venerdì 27 dicembre 2013

Altro regalo di Natale agli italiani

Da: ANCC Ciolli (pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it)
A: <mariovincenzoserio@virgilio.it>

Il Paese è al tracollo economico e non ci sono spiragli per la ripresa,
il servizio postale è carissimo
le consegne delle corrispondenze sono effettuate solo alcuni giorni alla settimana
i disservizi postali sono continui
chiudono i bilanci con guadagni
non troviamo in rete i documenti che giustifichino aumenti di tariffe
e ..... dobbiamo leggere che saranno aumentate le tariffe.

Poste, sì dell'Agcom all'aumento di lettere e raccomandate

L'autorità dà via libera a Poste italiane che potrà far salire il costo di invio di una lettera dagli attuali 70 centesimi sino a 95 centesimi entro il 2016. Aumento del 50% per le raccomandate da 3,60 a 5,40 euro

ROMA - Aumento del 35% per le lettere e del 50% delle raccomandate entro il 2016. L'Agcom ha dato il via libera all'aumento delle tariffe praticate da Poste Italiane: il costo per spedire una lettera potrà salire dagli attuali 70 centesimi sino a 95 centesimi, mentre una raccomandata potrà salire dai 3,60 euro attuali fino a 5,40 euro.
Il disco verde a possibili aumenti (non obbligatori) delle tariffe è arrivato in questi giorni dall'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni con un complesso provvedimento che stabilisce appunto che "Poste Italiane ha facoltà di incrementare il prezzo delle posta prioritaria relativa alla prima fascia di peso (0-20 grammi), fino a 0,95 euro/invio, entro il 2016".
E ancora: "Poste Italiane ha facoltà di incrementare il prezzo della Posta Raccomandata relativa alla prima fascia di peso (0-20 grammi), fino a 5,40 euro/invio, entro il 2016".
L'Autorità fissa però dei paletti temporali e l'eventuale aumento potrà avvenire solo gradualmente: qualora Poste Italiane decidesse di avvalersi della facoltà di aumentare i prezzi prevista dalla delibera, dovrà programmare "gli incrementi di prezzo in non meno di due distinte variazioni, ciascuna delle quali non superiore al 60% dell'incremento di prezzo complessivo, avente efficacia almeno annuale".

Di fronte a questa ennesima iniziativa per affossare il Paese,
ci aspettiamo che i parlamentari insorgano oppure facciano le valige, ritornando alle loro case.
A LEGGERVI, Pier Luigi Ciolli.

    
Con l’occasione ci scusiamo con coloro ai quali non abbiamo ancora dato riscontro via email,ma siamo in seria difficoltà per la gestione dei reclami inerenti i disservizi postali,
lo smaltimento della corrispondenza quotidiana e l’espletamento delle attività istituzionali.
     Chi necessita di una risposta urgente è invitato a inviarci una nuova email scrivendo
nell’oggetto URGENTISSIMO ed entro 18 ore risponderemo sicuramente.

A voi, alla vostra famiglia e al Paese un Felice 2014 da tutti noi
Ecco il Piano di Autotutela per superare i micidiali disservizi postali e al quale
vi chiediamo di partecipare attivamente dandoci notizia.

INSIEME PER RACCOGLIERE I DISSERVIZI POSTALI
E CHIEDERE AL GOVERNO DI LICENZIARE I DIRIGENTI E I DIRETTIVI INCAPACI DI ORGANIZZARE  UN SERVIZIO STRATEGICO PER LO SVILUPPO DEL PAESE.

LA PREMESSA
I disservizi postali sono rilevabili nei loro micidiali effetti solo da chi come noi ha spedito milioni di corrispondenze e che spedisce ogni anno oltre 500.000 corrispondenze.

     Al contrario, il destinatario non si accorge dei disservizi perché:
- Non è conoscenza che gli è stata inviata una corrispondenza e, quindi, non aspettandola non percepisce la mancata consegna;
- Non può sapere quanti giorni sono occorsi per la consegna visto che le Poste Italiane SpA non appongono più il timbro-data sulle buste;
- Quanto previsto dalla Carta dei Servizi riguardo alle consegne è quasi sconosciuto e la
a procedura per l’invio dei reclami e i riscontri sono tali da disincentivarne l’utilizzo.

Il destinatario si accorge del disservizio unicamente quando la corrispondenza riguarda una fatturazione dove, effettuando il versamento oltre una precisa data, scatta la mora.

Noi, entro Gennaio 2014, grazie ai nostri tecnici informatici, saremo in grado di:
1.    inviare per email la tessera sociale e altri documenti utili, evitando così sia i costi di spedizione postale sia i micidiali disservizi e il fegato amaro nel ricevere i reclami e nel vedere le Poste Italiane SpA che, invece di far tesoro delle segnalazioni, fanno muro di gomma, incassando ugualmente i nostri e vostri soldi;
2.    registrare le date delle spedizioni e raccogliere i reclami in modo completo per poi chiedere alle Poste Italiane SpA di verificare il servizio e richiedere rimborsi o rilasciare bonus oppure trascinarli in Tribunale;
3.    registrare tutti i reclami in modo completo e veloce in modo da chiedere al Governo, a tutela dei consumatori, in particolare a tutela delle Associazioni, un provvedimento per obbligare le Poste Italiane SpA ad apporre un timbro-data alle corrispondenze che accettano, nonché ad apporre il timbro-data dell'ufficio locale quando affida la corrispondenza al postino per la consegna. L'apposizione del timbro-data consentirebbe al destinatario di conoscere la data della spedizione e di dimostrare quando ha ricevuto la corrispondenza. Dati essenziali, perché oggi chi riceve in ritardo la corrispondenza inerente fatturazioni, senza averne colpa, deve pagare la mora essendo per lui impossibile dimostrare quando effettivamente gli è stata consegnata detta corrispondenza.
4.    registrare tutti i reclami in modo completo e veloce in modo da chiedere al Governo d’intervenire drasticamente per allontanare chi dirige le Poste Italiane SpA perché non sono in grado di garantire un servizio che è strategico per lo sviluppo del Paese. Sulla carta di servizio delle alle Poste Italiane SpA l’utente pare sia tutelato, poi, nella realtà, non è messo in condizione di far valere quanto gli è stato promesso dalle Poste Italiane SpA a fronte del pagamento del servizio.
    
Detto Piano avrà successo se ognuno che ci legge si renderà parte attiva, segnalando e facendo segnalare i disservizi postali e sensibilizzando le proprie associazioni affinché si rendano disponibili a partecipare a un incontro nazionale avente lo scopo di creare una vera forza capace di monitorare i servizi delle Poste Italiane SpA nonché a chiedere ai parlamentari e al Governo di intervenire.

