Conferenza Stato Regioni
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione. (SALUTE) Codice:4.10/2012/103 (Servizio III) Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 |
Accordo, ai sensi
dell’ articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le
Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione
degli animali da affezione.
Rep. Atti n. 5/CU 24 GENNAIO 2013
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del 24 gennaio 2013:
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, articolo 9, comma 2, lettera c), che dispone che questa Conferenza
promuove e sancisce Accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità
montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e
svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
VISTA la nota pervenuta in data 11 dicembre
2012, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;
VISTA la nota in data 12 dicembre
2012, con la quale il predetto documento è stato diramato alle Regioni e
Province autonome ed alle Autonomie locali, nonché
alle Amministrazioni centrali interessate;
CONSIDERATO che, nel corso
dell’incontro tecnico svoltosi in data 15 gennaio 2013, i rappresentanti delle Regioni,
dell’ANCI e del Ministero della salute hanno concordato alcune modifiche del
documento in parola;
VISTA la nota in data 16 gennaio 2013, con la quale il suddetto
Ministero ha trasmesso la versione definitiva della proposta di
accordo indicata in oggetto che recepisce le modifiche concordate nel
corso del predetto incontro;
VISTA la nota in data 17 gennaio
2013, con la quale la suddetta versione definitiva del provvedimento di cui
trattasi è stata diramata alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie
locali;
ACQUISITO nel corso dell’odierna
seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano e delle Autonomie locali;
SANCISCE
ACCORDO
tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, ai sensi dell’articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei seguenti termini:
Considerati:
- la legge 14 agosto
1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali
d’affezione e prevenzione del randagismo”, che prevede la promozione della tutela
degli animali d’affezione e, in particolare, gli articoli 3 e 4 che
attribuiscono alle Regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano ed ai
Comuni specifiche competenze in materia;
- la legge 4 novembre
2010, n. 201 recante: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”;
- il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante: “Definizione dei Livelli
Essenziali di Assistenza”, pubblicato nel Gazzetta
Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33 che, nell’allegato 1 - Assistenza Collettiva in ambienti di vita e
di lavoro -, al punto 4 dedicato alla sanità pubblica veterinaria, comprende la
“lotta al randagismo e controllo della popolazione canina”;
- l’Accordo sancito il 6
febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 1618/CSR), in materia di benessere degli
animali da compagnia e pet-therapy
e, in particolare, l’articolo 2 “Responsabilità e doveri del detentore” e
l’articolo 4 “Sistema di identificazione dei cani”;
- il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 concernente
il “Recepimento dell’Accordo tra il Ministro della
salute,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003,
recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003,
n.52;
-
l’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del
6 agosto 2008 recante: “Misure per l’identificazione e registrazione della
popolazione canina”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 20 agosto 2008, n. 198, prorogata con l’ordinanza del Ministro
della salute 21 luglio 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 26 agosto 2010, n. 199;
- che, nonostante quanto
previsto nel ricordato accordo del 6 febbraio 2003, permane l’incompleta
applicazione dell’obbligo di identificazione e
d’iscrizione dei cani nell’anagrafe regionale, oltre che rilevanti difformità
delle disposizioni normative regionali concernenti la gestione dell’anagrafe
degli animali d’affezione con conseguenti rischi per la salute e per l’incolumità pubblica;
- altresì, l’ordinanza
del Ministro della salute del 19 luglio 2012, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto 2012, n. 198, di
proroga fino al 24 febbraio 2013 dell’efficacia della citata ordinanza 21
luglio 2010, la quale prevede che venga adottato un accordo
da sancire da questa Conferenza, teso a promuovere una più efficace
armonizzazione delle disposizioni regionali attualmente vigenti in materia,
nonché ad assicurare una disciplina uniforme e coerente con i principi dettati
dal legislatore;
- l’articolo 12, lettera
b), punto i) della Convenzione europea per la protezione degli animali da
compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata con la legge 4
novembre 2010, n. 201, che prevede misure di identificazione
permanente anche dei gatti al fine di ridurre il fenomeno del randagismo;
- che
è necessario dare adempimento, con il presente Accordo, anche alle disposizioni
della predetta Convenzione;
SI
CONVIENE
1. Le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi
dall’approvazione del presente Accordo, ad adottare disposizioni specifiche in
materia di responsabilità e doveri del proprietario e del detentore di animali
d’affezione che prevedano, in particolare:
a. istituire e implementare l’anagrafe degli
animali d’affezione attraverso una banca dati regionale collegata alla banca
dati nazionale;
b. che il proprietario o il detentore di
un cane provveda a far identificare e registrare l’animale entro il secondo
mese di vita, mediante l’applicazione del microchip;
c. che il proprietario o
il detentore di un gatto possa provvedere, su base volontaria, a far
identificare e registrare l’animale entro il secondo mese di vita, mediante
l’applicazione del microchip;
d. che i gatti delle colonie feline
vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati
nell’anagrafe degli animali d’affezione a nome del Comune competente per
territorio;
e. il divieto di vendita e cessione, a
qualsiasi titolo, di cani e gatti non identificati e registrati secondo quanto
convenuto con il presente Accordo, nonché di cani e gatti di età inferiore ai
due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla
madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o
privato abilitato ad accedere all’anagrafe canina regionale;
f.
