sabato 14 luglio 2012

Sono da considerarsi irregolari le ricevute sostitutive compilate “a mano”, se rilasciate a decorrere dall’11 giugno 2012;sono da considerarsi abusive le ricevute rilasciate da soggetti diversi dagli Studi di consulenza e dalle Autoscuole;

Il  Ministero dei trasporti con Circolare Prot. 20086 del 13/07/2012 ha fornito chiarimenti  relativamente alle "Nuove procedure telematiche per il rilascio della ricevuta sostitutiva prevista dall’art. 7, L. 264/1991( per modo di dire visto che non ho ancora capito quali sono le sanzioni....,magari la prossima settimana mi ci applico un pochino di più. Oggi c'è troppo caldo..ahahah)
Precedente post del 16 maggio 2012:Art. 92, comma 2, del C.d.S.:Nuove procedure telematiche, a partire dall'11 giugno 2012, per il rilascio della ricevuta sostitutiva prevista dall’art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Circolare Prot. 13546 del 16/05/2012, emessa dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

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Titolo/Oggetto
Circolare 13546 del 16 maggio 2012 - Nuove procedure telematiche per il rilascio della ricevuta sostitutiva prevista dall’art. 7, L. 264/1991 – Chiarimenti.
testo Div. 5_20086_130712
documenti da scaricare


 Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 5
Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Segreteria: tel. 06.41586293 – fax 06.41586275
Roma, 13 luglio 2012
prot. n. 20086
Al Ministero dell’Interno
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
ROMA
Al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Viale Romania, 45
ROMA
All’Unione delle Province d’Italia
Piazza Cardelli, 4
00186 ROMA
e, p.c. All’U.N.A.S.C.A.
Piazza Marconi, 25
ROMA
Alla CONFARCA
Via Laurentina, 569
ROMA
OGGETTO: Circolare prot. n. 13546 del 16 maggio 2012 - Nuove procedure telematiche
per il rilascio della ricevuta sostitutiva prevista dall’art. 7 della legge 8 agosto
1991, n. 264 – Chiarimenti.

 
Com’è noto, con la circolare in oggetto sono state impartite istruzioni operative in
materia di rilascio della ricevuta sostitutiva
, da parte degli esercenti l’attività di consulenza
automobilistica, secondo i nuovi criteri e le nuove modalità stabilite dall’art. 7 della
medesima legge n. 264/1991 e dall’art. 92 c.d.s., alla luce delle modifiche introdotte
dall’art. 10 della legge n. 120/2010, nonché dal relativo decreto ministeriale di attuazione
11 novembre 2011(in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2011).

 
In estrema sintesi, si rammenta che detta ricevuta è rilasciata dagli Studi di
consulenza automobilistica (e dalle Autoscuole) in ogni caso in cui, per l’espletamento
degli adempimenti di competenza, prendano in consegna un documento di circolazione o
di guida, ed è rilasciata con procedura informatizzata mediante collegamento telematico
con il CED di questa Direzione Generale.

 
Detta ricevuta sostituisce a tutti gli effetti il documento cui è riferita, e consente la
regolare circolazione su strada, sempre che rispetto al documento stesso non sussistano
condizioni limitative od ostative (es.: revisione scaduta o con esito “ripetere”,
provvedimenti di sospensione o revisione della patente di guida, ecc.)
 
E’ altrettanto noto che la finalità perseguita dal richiamato art. 10 della legge n.
120/2010 è quella di prevenire e reprimere più efficacemente, rispetto al passato, gli abusi
e le gravi irregolarità nel rilascio della ricevuta in parola, segnalate peraltro copiosamente
dalle stesse Associazioni di categoria del settore della consulenza automobilistica.
Al riguardo, da un primo monitoraggio condotto da questa Direzione Generale
sull’andamento delle nuove procedure informatizzate, sono emerse ancora incertezze
interpretative da parte degli Organi di polizia stradale e delle Province, chiamati a vigilare
sulla corretta applicazione della legge n. 264/1992 e ad applicare le previste sanzioni.
 
Con la presente, pertanto, si auspica di poter contribuire alla soluzione dei dubbi
interpretativi più frequenti che si è avuto modo di constatare, nell’intento di assicurare
maggiore incisività alle attività di vigilanza amministrativa e di controllo su strada. Ed in tal
senso, si chiarisce che:
1. sono da considerarsi irregolari le ricevute sostitutive compilate “a mano”, se
rilasciate a decorrere dall’11 giugno 2012 (data di entrata in vigore della
circolare in oggetto);

2. sono da considerarsi abusive le ricevute rilasciate da soggetti diversi dagli
Studi di consulenza e dalle Autoscuole;

3. non hanno alcun valore giuridico, al fine della regolarità della circolazione su
strada, le attestazioni o le dichiarazioni rilasciate dagli Studi di consulenza o
dalle Autoscuole, comprovanti la presa in carico degli adempimenti richiesti
dagli utenti; si tratta, infatti, di mere scritture private i cui effetti devono
ritenersi limitati alla sfera giuridico-patrimoniale delle parti, ancorché
l’aspetto grafico e le informazioni in esse contenuti simulino quelle della
ricevuta sostitutiva prevista dalle norme di riferimento.

 
Data la rilevanza della materia, in considerazione degli interessi di ordine pubblico
che vi sono connessi, si invita l’Unione delle Province d’Italia ad assicurare la massima
diffusione della presente presso tutti i competenti uffici delle Province.
Al contempo, si invita altresì il Ministero dell’Interno a voler intraprendere ogni
consentita iniziativa al fine di accelerare la realizzazione dei collegamenti telematici

necessari a rendere visibili a tutte le Forze dell’ordine l’applicativo predisposto dal CED di
questa Direzione Generale, attraverso il quale gli organi accertatori sono posti in grado di
verificare in ogni momento la regolarità delle ricevute sostitutive al seguito dei veicoli in
circolazione su strada.

Si ringrazia per la cortese attenzione, assicurando disponibilità per ogni eventuale
ulteriore chiarimento si rendesse necessario.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio VITELLI)
MN