Mancano oramai solo pochi giorni all'entrata in vigore della nuova Direttiva sulla Patente Europea: "DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 2
Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n.
59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonche' attuazione della direttiva
2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente
la patente di guida. (13G00019)
(GU n.15 del 18-1-2013
)" ed il "periodo di incertezza applicativa", riferita ad alcuni articoli del C.d.S., cioè il periodo transitorio che va dal 18 gennaio all'1 febbraio, sarà solo un lontano ricordo, soprattuto da parte di qualcuno che ha certamente passato qualche notte in bianco per derimere i propri dubbi.
Dal 2 febbraio, entreranno in vigore anche le disposizioni di cui al Capo I
del suddetto decreto, mentre per l' articolo 21, comma 1, lettere
b), c) e d), (che riporto sotto), dovrà attendersi qualche altro mese.
Mario Serio
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Art. 21
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, e successive modificazioni
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica: "Codice comunitario" e' sostituita dalla seguente:
"Codice unionale" e le parole: "codice comunitario armonizzato",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "codice unionale
armonizzato";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ai fini del
possesso della carta di qualificazione del conducente, la
qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate
mediante l'apposizione sulla patente di guida italiana del codice
unionale armonizzato "95", secondo le modalita' di cui ai commi 2 e
3.";
c) al comma 2, le parole: ""C" ovvero "C+E" se posseduta dal
conducente" sono sostituite dalle seguenti: "C1, C, C1E ovvero CE
posseduta dal conducente" e le parole: "la data di scadenza di
validita' della carta" sono sostituite dalle seguenti: "la data di
scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione
periodica";
d) al comma 3, le parole: ""D" ovvero "D+E" se posseduta dal
conducente" sono sostituite dalle seguenti: "D1, D, D1E ovvero DE
posseduta dal conducente" e le parole: "della carta" sono sostituite
dalle seguenti: "della qualificazione iniziale ovvero della
formazione periodica";
e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. La
qualificazione iniziale e la formazione periodica di conducenti,
titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati, sono
comprovate dal rilascio, da parte dei competenti uffici del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, del documento
"carta di qualificazione del conducente formato card", conforme
all'allegato II, sul quale, in corrispondenza della patente di guida
posseduta, per la quale il documento e' rilasciato, deve essere
indicato il codice unionale armonizzato "95" e la data di scadenza di
validita' della qualificazione iniziale e della formazione periodica
per ciascun tipo di abilitazione eventualmente posseduta.";
f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. I conducenti
titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in
qualita' di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro
diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la
formazione periodica per l'esercizio dell'attivita' professionale di
guida per il trasporto di merci mediante:
a) l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n.
484/2002;
b) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla
Stato membro ove e' stabilita l'impresa, recante il codice unionale
armonizzato "95"";
g) il comma 7 e' sostituito dal seguente: " 7. I conducenti
titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in
qualita' di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro
diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la
formazione periodica per l'esercizio dell'attivita' professionale del
trasporto di persone mediante il possesso di uno dei seguenti titoli:
a) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla
Stato membro ove e' stabilita l'impresa, recante il codice unionale
armonizzato "95";
b) certificato rilasciato da uno Stato membro, del quale
l'Italia abbia riconosciuto validita' su territorio nazionale a
condizione di reciprocita'.";
h) il comma 7-bis, e' sostituito dai seguenti: "7-bis. Non si
applicano i criteri di propedeuticita' di cui all'articolo 125, comma
1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, ed e' consentito conseguire la patente di guida di
categoria corrispondente alla patente estera posseduta, al
dipendente, in qualita' di autista, da un'impresa avente sede in
Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente
rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida
posseduta, ovvero a seguito di qualificazione iniziale o formazione
periodica, che:
a) sia titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con
il quale non sussistono le condizioni di reciprocita' richieste
dall'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
e che ha stabilito la propria residenza in Italia, anche oltre il
termine di un anno di cui al comma 1 del predetto articolo 136;
b) sia titolare di patente rilasciata da uno Stato membro
dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato
terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocita'
richieste dall'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285
del 1992, che scada di validita'.
7-ter. All'atto del rilascio della patente, sulla stessa e'
apposto il codice unionale "95", secondo i criteri di cui ai commi 2
e 3, in relazione al tipo di abilitazione consentita dalla patente
conseguita ai sensi del comma 7-bis, nonche' la data di scadenza
della qualificazione iniziale o della formazione periodica
coincidente con quella della carta di qualificazione del conducente
precedentemente posseduta.".
2. All'allegato II del decreto legislativo n. 286 del 2005, le
parole: "(previsto dall'articolo 22, comma 1)" sono sostituite dalle
seguenti: "(previsto dall'articolo 22, comma 3-bis)".
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, citato nelle premesse, come sostituito dal presente decreto: «Art. 22 (Codice unionale). - 1. Ai fini del possesso della carta di qualificazione del conducente, la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante l'apposizione sulla patente di guida italiana del codice unionale armonizzato "95", secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3. 2. In corrispondenza della categoria di patente di guida C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica. 3. In corrispondenza della categoria di patente di guida D1, D, D1E ovvero DE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato "95", se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e la data di scadenza di validita' della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica. 3-bis. La qualificazione iniziale e la formazione periodica di conducenti, titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati, sono comprovate dal rilascio, da parte dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, del documento "carta di qualificazione del conducente formato card", conforme all'allegato II, sul quale, in corrispondenza della patente di guida posseduta, per la quale il documento e' rilasciato, deve essere indicato il codice unionale armonizzato "95" e la data di scadenza di validita' della qualificazione iniziale e della formazione periodica per ciascun tipo di abilitazione eventualmente posseduta. 4. L'Italia riconosce la carta di qualificazione del conducente rilasciata dagli altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. 5. Il rilascio della carta di qualificazione del conducente e' subordinata al possesso della patente di guida in corso di validita'. 6. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualita' di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attivita' professionale di guida per il trasporto di merci mediante: a) l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 484/2002; b) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dallo Stato membro ove e' stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95". 7. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualita' di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attivita' professionale del trasporto di persone mediante il possesso di uno dei seguenti titoli: a) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove e' stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95"; b) certificato rilasciato da uno Stato membro, del quale l'Italia abbia riconosciuto validita' su territorio nazionale a condizione di reciprocita'.". 7-bis. Non si applicano i criteri di propedeuticita' di cui all'art. 125, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed e' consentito conseguire la patente di guida di categoria corrispondente alla patente estera posseduta, al dipendente, in qualita' di autista, da un'impresa avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, ovvero a seguito di qualificazione iniziale o formazione periodica, che: a) sia titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocita' richieste dall'art. 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e che ha stabilito la propria residenza in Italia, anche oltre il termine di un anno di cui al comma 1 del predetto art. 136; b) sia titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocita' richieste dall'art. 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di validita'. 7-ter. All'atto del rilascio della patente, sulla stessa e' apposto il codice unionale "95", secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, in relazione al tipo di abilitazione consentita dalla patente conseguita ai sensi del comma 7-bis, nonche' la data di scadenza della qualificazione iniziale o della formazione periodica coincidente con quella della carta di qualificazione del conducente precedentemente posseduta.».
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