Grazie per l’attenzione e per le azioni che intraprenderete nel divulgare questo documento e/o nel partecipare direttamente per sollecitare Governo e Parlamentari a intervenire.
A leggervi. Pier Luigi Ciolli

giovedì 26 dicembre 2013

Novità codice della strada

La legge di stabilita modifica anche il C.d.S.
Com’è noto, la nuova legge di stabilità , approvata dal Senato il 23 Dicembre u.s.,  entra in vigore il 1° gennaio 2014. L’intero pacchetto, che si compone di un’ unico articolo e di 749 commi, apporta modifiche, dirette ed indirette, anche alle norme sulla circolazione stradale.
A tal proposito si segnalano:
·         l’introduzione dell’  ARCHIVIO UNICO TELEMATICO  PRA-MOTORIZZAZIONE,  che avverrà a mezzo di uno o più regolamenti (da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988) e con procedure e provvedimenti attuativi a cura del Ministero dei Trasporti; 
·         la RICOGNIZIONE DEI VEICOLI GIACENTI PRESSO LE DEPOSITERIE AUTORIZZATE, da parte delle Prefetture e la formazione di un ELENCO PROVINCIALE, che sarà pubblicato entro 60 gg. nel sito della Prefettura dalla quale il proprietario o uno degli altri soggetti indicati nell’articolo 196, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, potranno assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato. In caso di mancata assunzione della custodia da parte dei soggetti sopra indicati, si procederà all’alienazione del veicolo alla depositeria, anche ai soli fini della rottamazione; 
·         la DESTINAZIONE DEI PROVENTI DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO, spettanti a Enti proprietari delle strade, anche a interventi per il finanziamento  del trasporto pubblico locale, attraverso la modifica dell’art. 7 del C.d.S.  ; 
·         la Trasformazione in veicoli elettrici dei veicoli di categoria M. A tal proposito all’articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «L, M1 e N1» sono sostituite dalle seguenti: «L, M e N1».
Mario Serio
Riproduzione riservata

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI

 
 
                  AUTOVEICOLI A BENZINA IN PRODUZIONE 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                 AUTOVEICOLI A GASOLIO IN PRODUZIONE 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
               AUTOVEICOLI A GPL-METANO IN PRODUZIONE 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
             AUTOVEICOLI IBRIDI-ELETTRICI IN PRODUZIONE 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
               AUTOVEICOLI A BENZINA FUORI PRODUZIONE 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
               AUTOVEICOLI A GASOLIO FUORI PRODUZIONE 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
              AUTOVEICOLI A GPL-METANO FUORI PRODUZIONE 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                 AUTOVEICOLI IBRIDI FUORI PRODUZIONE 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             MOTOVEICOLI 
              Parte di provvedimento in formato grafico 
 
 

martedì 24 dicembre 2013

Il Blog Polizia Locale augura a tutti Buon Natale


SILPOL SICILIA: "IL GOVERNO SICILIANO SCIPPA ALLA POLIZIA LOCALE SICILIANA L’INDENNITA’ EX ART. 13 DELLA L.R. 17/90"


IL COMUNICATO STAMPA DELLA SEGRETERIA REGIONALE SULLA FARSESCA VICENDA DELLA CIRCOLARE N.17 DEL 6/12/2013 (PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA IL 20/12/2013) RELATIVA ALL'INDENNITA' PREVISTA DALLA LEGGE REGIONALE 17/1990.

Con la circolare n. 17 del 06/12/2013 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 20/12/2013, l’Ass. alla Funzione Pubblica della Regione Sicilia ha emanato una provvedimento, che di fatto blocca i Piani di Miglioramento dei Servizi delle Polizie Locali per l’anno in corso imponendo, a cura dei Comuni, la redazione di nuovi piani, con previsione di compartecipazione economica, da approvarsi entro la fine del 2013.
Ciò di fatto rende indisponibili i 10 milioni di euro, frutto di ulteriore decurtazione di un milione, previsti dalla suddetta circolare, considerato che tutti gli Enti locali hanno approvato i bilanci di previsione 2013 e che, a maggior ragione, risulta impossibile predisporre nuovi piani per l'anno in corso. Tutto questo ha l'aspetto di una beffa, perpetrata nei confronti dei lavoratori della polizia municipale siciliana, atteso che lo stanziamento è sancito da una legge, che trova attuazione da ben 23 anni. Si ha l’impressione che l'attuale Governo Regionale abbia voluto attuare un taglio di qualcosa che ritiene, forse, di essere un "ramo secco o una regalia" nell'ambito della pubblica amministrazione e, così facendo, di non volere invece confermare quel riconoscimento operato dal legislatore del tempo della "specifica funzione" della Polizia Locale Siciliana, nell’interesse del popolo di Sicilia, al quale assicurare maggiore vivibilità e sicurezza.
Il Governo Crocetta dimostra di essere parolaio ed evanescente nell’affrontare i problemi della Sicilia, ma soprattutto di non volere mantenere gli impegni assunti con la categoria ed il SILPoL, in campagna elettorale. Non accettiamo contorsioni burocratiche di fine anno, che ledano gli interessi di oltre 6000 Operatori della polizia locale siciliana, i quali non si sottraggono, in alcun modo, al proprio impegno istituzionale e che chiedono ormai da anni, non ultimo a questo Governo, l’apertura di un tavolo che adegui la L.R. 17/90, rendendola più aderente ai bisogni dei lavoratori, degli Enti e, in definitiva, di tutti i cittadini.
Il SILPoL respinge al mittente ogni tentativo di riforma, che non preveda il ricorso al negoziato e il confronto con i rappresentanti dei lavoratori ed invita l’Assessore Valenti ed il Governo a:
- ritirare la Circolare, inattuabile e perniciosa, pur comprendendo le difficoltà operative della Regione in questo particolare momento;
- convocare immediatamente le organizzazioni sindacali di categoria, per un confronto chiaro e propositivo sulle questioni della Polizia Locale Siciliana.
CHIAMIAMO A RACCOLTA TUTTA LA CATEGORIA, PER NON CONSENTIRE CHE SI PERPETRI QUESTO SCIPPO DI FINE ANNO, CHE POCO SA DI VOTO AUGURALE PER IL 2014.
La Segreteria Regionale

lunedì 23 dicembre 2013

Oggi il senato dovrebbe approvare la legge di stabilità 2014.

Dopo il Si dellla Camera oggi si aspetta l'approvazione definitiva del Senato prima della pubblicazione in gazzetta.
Tra le novità si segnala la riesumazione delle commissioni tecniche provinciali di pubblico spettacolo
Mario Serio


domenica 22 dicembre 2013

Accertamenti tributari:Schemi controlli fiscali eseguiti dalla Polizia Municipale





Ministero Interno: nuovi modelli di permesso di soggiorno elettronico


Dopo la pubblicazione, lo scorso 6 novembre 2013,  in Gazzetta ufficiale del decreto legge del 23 luglio 2013 del Ministero dell’Interno, che contiene nuove regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha diffuso la  Circolare 39871/2013,  finalizzata a chiarire alcuni aspetti tecnici relativi alla sua applicazione.
 
Il decreto legge contiene una serie di innovazioni tecnologiche e procedimentali che adeguano il modello di permesso di soggiorno utilizzato in Italia a quello comunitario. Il nuovo permesso sarà molto simile a quello attuale, con le dimensioni di una carta di credito, sarà dotato di un microchip ‘contactless’ a radiofrequenza, e memorizzerà i dati personali, ‘elementi biometrici primari (immagine del volto) e secondari (impronte digitali)’.
 
