domenica 13 ottobre 2013

Possibili limitazioni agli ambulanti nelle aree di interesse artistico-culturale

Con la LEGGE 7 ottobre 2013, n. 112(1) , che introduce l’art. 4 bis (2), le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite  determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attivita' ambulanti senza posteggio, nonche', ove se ne riscontri la necessita', l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico .
Questa norma, a parere dello scrivente, è superflua, nella considerazione che ogni comune ha obbligatoriamente, per legge, un regolamento  per la disciplina del commercio su aree pubbliche dove vengono inseriti tutti gli obblighi, divieti e le limitazioni per i commercianti su aree pubbliche, comprese quelle vicino ai luoghi di culto, munumenti ecc.
Come al solito ci dobbiamo sempre complicare la vita con norme inutili...... altro che semplificazione.

Mario Serio
Riproduzione Riservata


Post sullla materia su questo Blog: Esercizio di attivita' commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi altra attivita' non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale.



(1)Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. (13G00158) (GU Serie Generale n.236 del 8-10-2013)

(2) «Art. 4-bis (Decoro dei complessi monumentali ed altri immobili). -

1. All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attivita' commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi altra attivita' non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessita' di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonche' delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attivita' ambulanti senza posteggio, nonche', ove se ne riscontri la necessita', l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico".