Introdotta la SCIA nel TULPS

Il TULPS, ultimo baluardo normativo del regime fascista, è costretto ad adeguarsi, a poco a poco, alle nuove norme sulla semplificazione: 
 Tra le modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (approvate definitivamente dal parlamento il 3 ottobre 2013 e in attesa della pubblicazione sulla G.U), recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, è stato inserito l'art. 8 bis che introduce la SCIA agli artt. 68, 69 e 71 del Tulps., sotto specificati (modifiche in blu):
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 Art. 68

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.
Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.
Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Regolamento
(Art. 116, Art. 117, Art. 118, Art. 119, Art. 120, Art. 121, Art. 122, Art. 123, Art. 139, Art. 140)



Art. 69

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.
Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo
Regolamento
(Art. 124, Art. 125)


Art. 71

Le licenze e le segnalazioni certificate di inizio attività, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati. 
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L'introduzione della SCIA negli articoli di cui sopra è solo una presa d'atto, di quanto già da tempo risulta oramai prassi consolidata in molti comuni.
A coloro che si occupano di SUAP ricordo, inoltre,  che bisogna tener presente anche l'art. 2 del D.M. 19 Agosto 1996 (così come modificato dal Decreto del Ministero dell’interno del 18 dicembre 2012), ed in particolare quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica dello stesso  decreto
 
Mario Serio
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