La Circolare 39871/2013 comunica  che l’emissione del nuovo modello di permesso di soggiorno sarà preceduta da una fase sperimentale presso la Questura di Viterbo ( dal prossimo 16 dicembre), per essere poi estesa alle questure di Terni e Padova, e progressivamente su tutto il territorio nazionale.
 
Alle Questure impegnate nella sperimentazione, inoltre, sarà consentito l’accesso a una differente versione del sistema informatico Stranieri Web che disporrà di nuove funzionalità. La nuova versione sarà resa disponibile successivamente, informa la nota, anche alle restanti questure.


dati pubblicazione Fonte: Ministero dell'Interno
Data: 13/12/2013
Area: area pubblica
link Collegamento Interno Leggi la circolare

sabato 21 dicembre 2013

Introdotta la combustione illecita dei rifiuti

E' stato pubblicato il decreto ed introdotto il reato di" Combustione illecita di rifiuti" (vedi art. 3). E' chiaro che il Decreto deve essere convertito in legge entro 60 giorni dalla camera per diventare legge.
Vedremo.....
Vedi anche su questo blog l'ottimo articolo del 30 settembre 2012: Bruciare residui vegetali è reato  a cura del Comandante Mauriello
Mario Serio

DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2013, n. 136 
Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare  emergenze  ambientali  e
industriali  ed  a  favorire  lo  sviluppo  delle  aree  interessate.
(13G00180) 
(GU n.289 del 10-12-2013)
 
 Vigente al: 10-12-2013  
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la estrema gravita' sanitaria, ambientale, economica  e
della legalita' in cui versano alcune aree della regione Campania; 
  Considerato che la sicurezza della  continuita'  del  funzionamento
produttivo di stabilimenti di interesse  strategico  costituisce  una
priorita' di carattere nazionale, soprattutto in  considerazione  dei
prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della  salute  e  di
salvaguardia dei livelli occupazionali; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per una piu'  incisiva  repressione  delle  condotte  di
illecita combustione dei rifiuti, per la mappatura dei terreni  della
regione  Campania  destinati  all'agricoltura  e  per  una   efficace
organizzazione e coordinamento degli interventi di bonifica in quelle
aree, nell'interesse della salute dei cittadini, dell'ambiente, delle
risorse e  della  produzione  agroalimentare,  nonche'  garantire  la
continuita' degli interventi di bonifica gia' avviati; 
  Rilevato che le attivita' di attuazione  delle  prescrizioni  delle
a.i.a.  rilasciate  per  lo  stabilimento  Ilva   di   Taranto,   pur
tempestivamente avviate, hanno evidenziato  profili  di  complessita'
che richiedono  un  immediato  intervento  di  semplificazione  e  di
interpretazione autentica; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire  con
disposizioni finalizzate a superare le sopra esposte criticita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 3 dicembre 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  dell'interno,  del  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo  economico  e  del
Ministro per la coesione territoriale; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge : 
 
                               Art. 1 
 
Interventi urgenti  per  garantire  la  sicurezza  agroalimentare  in
                              Campania 
 
  1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura,
l'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale,
l'Istituto  superiore  di  sanita'  e  l'Agenzia  regionale  per   la
protezione ambientale in Campania  svolgono,  secondo  gli  indirizzi
comuni e le priorita'  definite  con  direttiva  dei  Ministri  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali,  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e  della  salute,  d'intesa  con  il
Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  le  indagini
tecniche   per   la   mappatura,   anche   mediante   strumenti    di
telerilevamento,  dei  terreni  della  Regione   Campania   destinati
all'agricoltura,  al  fine  di  accertare  l'eventuale  esistenza  di
effetti contaminanti a causa di  sversamenti  e  smaltimenti  abusivi
anche mediante combustione. 
  2. Nello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza,  gli
enti di cui  al  comma  1  possono  avvalersi  del  Nucleo  operativo
ecologico dei Carabinieri,  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  del
Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della  repressione  frodi  dei
prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale,
dell'Istituto geografico militare, di organismi scientifici  pubblici
competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della
Regione Campania. Il Nucleo operativo ecologico dei  Carabinieri,  il
Corpo  forestale  dello  Stato,  il  Comando  Carabinieri   politiche
agricole e alimentari, il Comando carabinieri  per  la  tutela  della
salute assicurano, per le finalita' di cui al presente articolo, agli
enti di cui al comma  1  l'accesso  ai  terreni  in  proprieta',  nel
possesso o comunque nella disponibilita' di soggetti privati. 
  3. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a fornire  agli
istituti e all'agenzia di cui al  comma  1  i  dati  e  gli  elementi
conoscitivi nella loro disponibilita'. 
  4. I titolari di diritti reali di  godimento  o  del  possesso  dei
terreni oggetto delle indagini  di  cui  al  presente  articolo  sono
obbligati a consentire l'accesso ai  terreni  stessi.  Nel  caso  sia
comunque impossibile, per causa imputabile  ai  soggetti  di  cui  al
primo periodo, l'accesso ai  terreni,  questi  sono  indicati  tra  i
terreni di cui al comma 6, primo periodo. Per tali terreni, la revoca
dell'indicazione puo' essere disposta con decreto dei Ministri  delle
politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  dell'ambiente,  della
tutela del territorio e del mare e della salute, solo  dopo  che  sia
stato consentito l'accesso, se dalle risultanze  delle  indagini  sia
dimostrata l'idoneita' di tali fondi alla produzione  agroalimentare.
Con decreti interministeriali dei Ministri delle politiche  agricole,
alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio  e
del mare e della salute puo' essere disposta, su istanza dei soggetti
interessati, la revoca dell'indicazione tra i terreni di cui al comma
6, qualora sia dimostrato il venire meno  dei  presupposti  per  tale
indicazione. 
  5. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva  di  cui  al
comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano  ai  Ministri
delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e della salute  una  relazione
con i risultati delle indagini  svolte  e  delle  metodologie  usate,
contenente anche una proposta sui possibili  interventi  di  bonifica
relativi  ai  terreni  indicati  come   prioritari   dalla   medesima
direttiva. Entro i successivi novanta giorni,  gli  enti  di  cui  al
comma 1 presentano un'analoga relazione relativa ai restanti  terreni
oggetto dell'indagine. 
  6. Entro  i  quindici  giorni  successivi  alla  presentazione  dei
risultati delle indagini rispettivamente di cui al primo e al secondo
periodo del comma  5,  con  distinti  decreti  interministeriali  dei
Ministri  delle   politiche   agricole,   alimentari   e   forestali,
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della  salute
sono indicati i terreni della regione Campania che non possono essere
destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a  colture
diverse. Con i  decreti  di  cui  al  primo  periodo  possono  essere
indicati  anche  i   terreni   da   destinare   solo   a   produzioni
agroalimentari determinate. 
                               Art. 2 
 
Azioni e interventi di monitoraggio  e  tutela  nei  territori  della
                          regione Campania 
 
