanza  statale,  per  le  violazioni
previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del  bilancio
dello Stato. 
                               Art. 13 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'attuazione  del  presente  decreto   con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 14 
 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle  Province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano  le  presenti  disposizioni  si  applicano  nel
rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione. 
                               Art. 15 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fino all'8 dicembre 2019, l'articolo  8,  comma  1,  si  applica
esclusivamente ai nuovi macelli o a qualsiasi  nuova  configurazione,
costruzione o attrezzatura che non sono entrati in funzione prima del
1° gennaio 2013. 
  2.  Sono  abrogate  le  disposizioni  del  decreto  legislativo  1°
settembre  1998,  n.  333,  recante  l'attuazione   della   direttiva
93/119/CE  relativa  alla  protezione  degli   animali   durante   la
macellazione  o  l'abbattimento,  come  modificato  dalla  legge   21
dicembre  1999,  n.  526,  fatte  salve  le   disposizioni   di   cui
all'allegato A, parte I, paragrafo 1, e parte  II,  paragrafi  1,  3,
seconda frase, 6, 7, 8, 9, prima frase,  e  di  cui  all'allegato  C,
parte II, paragrafi 3.A.2), 3.B.1), 3.B.2), 3.B.4), 4.2) e  4.3),  la
cui abrogazione e' stabilita dal 9 dicembre 2019. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 6 novembre 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli
                                affari europei 
 
                                Cancellieri, Ministro della giustizia 
 
                                Lorenzin, Ministro della salute 
 
                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Zanonato,  Ministro  dello   sviluppo
                                economico 
 
                                De Girolamo, Ministro delle politiche
                                agricole alimentari e forestali 
 
                                Delrio,  Ministro  per   gli   affari
                                regionali e le autonomie 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 1º
          settembre 1998, n. 333, modificato dal presente decreto, si
          veda nelle note alle premesse. 
              - La legge 21 dicembre 1999, n. 526  (Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  Legge  comunitaria
          1999) e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  18  gennaio
          2000, n. 13, S.O.