mercoledì 5 giugno 2013

Norme per la diffusione di autoveicoli a propulsione ibrida

Il disegno di legge 142 ( PDF),  sui veicoli ecologici, d'iniziativa del Senatore Divina, è stato assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente il 15 maggio 2013. 
Mario Serio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. All'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo la parola: «elettrici» sono aggiunte le seguenti: «e a propulsione ibrida»;
b) al primo comma, dopo la parola: «elettrico» sono inserite le seguenti: «, nonché gli autoveicoli a propulsione ibrida, elettrica e termica, per la parte di potenza relativa al motore elettrico».
Art. 2.
1. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) autoveicoli a propulsione ibrida, elettrica e termica, per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, per la parte di cavalli fiscali relativi al motore a propulsione elettrica».
2. L'agevolazione disposta ai sensi del comma 1 si applica, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti gli autoveicoli ad alimentazione ibrida circolanti sul territorio nazionale.
Art. 3.
1. A compensazione della perdita di gettito subita dalle regioni e dalle province autonome in conseguenza delle modifiche introdotte dalla presente legge in materia di tassa automobilistica, è corrisposta la somma di 70.000 euro, da ripartire fra le regioni e le province autonome, per il 2013 e ciascuno degli anni successivi, proporzionalmente alla perdita di gettito subita da ciascuna regione e provincia autonoma.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 70.000 euro annui a decorrere dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano qualora più favorevoli, per i contribuenti, rispetto alle normative regionali o provinciali vigenti nei rispettivi territori.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.