  1. Al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione  o  il
potenziamento di  azioni  e  interventi  di  monitoraggio,  tutela  e
bonifica  nei  terreni  della  regione  Campania  indicati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 6,  e'  istituito  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri un Comitato interministeriale, presieduto  dal
Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  da  un  Ministro  da  lui
delegato, composto dal Ministro per  la  coesione  territoriale,  dal
Ministro  dell'interno,  dal  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del  mare,  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i  beni  e  le
attivita' culturali e  dal  Presidente  della  regione  Campania.  Al
Comitato  spetta  altresi'  la  supervisione  delle  attivita'  della
Commissione di cui al comma 2. 
  2.   Sulla   base   degli   indirizzi   stabiliti   dal    Comitato
interministeriale di cui  al  comma  1,  al  fine  di  individuare  o
potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela  nei  terreni
della regione Campania, come indicati ai sensi dell'articolo 1, comma
6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro  per  la  coesione  territoriale,  entro  trenta  giorni
dall'adozione del primo decreto di cui al medesimo articolo 1,  comma
6, e' istituita una Commissione composta da un  rappresentante  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri  che  la  presiede,  e  da  un
rappresentante ciascuno del Ministro per  la  coesione  territoriale,
del Ministero dell'interno, del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i beni e  le
attivita' culturali e della regione  Campania.  Ai  componenti  della
Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese  o
altri emolumenti comunque denominati. 
  3. La segreteria del Comitato di cui  al  comma  1  e  il  supporto
tecnico per la Commissione di cui al  comma  2  sono  assicurati  dai
Dipartimenti  di  cui  si  avvale  il  Ministro   per   la   coesione
territoriale,  nell'ambito  delle  risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
oneri per la finanza pubblica. 
  4. La Commissione di cui al comma 2, entro  sessanta  giorni  dalla
definizione degli indirizzi di cui al comma 1 e per il  perseguimento
delle finalita' ivi previste, avvalendosi della collaborazione  degli
enti di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  adotta  e  successivamente
coordina  un  programma  straordinario  e   urgente   di   interventi
finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza,  alla  bonifica
dei siti nonche' alla rivitalizzazione economica dei  territori,  nei
terreni della regione Campania indicati  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 6. Il programma puo'  essere  realizzato  anche  attraverso  la
stipula di contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ovvero  attraverso  la
nomina di un commissario  straordinario  ai  sensi  dell'articolo  11
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400.  La  Commissione  riferisce
periodicamente al Comitato interministeriale sulle attivita'  di  cui
al presente comma. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma straordinario
urgente di cui al comma 4, per il 2014 si provvede nel  limite  delle
risorse   che   si   renderanno   disponibili   a    seguito    della
riprogrammazione delle  linee  di  intervento  del  Piano  di  azione
coesione della Regione Campania, sulla base delle  procedure  di  cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99.  Le
risorse di  cui  al  presente  comma  possono  essere  integrate  con
eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo, nell'ambito  dei
programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020. 
  6. Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle indagini  di  cui
all'articolo 1, comma 1, nel limite di 100.000 euro  nel  2013  e  di
2.900.000  euro  nel  2014,  si  provvede  con  le  risorse   europee
disponibili nell'ambito del  programma  operativo  regionale  per  la
Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti  industriali  e
di terreni contaminati. 
                               Art. 3 
 
                   Combustione illecita di rifiuti 
 
  1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente: 
  «Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Salvo che il
fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque  appicca  il  fuoco  a
rifiuti abbandonati ovvero depositati  in  maniera  incontrollata  in
aree non autorizzate e' punito con la  reclusione  da  due  a  cinque
anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si
applica la pena della reclusione da tre a sei anni. 
  2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui
all'articolo 255, comma 1, in funzione della  successiva  combustione
illecita di rifiuti. 
  3. La pena e' aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma  1
siano commessi nell'ambito dell'attivita' di un'impresa o comunque di
un'attivita' organizzata. 
  4. La pena e' aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono  commessi
in territori che, al momento della condotta  e  comunque  nei  cinque
anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni  di
stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione  dei  delitti
di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell'articolo  259,  comma
2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il  mezzo
appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l'uso  del
bene  e'  avvenuto  a  sua  insaputa  e  in  assenza  di  un  proprio
comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o  alla  sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444  del  codice  di  procedura  penale
consegue la confisca dell'area sulla quale e' commesso il  reato,  se
di proprieta' dell'autore o del compartecipe al  reato,  fatti  salvi
gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. 
  6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le  condotte
di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo  184,
comma 2, lettera e).». 
  2. Fermo restando quanto previsto  dalle  disposizioni  vigenti,  i
Prefetti delle province della  regione  Campania,  nell'ambito  delle
operazioni   di   sicurezza   e   di   controllo    del    territorio
prioritariamente  finalizzate  alla  prevenzione   dei   delitti   di
criminalita' organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi,
nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  disponibili,  di  personale
militare  delle  Forze  armate,  posto  a  loro  disposizione   dalle
competenti autorita' militari ai sensi dell'articolo 13  della  legge
1° aprile 1981, n. 121. 
                               Art. 4 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 
 
  1. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente: 
  «3-ter. Quando esercita l'azione penale per i  reati  previsti  nel
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  ovvero  per  i  reati
previsti dal codice penale comportanti un pericolo o  un  pregiudizio
per  l'ambiente,  il  pubblico   ministero   informa   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  la  Regione
nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui
al primo periodo arrechino un concreto  pericolo  alla  tutela  della
salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa
anche il Ministero  della  salute  o  il  Ministero  delle  politiche
agricole   alimentari   e   forestali.   Il    pubblico    ministero,
nell'informazione, indica le norme di legge che si  assumono  violate
anche quando il soggetto sottoposto a indagine per i  reati  indicati
nel secondo periodo e' stato arrestato o fermato ovvero si  trova  in
stato di custodia cautelare. Le sentenze e i provvedimenti definitori
di ciascun grado di giudizio sono  trasmessi  per  estratto,  a  cura
della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi,
alle amministrazioni indicate nei  primi  due  periodi  del  presente
comma». 
                               Art. 5 
 
