lunedì 31 dicembre 2012

POLIZIA LOCALE BLOG AUGURA BUON ANNO A TUTTI


Proposta di modifica della direttiva 2009/40/UE, in materia di controlli tecnici periodici sui veicoli a motore

Comunicato Prot. N. 35222 del 31/12/2012
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
Nota n. 35222 del 31 dicembre 2012: proposta di modifica della direttiva 2009/40/UE, in materia di controlli tecnici periodici sui veicoli a motore
testo N. 35222: Proposta di modifica della direttiva 2009/40/UE, in materia di controlli tecnici periodici sui veicoli a motore
Si ritiene opportuno informare codeste Associazioni - particolarmente rappresentative degli utenti dei veicoli a due ruote e da sempre sensibili ai profili di sicurezza stradale che la circolazione degli stessi implica – che, nel Consiglio dei Ministri dei trasporti della UE tenutosi a Bruxelles il 20 dicembre 2012, tra altri importanti dossier, è stato discussa la proposta di modifica della direttiva 2009/40/UE, in materia di controlli tecnici periodici sui veicoli a motore. Il Vice Ministro Ciaccia ha confermato la posizione dell’Italia, tesa a estendere a tutti i Paesi della UE la revisione dei motocicli: misura che l’Italia, con normativa nazionale, ha fatto già propria fin dal 2002. Si è inteso così sensibilizzare tutti i Paesi UE in merito all’obiettivo di un miglioramento della sicurezza della circolazione stradale, da realizzarsi anche attraverso una sempre alta soglia del livello di attenzione sull’efficienza dei veicoli in circolazione. Tanto al fine di raggiungere, con efficacia, l’obiettivo - posto dalla Comunicazione della Commissione UE per la sicurezza stradale Orizzonte 2020 - di un’ulteriore riduzione della mortalità: obiettivo quantificabile nella salvaguardia di oltre 1200 vite ogni anno, anche prevenendo più di 35000 incidenti dovuti a difetti tecnici dei veicoli. In tale ottica, estendendo l’obbligo della revisione dei motocicli anche agli altri Paesi UE, l’Italia interviene ad “esportare” un principio, già nazionale, di particolare tutela dei giovani, che sono i principali utilizzatori delle due ruote.
Certi che tale iniziativa sia condivisa da codeste Associazioni, si confida nella collaborazione delle stesse per la migliore sensibilizzazione dell’utenza sull’argomento.


Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2013.


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2012
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno
2013. (12A13503) (GU n. 302 del 29-12-2012- Suppl. Ordinario n.213)
              