l’aggiornamento dell’anagrafe regionale e nazionale, entro il
termine di 30 giorni, nelle more della definizione delle modalità tecniche e
operative di cui al punto 2, lettera c.
2.
Al
fine di garantire l’uniformità sul territorio nazionale nelle modalità di identificazione degli animali da affezione e garantire il
monitoraggio della popolazione dei suddetti animali, nonché assicurarne la tracciabilità, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall’approvazione del presente
Accordo, a:
a. promuovere tra i cittadini la cultura del
possesso responsabile degli animali da affezione e garantire l’applicazione di
misure atte a diffondere ed a far rispettare l’obbligo di identificazione con microchip di cani e gatti, con
contestuale registrazione nelle anagrafi regionali degli animali d’affezione,
nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo;
b. adottare provvedimenti che garantiscano che
l’applicazione del microchip sia
effettuata esclusivamente da medici veterinari ufficiali o da medici veterinari
libero professionisti abilitati ad accedere all’anagrafe regionale degli
animali d’affezione che pertanto sono incaricati di un pubblico servizio,
secondo le seguenti modalità:
b.1. applicazione del microchip contestualmente, o in
caso di impossibilità nel più breve tempo possibile, alla registrazione degli
animali identificati nella relativa anagrafe regionale;
b.2. rilascio
del certificato di iscrizione in anagrafe, al momento dell’applicazione del microchip, che deve accompagnare
l’animale in tutti i trasferimenti di proprietà;
b.3 verifica
della presenza dell’identificativo mediante apposito lettore ISO compatibile;
b.4
informazione al proprietario degli obblighi di legge e, in caso di
mancanza o di illeggibilità dell’identificativo,
segnalazione della circostanza al Servizio veterinario ufficiale per territorio
c.
a garantire l’interoperabilità tra anagrafi
regionali e l’anagrafe nazionale; a tal fine il Ministero della salute si
impegna a definire le modalità tecniche ed operative per garantire l’effettiva interoperabilità delle anagrafi e a fornire indicazioni per
un unico modello di identificazione e registrazione del cane e del gatto.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall’approvazione del presente
Accordo, ad adottare disposizioni volte a garantire che:
a.
i Comuni provvedano a far identificare e registrare
nell’anagrafe degli animali d’affezione, avvalendosi del Servizio veterinario
pubblico, i cani rinvenuti sul territorio, quelli ospitati nei rifugi e nelle
strutture di ricovero convenzionate. Il titolare della
struttura dove l’animale è ricoverato è il detentore; il Sindaco è il
responsabile delle procedure di cui al presente punto;
b.
i Comuni dotino la propria Polizia locale di almeno un dispositivo
di lettura di microchip ISO
compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del
randagismo.
4.
Il Ministero della salute si
impegna a:
a. istituire un registro dei produttori e dei distributori di microchip,
ai quali assegna una specifica serie numerica di codici identificativi
elettronici che possono essere utilizzati solo per gli animali d’affezione; i
produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei
lotti dei microchip venduti;
b. stabilire, attraverso l’emanazione di
apposite linee guida, le procedure standardizzate relative alla movimentazione
e registrazione in anagrafe degli animali d’affezione quando questi vengono
trasferiti da una regione all’altra.
5. Dall’attuazione del presente Accordo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e le attività previste dal presente Accordo devono essere
realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla
normativa vigente.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Cons.
Ermenegilda Siniscalchi Dott. Piero Gnudi