Proroga dell'Unita' Tecnica-Amministrativa  di  cui  all'articolo  15
  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  3920
  del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  il  completamento   delle   attivita'
amministrative,  contabili  e  legali  conseguenti   alle   pregresse
gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito
della  gestione  dei  rifiuti  nella   regione   Campania,   l'Unita'
Tecnica-Amministrativa di  cui  all'articolo  15  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011,  e
successive modificazioni e integrazioni,  e'  prorogata  fino  al  31
dicembre 2015 e opera in  seno  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. 
  2. Nel limite organico di cui all'ordinanza richiamata nel comma 1,
il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con  il  Ministero
dell'economia  e  delle   finanze,   con   decreto,   disciplina   la
composizione,  le  attribuzioni,  il  funzionamento,  il  trattamento
economico     e     le      procedure      operative      dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa,  a  valere   sulle   residue   disponibilita'
presenti sulle  contabilita'  speciali  di  cui  all'articolo  4  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  28  dicembre
2012. 
  3. Gli enti locali della Regione Campania, ai  fini  del  pagamento
dei debiti certi, liquidi ed esigibili per oneri di  smaltimento  dei
rifiuti maturati  alla  data  del  31  dicembre  2009  nei  confronti
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa, ovvero dei debiti fuori  bilancio
nei  confronti  della  stessa   Unita'   Tecnica-Amministrativa   che
presentavano i requisiti per il riconoscimento  alla  medesima  data,
anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, utilizzano  per
l'anno 2014 la "Sezione per assicurare la liquidita' per i  pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili  degli  enti  locali"  di  cui
all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,  con
le procedure e nei termini ivi previsti. 
  4. I versamenti contributivi relativi ai trattamenti economici  del
personale assunto con contratto di lavoro  a  tempo  determinato  dal
commissario   delegato   ai   sensi   dell'articolo   1,   comma   3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri  9  maggio
2012, n. 4022, e dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 2013, n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
continuano ad essere effettuati all'INPS, secondo quanto previsto dai
contratti collettivi nazionali, territoriali e  aziendali,  applicati
alla  societa'  ex  concessionaria  dei  lavori  per   l'adeguamento,
realizzazione  e  gestione  degli   impianti   di   collettamento   e
depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord,  Foce  Regi  Lagni  e
Cuma. 
  5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.  100,  atteso  il
sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta  la
straordinaria necessita' e  urgenza  di  evitare  il  verificarsi  di
soluzioni di continuita'  nella  gestione  delle  medesime  emergenze
ambientali, fino al 31 dicembre 2014 continuano a produrre effetti le
disposizioni, di cui all'articolo 11  dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3891  del  4  agosto  2010,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale  n.  195  del  21  agosto  2010,  e  di  cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5
dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  288  del  12
dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo  stesso  termine
continuano  a  produrre  effetti  i   provvedimenti   rispettivamente
presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente
comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  comma  si
provvede con le risorse gia' previste per  la  copertura  finanziaria
delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri. 
                               Art. 6 
 
 Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico 
 
  1. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
26, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:
«Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  protezione  civile,  le
regioni  o  province  autonome  interessate,  si  pronunciano   entro
quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina
puo' comunque essere adottato.»; 
    b) al comma 1, dopo il quinto periodo, sono aggiunti i  seguenti:
«Possono  essere  nominati  commissari  anche  i  presidenti  o   gli
assessori all'ambiente delle regioni interessate; in tal caso non  si
applica l'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29  novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n.  2.  I  commissari  possono  avvalersi,  per   le   attivita'   di
progettazione degli interventi, per le procedure di  affidamento  dei
lavori, per le attivita' di direzione lavori  e  collaudo,  per  ogni
altra  attivita'  di  carattere  tecnico-amministrativo  connessa   a
progettazione, affidamento ed  esecuzione  dei  lavori,  ivi  inclusi
servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni
e delle regioni  interessate  dagli  interventi,  dei  provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonche' dell'ANAS; al  personale
degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi,
salvo il rimborso delle spese.». 
                               Art. 7 
 
Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.   61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7, il primo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «Il
piano di cui al  comma  5  e'  approvato  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine della
approvazione del piano, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare acquisisce,  sulla  proposta  del  comitato  di
esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del  commissario
straordinario e quello della regione competente, che sono resi  entro
sette giorni dalla richiesta, decorsi i quali il  piano  puo'  essere
approvato anche senza i pareri richiesti.  L'approvazione  del  piano
avviene entro quindici giorni dal ricevimento dei pareri  e  comunque
entro il 28 febbraio 2014. Il piano di cui al comma  6  e'  approvato
con decreto del Ministro dello sviluppo economico.»; 
    b) al comma 7, e' aggiunto infine  il  seguente  periodo:  «Fatta
salva l'applicazione dell'articolo 12  del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, il decreto di approvazione del piano di cui al comma  5
conclude  i  procedimenti  di  riesame  previsti  dall'autorizzazione
integrata  ambientale,   costituisce   integrazione   alla   medesima
autorizzazione integrata  ambientale,  e  i  suoi  contenuti  possono
essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e
29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.»; 
    c) al comma  8,  le  parole:  «Fino  all'approvazione  del  piano
industriale di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti:  «Fino
all'adozione del decreto di approvazione del  piano  delle  misure  e
delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 7»; 
    d) al comma 8, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «La
progressiva adozione delle misure, prevista dal  periodo  precedente,
si  interpreta  nel  senso  che  la  stessa  e'  rispettata   qualora
sussistano tutte le seguenti condizioni:  a)  la  qualita'  dell'aria
nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle
sue emissioni, valutata  sulla  base  dei  parametri  misurati  dalle
apposite centraline di  monitoraggio  gestite  dall'A.R.P.A.  risulti
conforme alle  prescrizioni  delle  vigenti  disposizioni  europee  e
nazionali  in  materia,  e   comunque   non   abbia   registrato   un
peggioramento  rispetto  alla   data   di   inizio   della   gestione
commissariale; b) alla data di approvazione del  piano,  siano  stati
avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno il  70  per
cento del  numero  complessivo  delle  prescrizioni  contenute  nelle
autorizzazioni  integrate   ambientali,   ferma   restando   la   non
applicazione dei termini previsti  dalle  predette  autorizzazioni  e
prescrizioni. Il Commissario, entro trenta  giorni  dall'approvazione
del piano di cui al comma 5, trasmette all'Istituto superiore per  la
protezione  e  la  ricerca  ambientale  una  relazione   che   indica
analiticamente i suddetti interventi.»; 
    e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «  In
applicazione    del    generale    principio    di    semplificazione
procedimentale,  al  fine  dell'acquisizione  delle   autorizzazioni,
intese concerti, pareri, nulla osta  e  assensi  comunque  denominati
degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti  gli
altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e  i
lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale,  dal  piano
delle  misure  di  risanamento  ambientale  e  sanitario,  dal  piano
industriale di conformazione delle attivita' produttive, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  su  proposta
del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi  ai
sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
che si deve pronunciare entro il termine  di  sessanta  giorni  dalla
convocazione.  La  conferenza  di  servizi  si  esprime  dopo   avere
acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla  valutazione  di  impatto
ambientale del progetto entro novanta giorni dalla sua presentazione,
o sulla verifica di assoggettabilita' alla procedura  medesima  entro
quarantacinque  giorni.  I  predetti  termini  sono  comprensivi  dei
quindici  giorni  garantiti  al  pubblico  interessato  al  fine   di
esprimere  osservazioni   sugli   elaborati   progettuali   messi   a
disposizione. Nei casi di attivazione  delle  procedure  di  VIA,  il
termine di conclusione della conferenza di servizi e' sospeso per  un
massimo di  novanta  giorni.  Decorso  tale  termine,  i  pareri  non
espressi si intendono resi in senso  favorevole.  Solo  nel  caso  di
motivata richiesta di  approfondimento  tecnico,  tale  termine  puo'
essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta  giorni.
La determinazione conclusiva della conferenza di servizi e'  adottata
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e  del  mare  e  costituisce  variante  ai  piani   territoriali   ed
urbanistici, per la quale non e' necessaria la valutazione ambientale
strategica. Nel caso di motivato dissenso  delle  autorita'  preposte
alla tutela ambientale, culturale o paesaggistica, il  Consiglio  dei
ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione  o
provincia autonoma  interessata,  entro  i  venti  giorni  successivi
all'intesa. L'intesa si intende  comunque  acquisita  decorsi  trenta
giorni  dalla  relativa  richiesta.  Le  cubature  degli  edifici  di
copertura  di  materie  prime,  sottoprodotti,  rifiuti  e  impianti,
previsti  dall'autorizzazione  integrata  ambientale   o   da   altre
prescrizioni ambientali, sono considerate "volumi tecnici"»; 
    f) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: «9-bis.  Durante  la
gestione commissariale, qualora vengano  rispettate  le  prescrizioni
dei piani di cui ai commi 5 e 6, nonche'  le  previsioni  di  cui  al
comma 8, non si applicano, per atti o comportamenti  imputabili  alla
gestione commissariale, le sanzioni previste dall'articolo  1,  comma
3, del  decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Dette  sanzioni,
ove  riferite  a  atti  o  comportamenti  imputabili  alla   gestione
precedente al commissariamento, non possono  essere  poste  a  carico
dell'impresa commissariata per tutta la durata del commissariamento e
sono irrogate al titolare dell'impresa o al socio di maggioranza  che
abbiano posto in essere detti atti o comportamenti.»; 
    g) dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente: 
  «11-bis. Dopo l'approvazione del piano  industriale,  in  relazione
agli investimenti ivi previsti per  l'attuazione  dell'autorizzazione
integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel
piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di  tutela  ambientale   e
sanitaria, il titolare dell'impresa o  il  socio  di  maggioranza  e'
diffidato dal commissario straordinario a mettere a  disposizione  le
somme necessarie all'attuazione delle misure previste, nel termine di
trenta giorni dal ricevimento della diffida,  mediante  trasferimento
su un conto intestato all'azienda commissariata.  Le  somme  messe  a
disposizione dal titolare dell'impresa o  dal  socio  di  maggioranza
sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai
sensi del decreto legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  per  reati
ambientali o connessi  all'attuazione  dell'autorizzazione  integrata
ambientale. Ove il titolare dell'impresa o il  socio  di  maggioranza
non metta a disposizione del commissario straordinario, in tutto o in
parte,  le  somme  necessarie,  secondo  quanto  previsto  dal  primo
periodo,  al  commissario  straordinario  sono  trasferite,  su   sua
richiesta, le somme sottoposte a  sequestro  penale,  nei  limiti  di
quanto  costituisce  oggetto  di  sequestro,  anche  in  relazione  a
procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa o del socio di
maggioranza, diversi  da  quelli  per  reati  ambientali  o  connessi
all'attuazione dell'autorizzazione  integrata  ambientale.  In  caso,
inoltre, nell'ipotesi di proscioglimento del titolare dell'impresa  o
del socio di maggioranza da tali reati, le  predette  somme,  per  la
parte in cui  sono  impiegate  per  l'attuazione  dell'autorizzazione
integrata ambientale e delle altre misure previste  nel  piano  delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e  sanitaria,  e  salvo
conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque  ripetibili.  In
caso di condanna del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza
per detti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato  e  degli
altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza
di condanna. Alla data della cessazione del  commissariamento,  sulle
somme  trasferite  al  commissario  straordinario  che  derivano   da
sequestri penali, ove non ancora spese o  impegnate  dal  commissario
medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.». 
                               Art. 8 
 
