Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Roma, 15-11-2012
Messaggio n. 18728
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OGGETTO: | Circolare n. 117/2012 – Modalità di presentazione telematica delle domande per la fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della legge del 5 febbraio 1992, n. 104 – Precisazioni - Ambito di applicazione soggettivo. |
Con la
circolare n. 117 del 27 settembre 2012 sono state fornite le
informazioni inerenti le modalità di presentazione delle domande di
permessi di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che
dall’1 ottobre 2012 devono essere presentate esclusivamente in modalità
telematica, attraverso il web, i patronati o il contact center
multicanale.
A seguito di richieste di chiarimenti
pervenute dalle strutture territoriali relativamente a quesiti
provenienti da scuole pubbliche, si rendono necessarie alcune
precisazioni relative al campo di applicazione soggettivo di tale
procedura telematica.
A tal riguardo si fa presente che è
stata innovata solo la modalità di presentazione della domanda e non
l’ambito soggettivo degli utenti tenuti a presentare all’Istituto
l’istanza medesima.
Pertanto, l’obbligo di invio telematico
previsto dall’1 ottobre 2012 nella circolare citata, n. 117 del 2012,
riguarda esclusivamente la generalità dei lavoratori dipendenti del
settore privato e non i soggetti titolari di un rapporto di lavoro alle
dipendenze di amministrazioni pubbliche, con copertura assicurativa
presso la gestione ex INPDAP (art 21, comma 18, Decreto legge 6 dicembre
2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214).
Di conseguenza, con riferimento alle
domande presentate da quest’ultima categoria di lavoratori, si
rappresenta che le strutture territoriali dovranno dichiarare
l’incompetenza dell’Istituto e darne comunicazione al soggetto
interessato, precisando, altresì, che competente alla concessione di
tali benefici per il personale in questione è esclusivamente il datore
di lavoro, cui fa carico il relativo onere economico ai sensi dell’art
33, comma 4, della legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e dell’art 2, comma
2, del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151.
Il Direttore Generale | ||
Nori |