mercoledì 8 agosto 2012

L’INFORMAZIONE AI SINDACATI DEVE ESSERE PREVENTIVA


S.U.L.P.L.
SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA LOCALE
Ufficio studi
e formazione quadri sindacali

L’INFORMAZIONE AI SINDACATI  DEVE ESSERE PREVENTIVA


Spending review – approvato emandamento in senato
I sindacati non potranno essere informati ex post
Chiarite le relazioni sindacali necessarie per l'organizzazione degli uffici e la determinazione delle dotazioni organiche.
Gli emendamenti alla legge di conversione del dl 95/2012 modificano l'articolo 2, comma 18, che a sua volta ha novellato l'articolo 6, comma 1, del dlgs 165/2001, e prevede una volta e per sempre la relazione dell'informazione preventiva.
L'attuale testo dell'articolo 2, comma 18, lettera a), del decreto sulla spending review ha modificato, come detto, l'articolo 6, comma 1, del dlgs 165/2001, ai sensi del quale, attualmente «l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative previa informazione, preventiva o successiva, delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti» collettivi nazionali. La norma ha avuto il merito di eliminare la controversa relazione sindacale, prima prevista, della «consultazione», solo menzionata, ma mai definita.
Per consultazione gli interpreti hanno sempre inteso una procedura del tutto informale di dialogo tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali, simile, nella sostanza alla concertazione, ma priva dei termini procedimentali propri della concertazione e di ogni formalità.
Tuttavia, l'articolo 6, comma 1, del dlgs 165/2001 è stato frequentemente oggetto di vertenze per comportamento antisindacale, in quanto i sindacati hanno sempre preteso, nell'ambiguità del concetto di «consultazione» una vera e propria contrattazione. E molti giudici del lavoro, a conferma dell'inadeguatezza della giurisdizione ordinaria sulla peculiare e complessa materia del lavoro pubblico, hanno non di rado accolto i ricorsi.
Il decreto sulla spending review ha in parte risolto il problema, sostituendo alla «consultazione», l'informazione. Ma l'attuale testo novellato dell'articolo 6, comma 1, come visto prima, inopportunamente impone che l'approvazione avvenga «previa» informazione qualificata «preventiva o successiva». È ovvia la contraddizione: se l'informazione è «previa» non può anche essere, sia pure eventualmente, successiva.
L'emendamento alla legge di conversione cancella proprio le parole «preventiva e successiva». Sicché l'informazione sarà sempre e soltanto preventiva.

Lo staff dell’Ufficio Studi SULPM