Autorizzazione degli  interventi  previsti  dal  piano  delle  misure
  ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN. 
 
  1.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  61,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.  89,  dopo  l'articolo
2-quater, e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 2-quinquies (Autorizzazione  degli  interventi  previsti  dal
piano delle misure ambientali  e  sanitarie  per  l'Ilva  di  Taranto
ricadenti in area SIN). - 1. Nell'area  dello  stabilimento  Ilva  di
Taranto,   limitatamente   alle   porzioni   che   all'esito    della
caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle  concentrazioni
soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli
interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali  e  dal
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
avvengono nel rispetto dei commi che seguono. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono  dichiarati  indifferibili
ed urgenti, e devono essere  realizzati  nel  rispetto  dei  seguenti
criteri e modalita', al fine di non  interferire  con  la  successiva
bonifica delle acque sotterranee e  delle  altre  matrici  ambientali
contaminate: 
    a) ogni singolo intervento deve essere comunicato  alla  regione,
alla provincia, al comune territorialmente competenti e  all'A.R.P.A.
Puglia  almeno  10  giorni  prima  la  data  di  inizio  dei  lavori,
unitamente al relativo cronoprogramma; 
    b) nell'esecuzione degli interventi, con particolare  riferimento
all'attivita' di scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e
gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della
qualita' delle acque sotterranee; 
    c) prima  di  realizzare  ogni  singolo  intervento  deve  essere
effettuato sul fondo scavo il campionamento  del  suolo  superficiale
per una profondita' dal piano di fondo  scavo  di  0-1  metri,con  le
modalita' previste al comma 3; 
    d) se nel  corso  delle  attivita'  di  scavo  vengono  rinvenuti
rifiuti,  il   commissario   straordinario   ne   da'   comunicazione
all'A.R.P.A. Puglia, prima di procedere alla rimozione ed al fine  di
effettuare le necessarie verifiche  in  contraddittorio  prima  della
prosecuzione dell'intervento; 
    e) se, all'esito degli accertamenti da effettuare  ai  sensi  del
comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori alle concentrazioni
soglia di contaminazione (CSC), il commissario straordinario  ne  da'
comunicazione all'A.R.P.A. Puglia e procede  agli  idonei  interventi
garantendo  il  raggiungimento  del  rispetto  delle  CSC,  prima  di
procedere alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1; 
    f) il suolo e il sottosuolo  conformi  alle  CSC  possono  essere
riutilizzati in sito. 
  3. Il campionamento del suolo superficiale,  di  cui  al  comma  2,
lettera c), deve essere effettuato con le seguenti modalita': 
    a) individuazione di celle uniformi per litologia di terreno; 
    b) prelievo di almeno due campioni per ogni cella litologica; 
    c) formazione di un unico campione composito per  cella  ottenuto
dalla miscelazione delle aliquote; 
    d) confronto della concentrazione misurata per il  campione,  che
deve riguardare i medesimi analiti gia' ricercati in  esecuzione  del
piano di caratterizzazione, con i valori di concentrazione soglia  di
contaminazione (CSC); 
    e)  conservazione  di  un'aliquota  di  campione  a  disposizione
dell'A.R.P.A. Puglia. 
  4.  Nelle  aree  non   caratterizzate   o   che   all'esito   della
caratterizzazione hanno evidenziato valori per  le  matrici  suolo  o
sottosuolo superiori alle  concentrazioni  soglia  di  contaminazione
(CSC), gli interventi di cui al comma  1  possono  essere  realizzati
solo  previa  verifica  della  compatibilita'  con  i  successivi   o
contestuali  interventi  di  messa  in  sicurezza  e   bonifica   che
risulteranno necessari;  tale  verifica  e'  effettuata  da  A.R.P.A.
Puglia e la relativa istruttoria con indicazione delle  modalita'  di
esecuzione deve concludersi entro e non  oltre  trenta  giorni  dalla
presentazione del progetto dell'intervento. A tali fini il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce  con
A.R.P.A. Puglia entro trenta giorni, previo parere di I.S.P.R.A.,  un
apposito protocollo tecnico operativo.». 
                               Art. 9 
 
