DECRETO 9 novembre 2012 (GU n. 271 del 20-11-2012 )
Variazione della misura dell'indennita' di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari. (12A12325)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI del Ministero della giustizia di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio; Visti gli artt. 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni; Visti gli artt. 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2009 - 30 giugno 2012, e' pari a + 7,4; Visto il decreto interdirigenziale del 9 novembre 2011, relativo all'ultima variazione dell'indennita' di trasferta per gli ufficiali giudiziari; Decreta: Art. 1 1. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura: a) fino a 6 chilometri € 1,93; b) fino a 12 chilometri € 3,52; c) fino a 18 chilometri € 4,86; d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lett. c), aumentata di € 1,03. 2. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza e' cosi' corrisposta: a) fino a 10 chilometri € 0,51; b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,30; c) oltre i 20 chilometri € 1,93.
Art. 2 Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 novembre 2012 Il capo dipartimento del Ministero della giustizia: Birritteri Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze: Canzio