venerdì 10 agosto 2012

Modalita' di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' al marchio di fabbrica apposto sulle gru mobili

Pubblicato sulla G.U. n. 185 del 9/8/2012 il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 26 luglio 2012 recante " Modalita' di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' al marchio di fabbrica apposto sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere"

Articolo 1 - Oggetto del provvedimento
1. Con il presente decreto sono definite le modalita' applicative dell'imposta comunale sulla pubblicita', di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'apposizione del marchio di fabbrica sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.

Articolo 2 - Determinazione della superficie esente

1. L'imposta non e' dovuta per l'indicazione del marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo
potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.
2. Per l'apposizione del marchio la cui superficie complessiva supera il limite dimensionale di cui al comma 1 l'imposta e' dovuta, in base alla superficie complessiva dei marchi installati su ciascun bene mobile individuato all'art. 1, per anno solare al comune ove ha sede l'impresa produttrice dei beni o qualsiasi altra sua dipendenza, nella misura e con le modalita' previste dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
3. Le imprese produttrici delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, ai fini
del riconoscimento dell'esenzione, adeguano le dimensioni dei marchi, eventualmente apposti prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del presente decreto, al limite dimensionale di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data della
predetta pubblicazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.