Misure  per  le  imprese  di  interesse   strategico   nazionale   in
                    amministrazione straordinaria 
 
  1. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo  8  luglio  1999,  n.
270, e' inserito il seguente: 
  «Art.  65-bis. (Misure  per  la  salvaguardia   della   continuita'
aziendale). - 1. In caso di reclamo previsto dall'articolo 65,  comma
2,  sono  prorogati  i  termini  di  durata  del  programma  di   cui
all'articolo 54 ed ai commissari straordinari e' attribuito il potere
di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami
di  azienda,  sentito  il   comitato   di   sorveglianza   e   previa
autorizzazione  ministeriale,  modalita'   di   gestione   idonee   a
consentire la salvaguardia della continuita' aziendale e dei  livelli
occupazionali nelle more del passaggio in giudicato del  decreto  che
definisce il giudizio.». 
  2. Le previsioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio 2004, n. 39. 
                               Art. 10 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 10 dicembre 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Alfano, Ministro dell'interno 
 
                                De Girolamo, Ministro delle politiche
                                agricole alimentari e forestali 
 
                                Orlando,  Ministro  dell'ambiente   e
                                della tutela  del  territorio  e  del
                                mare 
 
                                Zanonato, Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Trigilia, Ministro  per  la  coesione
                                territoriale 
 
Visto, Il Guardasigilli: Cancellieri 

Modalita' per la pubblicazione dello scadenzario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2013 
Modalita'  per  la   pubblicazione   dello   scadenzario   contenente
l'indicazione  delle   date   di   efficacia   dei   nuovi   obblighi
amministrativi introdotti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 12,
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (13A10299) 
(GU n.298 del 20-12-2013)
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 29, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, recante «Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  in
materia   di   decorrenza   dell'efficacia   dei    nuovi    obblighi
amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese; 
  Visto il comma 1-bis dell'art. 12, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.  33  recante  «Riordino  della  disciplina  riguardante  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni», aggiunto dall'art. 29,  comma
3, del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  che  dispone  la
pubblicazione,   sui   siti   istituzionali   delle   amministrazioni
competenti,  di  scadenzari  contenenti  l'indicazione   delle   date
relative  alla   decorrenza   dell'efficacia   dei   nuovi   obblighi
amministrativi introdotti; 
  Visto, in particolare, l'art. 29, comma  4,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, che demanda ad uno o piu' decreti del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la  pubblica
amministrazione  e  la  semplificazione,  la   determinazione   delle
modalita' di applicazione delle  disposizioni  di  cui  all'art.  12,
comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013 con
cui l'on. avv. Gianpiero D'Alia  e'  stato  nominato  Ministro  senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
aprile 2013 con cui al Ministro senza portafoglio on. avv.  Gianpiero
D'Alia e' stato conferito l'incarico per la pubblica  amministrazione
e la semplificazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
maggio 2013 recante «Delega di funzioni del Presidente del  Consiglio
dei  ministri  al  Ministro  senza  portafoglio   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione on. avv. Gianpiero D'Alia; 
  Su proposta del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 29,  comma  4,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  disciplina  le  modalita'  di
pubblicazione, a cura del  responsabile  della  trasparenza,  di  uno
scadenzario sul sito istituzionale delle amministrazioni  competenti,
ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 14  marzo
2013, n. 33, con l'indicazione delle  date  di  efficacia  dei  nuovi
obblighi amministrativi introdotti. Il presente  decreto  disciplina,
altresi', le modalita' di comunicazione del predetto  scadenzario  al
Dipartimento della funzione pubblica,  ai  fini  della  pubblicazione
riepilogativa  degli  stessi  in   un'apposita   sezione   del   sito
istituzionale. 
  2. Fermo restando, per le amministrazioni dello Stato, per gli enti
pubblici nazionali e per le agenzie di cui al decreto legislativo  30
luglio 1999, n. 300, l'obbligo  di  fissare  la  data  di  decorrenza
dell'efficacia dei nuovi obblighi amministrativi ai  sensi  dell'art.
29, comma 1, del citato decreto-legge n. 69  del  2013,  il  presente
decreto, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto  legislativo
14 marzo 2013, n. 33, si applica a tutte le pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo. 
  3. Ai sensi dell'art. 29, comma  2,  del  decreto-legge  21  giugno
2013,  n.  69,  per  obbligo  amministrativo  si  intende   qualunque
adempimento,  comportante   raccolta,   elaborazione,   trasmissione,
conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini
e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione. 
                               Art. 2 
 
 
       Criteri e modalita' di pubblicazione dello scadenzario 
 
  1. Il responsabile della trasparenza pubblica  le  informazioni  di
cui al comma 3, relative ai nuovi obblighi amministrativi introdotti,
sul sito web istituzionale in apposita area  denominata  «Scadenzario
dei nuovi obblighi amministrativi», all'interno  della  sotto-sezione
di secondo livello  «Oneri  informativi  per  cittadini  e  imprese»,
nell'ambito  della  sotto-sezione  di  primo  livello   «Disposizioni
generali»  della  sezione  «Amministrazione  trasparente»,   di   cui
all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  2.  Per  facilitare  l'accesso  ai  contenuti  dei  nuovi  obblighi
amministrativi, le informazioni di cui al comma 3 sono  distinte  tra
quelle che hanno per destinatari i cittadini e quelle che hanno  come
destinatari  le  imprese,  e  organizzate  in  successione  temporale
secondo la data d'inizio dell'efficacia  degli  obblighi  stessi.  Le
amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici nazionali e le agenzie
di cui al decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  tenute  a
fissare, salvo casi particolari, la data di decorrenza dell'efficacia
dei nuovi obblighi amministrativi alle date del 1° luglio  o  del  1°
gennaio, pubblicano le  informazioni  dello  scadenzario  rispettando
l'ordine temporale del 1° luglio, del 1° gennaio e delle  altre  date
eventualmente stabilite ai sensi dell'art. 29, comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 69 del 2013. 
  3.  Per  ciascun  nuovo  obbligo  amministrativo  sono  indicati  i
seguenti dati: 
  a) denominazione; 
  b) sintesi o breve descrizione del suo contenuto; 
  c) riferimento normativo; 
  d) collegamento alla pagina del  sito  contenente  le  informazioni
sull'adempimento dell'obbligo e sul procedimento. 
  4. Nel rispetto dell'art. 6 del citato decreto  legislativo  n.  33
del  2013,   le   amministrazioni   aggiornano   tempestivamente   lo
scadenzario a seguito dell'approvazione di ciascun provvedimento  che
introduce un nuovo obbligo. 
                               Art. 3 
 
