Circolare Prot. Div. 5 - N. 22288 del 07/08/2012
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
Circolare n. 22288 del 7 agosto 2012: Art. 15-ter del
decreto legge n. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla legge
n.122/2012 – esenzione imposta di bollo sulle istanze per i comuni
danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
testo N. 22288: Art. 15-ter del decreto legge n. 74/2012, come
convertito con modificazioni dalla legge n.122/2012 – esenzione imposta
di bollo sulle istanze per i comuni danneggiati dal sisma del 20 e 29
maggio 2012
L’articolo 15-ter della legge n. 122/2012, di conversione del
decreto legge n. 74/2012 – nell’ambito di interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 – ha disposto che “Le persone
fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede
legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono
esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze
presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012”.
Tale disposizione è in vigore dal 4 agosto u.s..
L’elenco dei Comuni interessati è quello di cui all’allegato 1 alla presente circolare.
Pertanto, fino alla data del 31 dicembre 2012, non sarà dovuta l’imposta di bollo per le istanze relative alle operazioni di motorizzazione (tariffa di cui al punto 3 del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, relativa all’istanza) quando le predette istanze provengano da:
a) persone fisiche residenti o domiciliate nei comuni indicati nell’allegato 1;
b) persone giuridiche aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell’allegato 1.
A tal fine, a decorrere dalla data dell’8 agosto 2012, sono in particolare adeguate le procedure di pagamento per le pratiche STA, nelle quali – ove ricorra il caso – sarà da valorizzare il campo relativo all’articolo 15-ter predetto.
Ai fini dell’applicazione delle suddette istruzioni, la residenza, la sede legale e la sede operativa dovranno essere comprovate da dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta, ai sensi dell’articolo 46 del dPR n. 445/2000, in conformità al modello di cui all’allegato 2; il domicilio dovrà essere comprovato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto, ai sensi dell’articolo 47 del dPR n. 445/2000, redatta in conformità al modello di cui all’allegato 3.
Si fa inoltre presente che, stante il tenore letterale dell’articolo 15-ter su riportato, ed in assenza di diverse indicazioni da parte delle competenti amministrazioni finanziarie, sarà invece da corrispondersi, ove ne ricorra il caso, l’imposta di bollo della tariffa di cui al punto 4 del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, relativa al documento rilasciato.
Qualora le predette amministrazioni dovessero emanare diverse disposizioni, questa Direzione le renderà note all’utenza ed a codesti Uffici, a mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale www.infrastrutturetrasporti.it e sul sito www.ilportaledellautomobilista.it, unitamente alle procedure utili per il rimborso di quanto pagato.
Da ultimo si sottolinea che le procedure informatizzate usate da parte di operatori professionali per evadere istanze di operazioni di motorizzazione, potrebbero – per talune tipologie di operazioni – necessitare di adeguamento per garantire il rispetto della disposizione di cui al predetto articolo 15-ter del D.L. 74 del 2012.
Si invitano pertanto tali operatori, anche per il tramite delle Associazioni in indirizzo, a voler collaborare, per il migliore esito dell’istanza, presentando le pratiche relative alle suddette operazioni direttamente agli sportelli degli Uffici della motorizzazione che, dalla data di emanazione della presente circolare, garantiscono operatività pienamente conforme alle disposizioni di legge in parola.
documenti da scaricare
Tale disposizione è in vigore dal 4 agosto u.s..
L’elenco dei Comuni interessati è quello di cui all’allegato 1 alla presente circolare.
Pertanto, fino alla data del 31 dicembre 2012, non sarà dovuta l’imposta di bollo per le istanze relative alle operazioni di motorizzazione (tariffa di cui al punto 3 del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, relativa all’istanza) quando le predette istanze provengano da:
a) persone fisiche residenti o domiciliate nei comuni indicati nell’allegato 1;
b) persone giuridiche aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell’allegato 1.
A tal fine, a decorrere dalla data dell’8 agosto 2012, sono in particolare adeguate le procedure di pagamento per le pratiche STA, nelle quali – ove ricorra il caso – sarà da valorizzare il campo relativo all’articolo 15-ter predetto.
Ai fini dell’applicazione delle suddette istruzioni, la residenza, la sede legale e la sede operativa dovranno essere comprovate da dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta, ai sensi dell’articolo 46 del dPR n. 445/2000, in conformità al modello di cui all’allegato 2; il domicilio dovrà essere comprovato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto, ai sensi dell’articolo 47 del dPR n. 445/2000, redatta in conformità al modello di cui all’allegato 3.
Si fa inoltre presente che, stante il tenore letterale dell’articolo 15-ter su riportato, ed in assenza di diverse indicazioni da parte delle competenti amministrazioni finanziarie, sarà invece da corrispondersi, ove ne ricorra il caso, l’imposta di bollo della tariffa di cui al punto 4 del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, relativa al documento rilasciato.
Qualora le predette amministrazioni dovessero emanare diverse disposizioni, questa Direzione le renderà note all’utenza ed a codesti Uffici, a mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale www.infrastrutturetrasporti.it e sul sito www.ilportaledellautomobilista.it, unitamente alle procedure utili per il rimborso di quanto pagato.
Da ultimo si sottolinea che le procedure informatizzate usate da parte di operatori professionali per evadere istanze di operazioni di motorizzazione, potrebbero – per talune tipologie di operazioni – necessitare di adeguamento per garantire il rispetto della disposizione di cui al predetto articolo 15-ter del D.L. 74 del 2012.
Si invitano pertanto tali operatori, anche per il tramite delle Associazioni in indirizzo, a voler collaborare, per il migliore esito dell’istanza, presentando le pratiche relative alle suddette operazioni direttamente agli sportelli degli Uffici della motorizzazione che, dalla data di emanazione della presente circolare, garantiscono operatività pienamente conforme alle disposizioni di legge in parola.