L’ufficio del patrimonio aveva chiesto chiarimenti per applicare il 10% in più. I magistrati contabili: «È incostituzionale e la richiesta doveva farla il sindaco»
LIVORNO. Il pericolo, come capita spesso a chi guida, non lo hanno nemmeno percepito, ma migliaia di automobilisti e scooteristi livornesi possono tirare un sospiro di sollievo per essere scampati ad un incidente di percorso che li avrebbe resi più poveri e più arrabbiati: pagare una gabella del dieci per cento sulle multe. Il Comune, infatti, ad inizio giugno e in piena campagna contro i furbetti del traffico, aveva chiesto alla Corte dei Conti della Toscana se fosse possibile applicare alle multe una maggiorazione «in caso di ritardo nel pagamento per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore».
A bocciare la richiesta dell’amministrazione labronica avvenuta tramite il consiglio delle autonomie il 21 giugno scorso, sono stati il 18 luglio successivo i tre magistrati fiorentini nella deliberazione 247/2012.
I tre magistrati motivano il loro parere negativo spiegando che nel caso in esame «la richiesta di parere si appalesa inammissibile sia sotto il profilo soggettivo, in quanto non formulata dal sindaco del Comune interessato, quale rappresentante legale dell'ente richiedente, ma da un dirigente dell'ente medesimo, sebbene sia pervenuta per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, sia dal punto di vista oggettivo, poiché verte su una fattispecie non riconducibile alla materia contabile nell'accezione sopra riportata. La sezione – si legge – ritiene che il quesito non attenga al concetto di contabilità pubblica, inteso in senso stretto, quale insieme di disposizioni che regolano il sistema del bilancio ed i relativi equilibri, l'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari e patrimonio pubblico e quindi, in particolare, la disciplina dei bilanci, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria e contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli. Il quesito non attiene, altresì, all'interpretazione di norme volte al coordinamento della finanza pubblica, inerendo, invece, su considerazioni relative a comportamenti amministrativi».
20 agosto 2012
LIVORNO. Il pericolo, come capita spesso a chi guida, non lo hanno nemmeno percepito, ma migliaia di automobilisti e scooteristi livornesi possono tirare un sospiro di sollievo per essere scampati ad un incidente di percorso che li avrebbe resi più poveri e più arrabbiati: pagare una gabella del dieci per cento sulle multe. Il Comune, infatti, ad inizio giugno e in piena campagna contro i furbetti del traffico, aveva chiesto alla Corte dei Conti della Toscana se fosse possibile applicare alle multe una maggiorazione «in caso di ritardo nel pagamento per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore».
A bocciare la richiesta dell’amministrazione labronica avvenuta tramite il consiglio delle autonomie il 21 giugno scorso, sono stati il 18 luglio successivo i tre magistrati fiorentini nella deliberazione 247/2012.
I tre magistrati motivano il loro parere negativo spiegando che nel caso in esame «la richiesta di parere si appalesa inammissibile sia sotto il profilo soggettivo, in quanto non formulata dal sindaco del Comune interessato, quale rappresentante legale dell'ente richiedente, ma da un dirigente dell'ente medesimo, sebbene sia pervenuta per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, sia dal punto di vista oggettivo, poiché verte su una fattispecie non riconducibile alla materia contabile nell'accezione sopra riportata. La sezione – si legge – ritiene che il quesito non attenga al concetto di contabilità pubblica, inteso in senso stretto, quale insieme di disposizioni che regolano il sistema del bilancio ed i relativi equilibri, l'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari e patrimonio pubblico e quindi, in particolare, la disciplina dei bilanci, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria e contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli. Il quesito non attiene, altresì, all'interpretazione di norme volte al coordinamento della finanza pubblica, inerendo, invece, su considerazioni relative a comportamenti amministrativi».
20 agosto 2012