 
                        Trasmissione dei dati 
               al Dipartimento della funzione pubblica 
 
  1. Le amministrazioni di cui  all'art.  29,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 69  del  2013,  comunicano  tempestivamente  i  dati
relativi ai nuovi obblighi inseriti  nello  scadenzario,  incluso  il
link diretto alla pagina web, al Dipartimento della funzione pubblica
via pec all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it,  oppure  via
e-mail all'indirizzo scadenzarioPA@funzionepubblica.it.  Nel  secondo
caso,  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  invia   riscontro
dell'avvenuta  ricezione  con  lo  stesso  mezzo.  Sulla  base  delle
comunicazioni ricevute, il  medesimo  Dipartimento  pubblica  in  una
apposita sezione del  sito  istituzionale,  facilmente  raggiungibile
dalla  homepage,  un  riepilogo,  in  successione  temporale,   degli
scadenzari,  distinti   per   destinatari   e   per   amministrazione
competente. 
  2. Per le amministrazioni di cui all'art. 11, comma 1, del  decreto
legislativo n. 33 del 2013, diverse da quelle indicate al comma 1,  i
collegamenti agli scadenzari  pubblicati  sui  rispettivi  siti  sono
acquisiti e resi accessibili attraverso  il  portale  «Bussola  della
trasparenza»,   operativo   presso    il    medesimo    Dipartimento,
all'indirizzo web www.magellanopa.it/bussola. 
                               Art. 4 
 
 
                     Fase di prima applicazione 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, le amministrazioni di cui  all'art.
1, comma 2, creano sul  proprio  sito  web  istituzionale  l'apposita
sezione di cui all'art. 2, comma 1. 
  2. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma  1,  contestualmente
alla  pubblicazione  degli  scadenzari,  comunicano  gli  stessi   al
Dipartimento della funzione pubblica  con  le  modalita'  di  cui  al
medesimo art. 3. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 novembre 2013 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                     e la semplificazione             
                                            D'Alia                    

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2013 
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 171 

Speed check, il ministero: illegali se vuoti

Utilizzabili solo se all'interno c'è l'autovelox ed è presente una pattuglia della polizia municipale I dubbi sull'installazione a bordo strada «senza un'adeguata protezione»
Qui l'articolo di Umberto Maiorca

Multe con twitter, la rivolta dei vigili Polemica sull'idea lanciata dal comandante Clemente

Qui l'articolo sul "Messaggero".
Ma questo qui da dove viene da Marte?

Enna, le multe dei vigili diventano debiti per il Comune

di PAOLO DI MARCO -G.D.S-
ENNA. Una multa di 188 euro emessa da Vigili urbani diventa dopo cinque anni un debito per il Comune di Enna di 1750 euro. E non è la prima volta che succede. La denuncia arriva a Sala d'Euno dai consiglieri di opposizione che giovedì scorso non hanno sentito ragione di approvare i tredici debiti fuori bilancio che l'amministrazione comunale aveva portato in consiglio per il riconoscimento.
Continua l'articolo

venerdì 20 dicembre 2013

Dispositivi di misura della velocità dei veicoli di cui all'art. 142, comma 6, del Codice della Strada. Validità delle approvazioni e verifiche periodiche della funzionalità.

Circolare Prot. 300/A/9363/13/144/5/20/5 del 13.12.2013

Indirizzi omessi....

OGGETTO: Dispositivi di misura della velocità dei veicoli di cui all'art. 142, comma 6, del Codice della Strada. Validità delle approvazioni e verifiche periodiche della funzionalità.


Si forniscono le seguenti direttive in ordine all'utilizzo di apparecchiature per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità la cui approvazione è stata rilasciata da più di 20 anni e sulla verifica periodica del misuratore denominato "Autovelox 104/C-2".

 
1. Validità del provvedimento di approvazione
Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità possono essere utilizzate solo se conformi al modello approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti C).
In materia di approvazione dei prototipi delle apparecchiature per il rilevamento della velocità dei veicoli e delle modalità del loro impiego è intervenuto l'allora Ministro dei Lavori Pubblici CZ) con decreto del 29.10.1997, che ha dettato disposizioni procedurali e tecniche, prevedendo di fatto un doppio regime a secondo che l'approvazione dell'apparecchiatura sia stata rilasciata prima o dopo ilIo gennaio 1981.
1.1 Apparecchiature la cui approvazione è stata rilasciata prima dello gennaio 1981
Per le apparecchiature approvate in data antecedente allo gennaio 1981, l'art.2 del D.M. 29.10.1997 ha stabilito che, a decorrere dal lO giugno 1998, tutte le approvazioni si devono intendere revocate.
La revoca dell' approvazione non confermata opera di diritto senza necessità di apposito, specifico, provvedimento.
I costruttori e i venditori che intendevano mantenere in commercio le apparecchiature approvate prima dello gennaio 1981 avrebbero dovuto, perciò, avanzare istanza di convalida all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale presso l'allora Ministero dei Lavori Pubblici, almeno tre meSI prima dello giugno 1998, secondo la procedura dettata dall'art. 192 del Regolamento del C.d.S.impiegare le relative apparecchiature.
1.2 Apparecchiature la cui approvazione è stata rilasciata dopo il 10 gennaio 1981
L'art. 3 del predetto decreto stabilisce che le apparecchiature approvate a decorrere dal IO gennaio 1981 decadono automaticamente 20 anni dopo la loro approvazione, salvo che questa non venga confermata a seguito di apposita istanza del costruttore, presentata prima della sua scadenza.
Dopo la scadenza le apparecchiature non possono essere più commercializzate. Quelle  commercializzate prima possono continuare ad essere utilizzate anche dopo il limite di validità dell'approvazione, a condizione che non sia stata decisa la revoca del provvedimento da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e).
2. Verifica periodica del misuratore di velocità denominato "Autovelox 104/C2" prodotto dalla Sodi Scientifica S.p.A.
Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 29 ottobre 1997, gli organi di Polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento e l'osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a rispettare le modalità di installazione e di impiego previste dai manuali d'uso.

La necessità di una verifica iniziale e periodica è di norma prevista nel manuale d'uso e manutenzione del dispositivo a cui, come già detto, gli organi di polizia stradale devono attenersi. Ugualmente se la verifica è prevista nel decreto di approvazione (4).
Gli strumenti di mIsura della velocità che sono utilizzati in modo completamente automatico, cioè senza la presenza di un operatore di polizia stradale, devono essere oggetto di verifica iniziale e periodica (di solito un anno), che può essere compiuta da un centro di taratura opportunamente accreditato presso il S.N.T. -
Sistema Nazionale di Taratura - Accredia, ovvero dallo stesso costruttore, che risulti a ciò abilitato dalla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 900 l :2000 e seguenti.
Non si tratta di un obbligo di taratura In senso stretto ma di verifica metro logica della funzionalità del dispositivo.
Per le apparecchiature destinate, invece, ad essere impiegate esclusivamente con la presenza e sotto il diretto controllo di un operatore di polizia stradale, non sempre i costruttori hanno previsto una verifica periodica di funzionalità essendo le stesse dotate di sistemi di autodiagnosi dei guasti che avvisano l'operatore del loro cattivo funzionamento.

Ciò premesso, per quanto riguarda, in particolare, l'impiego del dispositivo Autovelox modo 104/C2, posto che la verifica periodica dello stesso, con intervallo non superiore ad un anno, è prevista dal Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16 maggio 2005, n. 1123, con cui è stata confermata l'approvazione del dispositivo, la verifica della funzionalità deve essere effettuata ogni anno anche se di fatto impiegato con l'ausilio di un operatore di Polizia stradale e sotto il suo diretto controllo.

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.