sabato 11 agosto 2012

Guide ed Accompagnatori turistici

Pubblicate nuove direttive sulla GURS del 10 agosto 2012,  in ordine allo svolgimento delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico nel territorio della Regione Siciliana

PROVVEDIMENTI - Professioni turistiche nella regione Siciliana

Direttive in ordine allo svolgimento delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico nel territorio della Regione Siciliana.
Adobe Portable Document Format (PDF) Circolare.PDF (Dimensione documento: 105608 bytes)

D.A. n. 56 del 4/10/2011 di determinazione delle tariffe di riferimento per le prestazioni professionali delle guide turistiche nel territorio della Regione Siciliana nel biennio 2011/12.
Data di inserimento 07.10.2011
Adobe Portable Document Format (PDF) Decreto tariffe Guide Turistiche 2011-2012 (Dimensione documento: 1425946 bytes)

Decreto che disciplina le modalità di svolgimento delle verifiche per l'accesso alla professione di guida turistica, regolamentata dalla l.r. 8/2004, in ottemperanza alle direttive europee sulle professioni e sui servizi del mercato interno (36/2005 e 123/2006, come recepite nell'ordinamento italiano rispettivamente con i Decerti legislativi 126/2007 e 59/2010). Entro 90 gg. dalla pubblicazione sulla GURS, avvenuta in data 2 settembre, saranno pubblicati gli avvisi per accedere alle verifiche in questione.
Adobe Portable Document Format (PDF) Verifiche per l'accesso alla professione di guida turistica (Dimensione documento: 94235 bytes)

Decreto assessoriale n. 46/2011 relativo alla revisione del precedente decreto n. 9 del 21 aprile 2010. Modifiche in materia di iscrizione all'albo delle guide subacquee e di elenco dei centri di immersione subacquea.
Adobe Portable Document Format (PDF) Revisione decreto guide subacquee (Dimensione documento: 102419 bytes)






REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo
Servizio 9 Agenzie di viaggi e Professioni turistiche
Via Notarbartolo, 9 90146 PALERMO tel. 091 7078283/250
Prot. 24102 Del 11.7.2012


Oggetto: Direttive in ordine allo svolgimento delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico nel territorio della Regione Siciliana

Ai Comuni della Sicilia
Alle Forze di Polizia
Agli Enti gestori di Aree protette
e p.c. All'Assessorato Regionale ai Beni
culturali, ambientali e dell'identità
siciliana
LORO SEDI

Premesso che l'attività di guida o di accompagnatore deve essere esercitata da soggetti in possesso dei requisiti professionali e muniti di idoneo tesserino di riconoscimento, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 8/2004, ai fini del corretto svolgimento nel territorio regionale delle predette professioni, nonché della relativa attività di vigilanza sulle stesse, si invitano gli Enti in indirizzo, competenti ai sensi dell'art. 11 della l.r. 8/2004, a porre in essere ogni idonea iniziativa di controllo e sanzionatoria finalizzata, altresì, a contrastare il crescente fenomeno dell'abusivismo.
Si fa presente, altresì, che a seguito delle più recenti pronunce della giurisprudenza, i soggetti in possesso dei titoli di abilitazione per l'esercizio della professione di guida turistica potranno esercitare l'attività sull'intero territorio della regione indipendentemente dall'ambito provinciale per il quale a suo tempo siano stati autorizzati; in tal senso è stato emanato il Decreto n. 23 del 23 maggio 2012 dell'Assessore regionale al turismo, pubblicato in GURS n. 23 del 8 giugno 2012.
Conseguentemente, non è sanzionabile la guida turistica che svolge l'attività in ambito territoriale diverso da quello risultante dal relativo tesserino di riconoscimento, che deve essere tenuto ben in vista ed esibito in caso di controlli.
Per quanto riguarda il controllo dell'attività svolta in Sicilia in maniera occasionale e temporanea da parte di guide provenienti dai Paesi membri dell'Unione Europea, si richiama il contenuto della circolare di questo Assessorato n.882 del 7.9.2009, pubblicata in GURS n.46 del 2.10.2009 che a sua volta richiama la direttiva europea 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita in Italia con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che stabilisce, tra l'altro, norme per la prestazione di servizi in maniera occasionale e temporanea.
In particolare per la PRESTAZIONE DEI SERVIZI TEMPORANEA E OCCASIONALE effettuata nel territorio italiano da una guida estera U.E., il citato decreto 206/2007 stabilisce che il professionista che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro in Italia è tenuto ad informare la Presidenza del Consiglio dei Ministri -il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo – Ufficio I – Servizio relazioni comunitarie e internazionali mediante l'invio di una dichiarazione di Prestazione occasionale valida per l'anno in corso, corredata da una serie di documenti che permettono alla stessa Autorità competente la verifica preliminare circa il possesso della qualifica professionale, solo a tali condizioni il professionista potrà eserciterà in Italia la sua professione.
Pertanto, i controlli degli enti in indirizzo sul possesso dei titoli professionali esteri da parte delle guide straniere che esercitano occasionalmente sul territorio regionale mireranno alla verifica, oltre che del possesso del titolo professionale del Paese di origine, che le stesse abbiano inoltrato la prevista dichiarazione preventiva al predetto Dipartimento Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quest'ultimo accertamento potrà essere effettuato attraverso la consultazione dell'elenco delle guide in regola con detta dichiarazione pubblicato sul sito:
www.governo.it/Presidenza/DSCT/riconoscimenti.html
Si raccomanda, ancora, l'attività di vigilanza anche nei confronti di soggetti stranieri svolgenti attività di accompagnatore turistico al seguito di gruppi di turisti provenienti dall'estero, finalizzata all'accertamento del possesso del relativo attestato professionale acquisito all'estero.
L'Assessorato regionale ai Beni Culturali vorrà portare a conoscenza dei responsabili dei siti di interesse turistico il contenuto della presente nota.
Si invita, infine, a comunicare a questo Assessorato gli esiti dei controlli effettuati sul regolare esercizio delle predette professioni, e le eventuali sanzioni elevate nei confronti di soggetti privi dei requisiti di legge, così come previsto dall'art. 11 della citata legge regionale 8/2004.


Il Dirigente Generale
Dott. Marco Salerno