martedì 29 gennaio 2013

Countdown alla nuova Patente UE

 Mancano oramai solo pochi giorni all'entrata in vigore della nuova Direttiva sulla Patente Europea: "DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 2 Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonche' attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida. (13G00019) (GU n.15 del 18-1-2013 )" ed il "periodo di incertezza applicativa", riferita ad alcuni articoli del C.d.S., cioè il periodo transitorio che va dal 18 gennaio all'1 febbraio, sarà solo un lontano ricordo, soprattuto da parte di qualcuno che ha certamente passato qualche notte in bianco per derimere i propri dubbi.

Dal 2 febbraio,  entreranno in vigore anche le disposizioni di cui al Capo I del suddetto decreto,    mentre per  l' articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d),   (che riporto sotto), dovrà  attendersi qualche altro mese.

 Mario Serio
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                               Art. 21 
 
 
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 21  novembre  2005,
                 n. 286, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 22 del decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.
286,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) la rubrica: "Codice comunitario" e' sostituita dalla seguente:
"Codice unionale" e  le  parole:  "codice  comunitario  armonizzato",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:  "codice  unionale
armonizzato"; 
    b) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  Ai  fini  del
possesso  della  carta   di   qualificazione   del   conducente,   la
qualificazione iniziale e la  formazione  periodica  sono  comprovate
mediante l'apposizione sulla patente di  guida  italiana  del  codice
unionale armonizzato "95", secondo le modalita' di cui ai commi  2  e
3."; 
    c) al comma 2, le parole: ""C"  ovvero  "C+E"  se  posseduta  dal
conducente" sono sostituite dalle seguenti: "C1,  C,  C1E  ovvero  CE
posseduta dal conducente" e  le  parole:  "la  data  di  scadenza  di
validita' della carta" sono sostituite dalle seguenti:  "la  data  di
scadenza  della  qualificazione  iniziale  ovvero  della   formazione
periodica"; 
    d) al comma 3, le parole: ""D"  ovvero  "D+E"  se  posseduta  dal
conducente" sono sostituite dalle seguenti: "D1,  D,  D1E  ovvero  DE
posseduta dal conducente" e le parole: "della carta" sono  sostituite
dalle  seguenti:  "della   qualificazione   iniziale   ovvero   della
formazione periodica"; 
    e)  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:  "3-bis.   La
qualificazione iniziale e  la  formazione  periodica  di  conducenti,
titolari  di  patenti  di  guida  rilasciate  da  altri  Stati,  sono
comprovate dal rilascio, da parte dei competenti uffici del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per  i  trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici,  del  documento
"carta di  qualificazione  del  conducente  formato  card",  conforme
all'allegato II, sul quale, in corrispondenza della patente di  guida
posseduta, per la quale  il  documento  e'  rilasciato,  deve  essere
indicato il codice unionale armonizzato "95" e la data di scadenza di
validita' della qualificazione iniziale e della formazione  periodica
per ciascun tipo di abilitazione eventualmente posseduta."; 
    f) il comma 6  e'  sostituito  dal  seguente:  "6.  I  conducenti
titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente
all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo,  dipendenti,  in
qualita' di autista, da un'impresa  stabilita  in  uno  Stato  membro
diverso dall'Italia,  comprovano  la  qualificazione  iniziale  e  la
formazione periodica per l'esercizio dell'attivita' professionale  di
guida per il trasporto di merci mediante: 
      a) l'attestato di conducente previsto dal regolamento  (CE)  n.
484/2002; 
      b) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata  dalla
Stato membro ove e' stabilita l'impresa, recante il  codice  unionale
armonizzato "95""; 
    g) il comma 7 e' sostituito  dal  seguente:  "  7.  I  conducenti
titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente
all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo,  dipendenti,  in
qualita' di autista, da un'impresa  stabilita  in  uno  Stato  membro
diverso dall'Italia,  comprovano  la  qualificazione  iniziale  e  la
formazione periodica per l'esercizio dell'attivita' professionale del
