Le imprese individuali attive e non soggette a procedura
concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro
delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata entro il ((30 giugno 2013)). L'ufficio del registro delle
imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa
individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione
prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda
((fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta
elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni;
trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.))
E' quanto previsto dall'art, 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.». (12A13277)
(GU n.294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 208)
E' quanto previsto dall'art, 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.». (12A13277)
(GU n.294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 208)
Mario Serio