12.10.2012 Minori, nuove fattispecie di reato e pene più severe contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale Pubblicata in Gazzetta ufficiale le legge che ratifica la Convenzione di Lanzarote del luglio 2007. Le misure in vigore dal 23 ottobre 2012
Mancano pochi giorni all'entrata in vigore, il 23 ottobre, della legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale siglata il 12 luglio 2007 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Il provvedimento (legge 1° ottobre 2012, n.172) è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale n.235 dell'8 ottobre.
Da quel giorno saranno operative nell'ordinamento italiano le norme che, armonizzando la nostra legislazione a quella degli altri Paesi aderenti, potenziano la prevenzione e inaspriscono le pene, aumentando le misure di tutela per le vittime.
La novità principale riguarda l'introduzione di due nuovi reati, l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (articolo 414 bis del codice penale) e l'adescamento di minorenni o grooming (articolo 609-undecies del codice penale). Il primo prevede la reclusione da un anno e sei mesi a 5 anni per chiunque, con qualsiasi mezzo - quindi anche il web a prescindere dal luogo 'fisico' in cui si compie il fatto - e forma di espressione, senza alcuna eccezione, istighi il bambino o ragazzo a commettere reati come la prostituzione minorile, la detenzione di ,ateriale pedopornografico, la corruzione di minori o la violenza sui bambini. Stessa pena per chi faccia apologia di questi reati. Il secondo definisce l'adescamento di minore come 'qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione', prevedendo la reclusione da uno a 3 anni.
La ratifica della convenzione comporta anche l'inasprimento delle pene per molti altri reati direttamente o indirettamente legati ai fenomeni dello sfruttamento e dell'abuso sessuale: dai maltrattamenti in famiglia a danno di minori all'associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale a danno di minori fino ai reati di prostituzione minorile e pornografia minorile.
In base alla legge di ratifica, la legge 1 ottobre 2012, n.172, l'Italia designa come autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il ministero dell'Interno.
La Convenzione è stata ratificata, ad oggi, da Albania, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Malta, Olanda, San Marino, Serbia e Spagna.
Fonte:Ministero dell'Interno
Mancano pochi giorni all'entrata in vigore, il 23 ottobre, della legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale siglata il 12 luglio 2007 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Il provvedimento (legge 1° ottobre 2012, n.172) è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale n.235 dell'8 ottobre.
Da quel giorno saranno operative nell'ordinamento italiano le norme che, armonizzando la nostra legislazione a quella degli altri Paesi aderenti, potenziano la prevenzione e inaspriscono le pene, aumentando le misure di tutela per le vittime.
La novità principale riguarda l'introduzione di due nuovi reati, l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (articolo 414 bis del codice penale) e l'adescamento di minorenni o grooming (articolo 609-undecies del codice penale). Il primo prevede la reclusione da un anno e sei mesi a 5 anni per chiunque, con qualsiasi mezzo - quindi anche il web a prescindere dal luogo 'fisico' in cui si compie il fatto - e forma di espressione, senza alcuna eccezione, istighi il bambino o ragazzo a commettere reati come la prostituzione minorile, la detenzione di ,ateriale pedopornografico, la corruzione di minori o la violenza sui bambini. Stessa pena per chi faccia apologia di questi reati. Il secondo definisce l'adescamento di minore come 'qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione', prevedendo la reclusione da uno a 3 anni.
La ratifica della convenzione comporta anche l'inasprimento delle pene per molti altri reati direttamente o indirettamente legati ai fenomeni dello sfruttamento e dell'abuso sessuale: dai maltrattamenti in famiglia a danno di minori all'associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale a danno di minori fino ai reati di prostituzione minorile e pornografia minorile.
In base alla legge di ratifica, la legge 1 ottobre 2012, n.172, l'Italia designa come autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il ministero dell'Interno.
La Convenzione è stata ratificata, ad oggi, da Albania, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Malta, Olanda, San Marino, Serbia e Spagna.
Fonte:Ministero dell'Interno