              
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
  Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  31  gennaio  1994,   n.   24,   recante   norme   per   la
semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria  e
di sicurezza  pubblica,  nonche'  per  l'attuazione  del  sistema  di
ecogestione e di audit ambientale; 
  Visto l'art. 6, comma 1 della citata legge 25 gennaio 1994, n.  70,
secondo cui, in attesa dell'emanazione del DPR  di  cui  all'art.  1,
comma 1 della medesima legge, il modello unico  di  dichiarazione  e'
adottato  con  riferimento  agli  obblighi   di   dichiarazione,   di
comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti  dalle  leggi,
dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla  tabella
A allegata alla medesima legge; 
  Visto l'art. 1, comma 2 della medesima legge  n.70  del  1994,  che
prevede che il modello unico di dichiarazione e' adottato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il comma 3 del medesimo l'art. 1 della legge n.70  del  1994,
secondo il quale il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  dispone,
con  proprio  decreto,  gli  aggiornamenti  del  modello   unico   di
dichiarazione; 
  Visto, altresi', l'art. 2 della predetta legge n. 70 del 1994,  che
prevede che il modello unico  di  dichiarazione  e'  presentato  alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  competente
per  territorio,  la  quale  provvede  a  trasmetterlo  alle  diverse
amministrazioni  per  le  parti  di  rispettiva  competenza,  nonche'
all'Unioncamere; 
  Viste le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993,  n.
39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1993, n.  42,  in
materia di sistemi informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
pubbliche ed, in particolare, l'art. 3 di detto decreto, che  prevede
la predisposizione,  di  norma,  degli  atti  amministrativi  tramite
sistemi informativi automatizzati, nonche'  la  determinazione  delle
cautele necessarie per la  validita'  delle  connesse  operazioni  di
immissione,  riproduzione  e  trasmissione  di  dati  e  documenti  e
l'individuazione delle relative responsabilita'; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n.  42,
recante  il  Testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 23  gennaio  2002,  n.  10  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2002, n. 39, di attuazione della
direttiva 1999/93/Ce per la firma elettronica; 
  Visto il decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.  209,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  7  agosto  2003,  n.   182,   concernente
l'attuazione della direttiva 2000/53/Ce  relativa  ai  veicoli  fuori
uso; 
  Visto il decreto legislativo 25  luglio  2005,  n.  151,  che  reca
«Attuazione della direttiva 2002/95/Ce, della direttiva 2002/96/Ce  e
della direttiva 2003/108/Ce,  relative  alla  riduzione  dell'uso  di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
nonche' allo  smaltimento  dei  rifiuti»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175; 
  Visto il decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  195,  che  reca
«Attuazione  della  direttiva  2003/4/Ce  sull'accesso  del  pubblico
all'informazione ambientale» pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  23
settembre 2005, n. 222; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale», e successive modifiche ed integrazioni, ed in
particolare l'art. 189; 
  Considerato che le modifiche all'art. 189 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, apportate dal  decreto  legislativo  3  dicembre
2010 n. 205, entreranno in  vigore  con  la  piena  operativita'  del
Sistema di controllo della Tracciabilita'  dei  Rifiuti  (SISTRI)  ai
sensi dell'art. 16,  comma  2,  del  decreto  legislativo  da  ultimo
richiamato; 
  Visto infatti l'art. 52, comma 1,  D.L.  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
ha previsto che «Allo scopo di procedere,  ai  sensi  degli  articoli
21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinquies della legge 7 agosto  1990,
n.  241  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  alle  ulteriori
verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo  della
Tracciabilita' dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 resesi  necessarie
anche a seguito delle attivita' poste in essere ai sensi dell'art. 6,
comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  convertito  con
modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148 (126)  e  successive
modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operativita'  del
Sistema SISTRI, gia'  fissato  dall'art.  12,  comma  2  del  decreto
ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con  l'art.  6,
comma 2, del gia' richiamato decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138  e
con l'art. 13, commi 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, e' sospeso  fino  al  compimento  delle  anzidette  verifiche  e
comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni  adempimento
informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui  all'art.
188-ter del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando, in  ogni
caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli
articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  ed
all'osservanza  della  relativa  disciplina,   anche   sanzionatoria,
vigente  antecedentemente   all'entrata   in   vigore   del   decreto
legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.»; 
  Visti in particolare i commi 3, 4 e 5 del citato art. 189, relativi
l'obbligo di  comunicazione  delle  quantita'  e  le  caratteristiche
qualitative dei rifiuti per i soggetti ivi indicati con le  modalita'
previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70; 
  Visto l'art. 220 del citato decreto legislativo n.152 del 2006, che
prevede altresi' l'obbligo di comunicazione in capo al CONAI, con  le
modalita' previste dalla legge 25  gennaio  1994,  n.  70,  dei  dati
relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per
tipo  di  imballaggio  immesso  sul  mercato,  nonche',  per  ciascun
materiale, la quantita' degli imballaggi riutilizzati e  dei  rifiuti
di  imballaggio  riciclati  e  recuperati  provenienti  dal   mercato
nazionale; 
  Considerato che alcune sezioni del modello unico  di  dichiarazione
ambientale, di cui  al  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 27 aprile 2010, sono state abrogate  dall'art.  264-bis  del
decreto legislativo n.152 del 2006, introdotto dal comma 1  dell'art.
37 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
dicembre 2011, pubblicato nel  Supplemento  ordinario,  n.  283  alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del  30  dicembre  2011,
con  il  quale  e'  stato  adottato  il  vigente  modello  unico   di
dichiarazione ambientale, abrogato con il presente decreto; 
  Considerata la necessita' di adottare un modello  di  dichiarazione
ambientale (MUD) che consenta di acquisire i dati relativi ai rifiuti
da tutte le categorie di operatori indicate dal citato art.  189  del
decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  Acquisiti gli avvisi favorevoli del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio  e  del  mare,  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, del Ministero della salute e del Ministero dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il modello di dichiarazione, allegato al decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011,  e'  sostituito  dal
modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto. 
  2. Il modello di cui al presente decreto sara'  utilizzato  per  le
dichiarazioni da presentare, entro la data prevista  dalla  legge  25
gennaio 1970, n.70 e cioe' entro il  30  aprile  di  ogni  anno,  con
riferimento  all'anno  precedente  e  sino  alla  piena  entrata   in
operativita'  del  Sistema  di  controllo  della  Tracciabilita'  dei
Rifiuti (SISTRI). 

