Circolare Prot. 7205 del 20/03/2013emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
Circolare n. 7205 del 20/3/2013: Corsi di formazione
periodica per conducenti professionali. Frequenza della parte comune.
testo 7205: Corsi di formazione periodica per conducenti professionali. Frequenza della parte comune
Sono pervenute a questa Direzione Generale numerose istanze con cui
si chiede di precisare se sia possibile svolgere, contestualmente, due
corsi di formazione periodica per conducenti professionali ai quali
partecipano sia conducenti in possesso del titolo abilitativo per il
trasporto di persone, che in possesso del titolo abilitativo per il
trasporto di cose.
A tal riguardo, la scrivente Direzione non ravvisa alcun impedimento normativo che osti allo svolgimento contemporaneo della parte comune dei moduli a.1), a.2) e a.3) di cui all’art. 13, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009, da parte di tutti i conducenti che devono procedere al rinnovo della carta di qualificazione del conducente.
Al termine di questi tre moduli, i conducenti che devono rinnovare la CQC “cose” frequenteranno i moduli b.1) e b.2),separatamente dai conducenti che devono rinnovare la CQC “persone” che seguiranno le lezioni relative ai moduli c.1) e c.2) del citato art. 13, comma 1, del D.M. 16 ottobre 2009.
Resta fermo che l’autoscuola, il centro di istruzione automobilistica o l’ente che svolgono i corsi in contemporanea dovranno presentare, alla Direzione generale territoriale e all'Ufficio motorizzazione civile competenti, tre giorni prima dell'inizio delle lezioni (come previsto dall’art. 13, comma 5, del D.M. 16 ottobre 2009), due separate comunicazioni di avvio dei corsi e, durante lo svolgimento delle ore comuni, dovranno disporre di due registri di frequenza, uno per il corso “persone” ed uno per il corso “cose”.
A tal riguardo, la scrivente Direzione non ravvisa alcun impedimento normativo che osti allo svolgimento contemporaneo della parte comune dei moduli a.1), a.2) e a.3) di cui all’art. 13, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009, da parte di tutti i conducenti che devono procedere al rinnovo della carta di qualificazione del conducente.
Al termine di questi tre moduli, i conducenti che devono rinnovare la CQC “cose” frequenteranno i moduli b.1) e b.2),separatamente dai conducenti che devono rinnovare la CQC “persone” che seguiranno le lezioni relative ai moduli c.1) e c.2) del citato art. 13, comma 1, del D.M. 16 ottobre 2009.
Resta fermo che l’autoscuola, il centro di istruzione automobilistica o l’ente che svolgono i corsi in contemporanea dovranno presentare, alla Direzione generale territoriale e all'Ufficio motorizzazione civile competenti, tre giorni prima dell'inizio delle lezioni (come previsto dall’art. 13, comma 5, del D.M. 16 ottobre 2009), due separate comunicazioni di avvio dei corsi e, durante lo svolgimento delle ore comuni, dovranno disporre di due registri di frequenza, uno per il corso “persone” ed uno per il corso “cose”.
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Circolare n. 7205 del 20/03/2013: Corsi di formazione periodica
per conducenti professionali. Frequenza della parte comune
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Fonte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti