sabato 2 novembre 2013

Variazione della misura dell'indennita' di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 16 ottobre 2013 
Variazione della misura dell'indennita' di trasferta  spettante  agli
ufficiali giudiziari. (13A08706)
(GU n.256 del 31-10-2013)

      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
                     DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
                    DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

                           di concerto con

                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
             DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  20,  punto  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, relativo al Testo  Unico  delle
discipline  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia,  il  quale  prevede  che  con  decreto  dirigenziale   del
Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle  finanze,  si  provveda  all'adeguamento  dell'indennita'  di
trasferta  degli  ufficiali  giudiziari,  in  base  alla   variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di  operai  e  di
impiegati,  accertata  dall'Istituto  nazionale   di   Statistica   e
verificatasi nell'ultimo triennio;
  Visti gli  artt.  133  e  142  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive modificazioni;
  Visti gli artt. 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002 n. 115;
  Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto
3 del decreto del Presidente della  Repubblica  del  30  maggio  2002
n.115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei  prezzi
al consumo per le famiglie di operai  e  impiegati  verificatasi  nel
triennio 1° luglio 2010 - 30 giugno 2013, e' pari a +6,9;
  Visto il decreto Interdirigenziale del 9  novembre  2012,  relativo
all'ultima variazione dell'indennita' di trasferta per gli  ufficiali
giudiziari;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale  giudiziario  per
il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura:
    a) fino a 6 chilometri € 2,06;
    b) fino a 12 chilometri € 3,76;
    c) fino a 18 chilometri € 5,19;
    d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso  di  6  chilometri  o
frazione superiore a  3  chilometri  di  percorso  successivo,  nella
misura di cui alla lett. c), aumentata di € 1,10.
  2. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario,  per
il viaggio di andata e ritorno  per  ogni  atto  in  materia  penale,
compresa la maggiorazione per l'urgenza e' cosi' corrisposta:
    a) fino a 10 chilometri € 0,54;
    b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,38;
    c) oltre i 20 chilometri € 2,06;
                               Art. 2

  Il presente decreto entra  in  vigore  il  primo  giorno  del  mese
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 ottobre 2013

            Il Capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,
            del personale e dei servizi del Ministero della giustizia
                                  Birritteri                         

    Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze
                 Franco