trasporto di persone mediante il possesso di uno dei seguenti titoli: 
      a) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata  dalla
Stato membro ove e' stabilita l'impresa, recante il  codice  unionale
armonizzato "95"; 
      b) certificato  rilasciato  da  uno  Stato  membro,  del  quale
l'Italia abbia  riconosciuto  validita'  su  territorio  nazionale  a
condizione di reciprocita'."; 
    h) il comma 7-bis, e' sostituito dai  seguenti:  "7-bis.  Non  si
applicano i criteri di propedeuticita' di cui all'articolo 125, comma
1, del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni, ed e' consentito conseguire la  patente  di  guida  di
categoria  corrispondente   alla   patente   estera   posseduta,   al
dipendente, in qualita' di autista,  da  un'impresa  avente  sede  in
Italia  e  titolare  di  carta  di  qualificazione   del   conducente
rilasciata in Italia per  mera  esibizione  della  patente  di  guida
posseduta, ovvero a seguito di qualificazione iniziale  o  formazione
periodica, che: 
      a) sia titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con
il quale non  sussistono  le  condizioni  di  reciprocita'  richieste
dall'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del  1992,
e che ha stabilito la propria residenza in  Italia,  anche  oltre  il
termine di un anno di cui al comma 1 del predetto articolo 136; 
      b) sia titolare di  patente  rilasciata  da  uno  Stato  membro
dell'Unione europea, su conversione di patente  rilasciata  da  Stato
terzo con il quale  non  sussistono  le  condizioni  di  reciprocita'
richieste dall'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n.  285
del 1992, che scada di validita'. 
      7-ter. All'atto del rilascio della  patente,  sulla  stessa  e'
apposto il codice unionale "95", secondo i criteri di cui ai commi  2
e 3, in relazione al tipo di abilitazione  consentita  dalla  patente
conseguita ai sensi del comma 7-bis,  nonche'  la  data  di  scadenza
della  qualificazione   iniziale   o   della   formazione   periodica
coincidente con quella della carta di qualificazione  del  conducente
precedentemente posseduta.". 
  2. All'allegato II del decreto legislativo  n.  286  del  2005,  le
parole: "(previsto dall'articolo 22, comma 1)" sono sostituite  dalle
seguenti: "(previsto dall'articolo 22, comma 3-bis)". 
          Note all'art. 21: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  22  del   decreto
          legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,   citato   nelle
          premesse, come sostituito dal presente decreto: 
              «Art. 22 (Codice unionale). - 1. Ai fini  del  possesso
          della  carta   di   qualificazione   del   conducente,   la
          qualificazione iniziale  e  la  formazione  periodica  sono
          comprovate mediante l'apposizione sulla  patente  di  guida
          italiana del codice unionale armonizzato "95",  secondo  le
          modalita' di cui ai commi 2 e 3. 
              2. In corrispondenza  della  categoria  di  patente  di
          guida C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal  conducente,  deve
          essere indicato il codice unionale armonizzato  95,  se  il
          conducente ha conseguito la  carta  di  qualificazione  del
          conducente per il trasporto di cose e la data  di  scadenza
          della  qualificazione  iniziale  ovvero  della   formazione
          periodica. 
              3. In corrispondenza  della  categoria  di  patente  di
          guida D1, D, D1E ovvero DE posseduta dal  conducente,  deve
          essere indicato il codice unionale armonizzato "95", se  il
          conducente ha conseguito la  carta  di  qualificazione  del
          conducente per  il  trasporto  di  persone  e  la  data  di
          scadenza di validita' della qualificazione iniziale  ovvero
          della formazione periodica. 
              3-bis.  La  qualificazione  iniziale  e  la  formazione
          periodica di  conducenti,  titolari  di  patenti  di  guida
          rilasciate da altri Stati, sono comprovate dal rilascio, da
          parte   dei   competenti   uffici   del   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici, del  documento  "carta  di  qualificazione  del
          conducente formato card",  conforme  all'allegato  II,  sul
          quale, in corrispondenza della patente di guida  posseduta,
