S.U.L.P.L.
SINDACATO
UNITARIO LAVORATORI POLIZIA LOCALE
Ufficio studi
e formazione quadri sindacali
L’INFORMAZIONE AI SINDACATI DEVE ESSERE PREVENTIVA
Spending review – approvato emandamento
in senato
I sindacati non potranno essere informati ex post
Chiarite le relazioni sindacali necessarie per
l'organizzazione degli uffici e la determinazione delle dotazioni organiche.
Gli emendamenti alla legge di conversione del dl
95/2012 modificano l'articolo 2, comma 18, che a sua volta ha novellato l'articolo
6, comma 1, del dlgs 165/2001, e prevede una volta e per sempre la
relazione dell'informazione preventiva.
L'attuale testo dell'articolo 2, comma 18, lettera
a), del decreto sulla spending review ha modificato, come detto, l'articolo 6,
comma 1, del dlgs 165/2001, ai sensi del quale, attualmente «l'organizzazione e
la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle
dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate
all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa
consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative previa
informazione, preventiva o successiva, delle organizzazioni sindacali
rappresentative ove prevista nei contratti» collettivi nazionali. La norma ha
avuto il merito di eliminare la controversa relazione sindacale, prima
prevista, della «consultazione», solo menzionata, ma mai definita.
Per consultazione gli interpreti hanno sempre
inteso una procedura del tutto informale di dialogo tra l'amministrazione e le
organizzazioni sindacali, simile, nella sostanza alla concertazione, ma priva
dei termini procedimentali propri della concertazione e di ogni formalità.
Tuttavia, l'articolo 6, comma 1, del dlgs 165/2001
è stato frequentemente oggetto di vertenze per comportamento antisindacale, in
quanto i sindacati hanno sempre preteso, nell'ambiguità del concetto di
«consultazione» una vera e propria contrattazione. E molti giudici del lavoro,
a conferma dell'inadeguatezza della giurisdizione ordinaria sulla peculiare e complessa
materia del lavoro pubblico, hanno non di rado accolto i ricorsi.
Il decreto sulla spending review ha in parte
risolto il problema, sostituendo alla «consultazione», l'informazione. Ma l'attuale
testo novellato dell'articolo 6, comma 1, come visto prima, inopportunamente
impone che l'approvazione avvenga «previa» informazione qualificata «preventiva
o successiva». È ovvia la contraddizione: se l'informazione è «previa» non può
anche essere, sia pure eventualmente, successiva.
L'emendamento alla legge di conversione
cancella proprio le parole «preventiva e successiva». Sicché l'informazione sarà sempre e soltanto
preventiva.
Lo staff dell’Ufficio
Studi SULPM