        
      

                               Art. 2 
 
  1.  L'accesso  alle  informazioni  e'  disciplinato   dal   decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
 
    Roma, 20 dicembre 2012 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                  Il sottosegretario di Stato         
                                          Catricala'                  
 

        
      
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato 3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato 4 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato 5 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato 6 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      

31.12.2012
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
17:12:11
 

Regione Siciliana:Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili.


Approvata dall'ARS nei giorni di SABATO 29 - DOMENICA 30 DICEMBRE 2012 la Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili.
Mario Serio
Sotto il resoconto stenografico
----------------------------
«Articolo 3.
Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio
dei lavori socialmente utili.
1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale destinatario del regime
transitorio dei lavoratori socialmente utili, in scadenza nell’anno 2013 ed in essere alla data del 30
novembre 2012, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore
interessato e permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali, volte ad
assicurare i servizi già erogati dagli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991,
n.10, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di
proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e di cui all’articolo 14, commi 24-
bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono proseguire fino al 30 aprile 2013
e, comunque, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a valere sulle disponibilità del Fondo unico per
il precariato di cui al combinato disposto dell'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17, dell’articolo 6, comma 5, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche ed
integrazioni, iscritto nel bilancio di previsione della Regione per l’anno 2013 di cui all’esercizio
provvisorio autorizzato con delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il
__________.
2. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a
disporre, fino al 30 aprile 2013, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto
impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001,
n. 17. Al relativo onere, quantificato nel limite massimo di 12.104 migliaia di euro fino al 30 aprile
2013, si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio a valere sulle disponibilità del Fondo unico
per il precariato di cui al combinato disposto dell'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004,
n. 17, dell’articolo 6, comma 5, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche
ed integrazioni, iscritto nel bilancio di previsione della Regione per l’anno 2013 di cui all’esercizio
provvisorio autorizzato con delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il
__________.
3. E’ autorizzata sino al 30 aprile 2013 la prosecuzione dell’attività relativa ai soggetti utilizzati ai
sensi e per gli effetti di cui al comma 9 dell’articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.
Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 800 migliaia di euro. Il relativo onere
trova riscontro nell’esercizio provvisorio autorizzato con delibera legislativa approvata
dall’Assemblea regionale siciliana il _____________ relativo al bilancio di previsione della Regione
per l’anno 2013 – U.P.B. 4.2.1.5.2 capitolo 215704 – Accantonamento 1001».
Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l’articolo 3.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E’ approvato)


domenica 30 dicembre 2012

Legge di stabilità 2013:Procedure di reclutamento mediante concorso pubblico nelle amministrazioni pubbliche

LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 228 (GU n. 302 del 29-12-2012  - Suppl. Ordinario n.212)
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2013
Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (12G0252)

......401. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’amministrazione che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche ».

Mario Serio

Legge di stabilità 2013:Contratti a tempo determinato prorogati fino e non oltre il 31 luglio 2013



Contratti a tempo determinato.
Fermi i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le Previsioni di cui allarticolo 36 del D.lgs. 165/2001, le amministrazioni pubbliche di cui allarticolo1,comma2, dello stesso D.lgs. possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a Tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dallarticolo 5,comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001,n.368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato.



LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 228 (GU n. 302 del 29-12-2012  - Suppl. Ordinario n.212)  
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2013
Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (12G0252)

......400. Nelle more dell’attuazione dell’articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. 
Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma.





Mario Serio