          per la  quale  il  documento  e'  rilasciato,  deve  essere
          indicato il codice unionale armonizzato "95" e la  data  di
          scadenza di validita' della qualificazione iniziale e della
          formazione  periodica  per  ciascun  tipo  di  abilitazione
          eventualmente posseduta. 
              4. L'Italia riconosce la carta  di  qualificazione  del
          conducente rilasciata dagli altri Stati membri  dell'Unione
          europea o dello Spazio economico europeo. 
              5.  Il  rilascio  della  carta  di  qualificazione  del
          conducente e' subordinata  al  possesso  della  patente  di
          guida in corso di validita'. 
              6. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata
          da uno Stato non appartenente  all'Unione  europea  o  allo
          Spazio  economico  europeo,  dipendenti,  in  qualita'   di
          autista,  da  un'impresa  stabilita  in  uno  Stato  membro
          diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione  iniziale
          e la formazione periodica  per  l'esercizio  dell'attivita'
          professionale di guida per il trasporto di merci mediante: 
                a) l'attestato di conducente previsto dal regolamento
          (CE) n. 484/2002; 
                b)  la  carta  di  qualificazione   del   conducente,
          rilasciata dallo Stato membro ove e'  stabilita  l'impresa,
          recante il codice unionale armonizzato "95". 
              7. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata
          da uno Stato non appartenente  all'Unione  europea  o  allo
          Spazio  economico  europeo,  dipendenti,  in  qualita'   di
          autista,  da  un'impresa  stabilita  in  uno  Stato  membro
          diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione  iniziale
          e la formazione periodica  per  l'esercizio  dell'attivita'
          professionale del trasporto di persone mediante il possesso
          di uno dei seguenti titoli: 
                a)  la  carta  di  qualificazione   del   conducente,
          rilasciata dalla Stato membro ove e'  stabilita  l'impresa,
          recante il codice unionale armonizzato "95"; 
                b) certificato rilasciato da uno  Stato  membro,  del
          quale l'Italia abbia riconosciuto validita'  su  territorio
          nazionale a condizione di reciprocita'.". 
              7-bis. Non si applicano i criteri di propedeuticita' di
          cui all'art. 125,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285,  e  successive  modificazioni,  ed  e'
          consentito conseguire la  patente  di  guida  di  categoria
          corrispondente   alla   patente   estera   posseduta,    al
          dipendente, in qualita' di autista,  da  un'impresa  avente
          sede in Italia e titolare di carta  di  qualificazione  del
          conducente rilasciata in Italia per mera  esibizione  della
          patente  di  guida   posseduta,   ovvero   a   seguito   di
          qualificazione iniziale o formazione periodica, che: 
                a) sia titolare di patente di guida rilasciata da uno
          Stato  con  il  quale  non  sussistono  le  condizioni   di
          reciprocita' richieste dall'art. 136, comma 1, del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992, e che ha stabilito la  propria
          residenza in Italia, anche oltre il termine di un  anno  di
          cui al comma 1 del predetto art. 136; 
                b) sia titolare di patente rilasciata  da  uno  Stato
          membro  dell'Unione  europea,  su  conversione  di  patente
          rilasciata da Stato terzo con il quale  non  sussistono  le
          condizioni di reciprocita' richieste dall'art.  136,  comma
          1, del decreto legislativo n. 285 del 1992,  che  scada  di
          validita'. 
              7-ter.  All'atto  del  rilascio  della  patente,  sulla
          stessa e'  apposto  il  codice  unionale  "95",  secondo  i
          criteri di cui ai commi 2 e 3,  in  relazione  al  tipo  di
          abilitazione consentita dalla patente conseguita  ai  sensi
          del  comma  7-bis,  nonche'  la  data  di  scadenza   della
          qualificazione  iniziale  o  della   formazione   periodica
          coincidente con quella della carta  di  qualificazione  del
          conducente precedentemente posseduta.». 
 
 
 
Foto tratta da: http://different-car.com/