E' all'esame della commissione Trasporti, dal 5 giugno 2013, la Proposta di legge: "Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di
pagamento delle sanzioni"
Sono curioso di vedere come va a finire....soprattutto per quanto riguarda la notifica dei verbali tramite PEC.
Mario Serio
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
Art. 1.
1. All'articolo 202 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Tale somma è ridotta del 20 per cento se il pagamento
è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla
notificazione»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo»;
«2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo»;
d) al comma 2-bis:
1) al primo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo del comma 1»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il
conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di
pagamento elettronico».
2. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni
con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari
finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di
pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dal comma 1 del presente articolo.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.