No all’effetto-sorpresa: nelle strade grandi il cartello che annuncia il controllo elettronico va posto pure a sinistra o sopra la carreggiata
Giudice di Pace di Terni con la sentenza 762/12
Basta con l'autovelox a sorpresa. Nel perseguire le violazioni al codice della strada il Comune o le altre amministrazioni non possono essere ispirati da una "logica patrimoniale captatoria", come la Consulta definisce la smania di incassare multe per far quadrare i conti (sentenza 24526/06). Il cartello che annuncia la presenza dello strumento elettronico di rilevamento deve essere ben visibile, altrimenti la sanzione amministrativa deve essere annullata. Esattamente come avviene nel caso del segnale seminascosto in curva: ad annullare la multa, stavolta, è il giudice di pace di Terni con la sentenza 762/12, depositata il 9 luglio e riportata dal sito Cassazione.net. Accolto il ricorso del trasgressore nell'ambito di una controversia seguita da Confconsumatori. Sull'obbligo di segnalazione del controllo elettronico della velocità le modifiche introdotte nel 2007 al codice della strada parlano chiaro: l'amministrazione deve indicare in maniera ben visibile la presenza delle postazioni di rilevamento. Nel caso di specie i cartelli sono addirittura due, ma per il giudice di pace non bastano comunque a rendere edotto il conducente del veicolo che sta per entrare nell'area-autovelox: il primo, quello classico con l'elmetto del vigile, è troppo vicino all'apparecchio per risultare adeguato; il secondo si trova invece a distanza sufficiente ma si trova alla fine di una curva coperta a destra, quando chi tiene il volante del mezzo è costretto a prestare l'attenzione di guida alla sua sinistra per controllare il diritto di precedenza. E soprattutto il segnale risulta seminascosto dietro gli alberi e i pali dei lampioni dell'illuminazione pubblica. È il Comune onerato della prova di aver rispettato l'obbligo della preventiva informazione di chi circola sulle strade. Ma dalla documentazione prodotta, fotografie comprese, emerge che l'amministrazione locale non rispetto le norme di cui all'articolo 142, comma 6 bis, Cds. Ancora. L'arteria "incriminata", nella specie, è piuttosto grande e trafficata e il regolamento del Cds impone che nelle strade con due corsie per ogni senso di marcia la segnalazione debba essere conseguente: serve la ripetizione dei cartelli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata.
http://economia.virgilio.it
Leggi qui l'articolo su "Italia Oggi"
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Basta con l'autovelox a sorpresa. Nel perseguire le violazioni al codice della strada il Comune o le altre amministrazioni non possono essere ispirati da una "logica patrimoniale captatoria", come la Consulta definisce la smania di incassare multe per far quadrare i conti (sentenza 24526/06). Il cartello che annuncia la presenza dello strumento elettronico di rilevamento deve essere ben visibile, altrimenti la sanzione amministrativa deve essere annullata. Esattamente come avviene nel caso del segnale seminascosto in curva: ad annullare la multa, stavolta, è il giudice di pace di Terni con la sentenza 762/12, depositata il 9 luglio e riportata dal sito Cassazione.net. Accolto il ricorso del trasgressore nell'ambito di una controversia seguita da Confconsumatori. Sull'obbligo di segnalazione del controllo elettronico della velocità le modifiche introdotte nel 2007 al codice della strada parlano chiaro: l'amministrazione deve indicare in maniera ben visibile la presenza delle postazioni di rilevamento. Nel caso di specie i cartelli sono addirittura due, ma per il giudice di pace non bastano comunque a rendere edotto il conducente del veicolo che sta per entrare nell'area-autovelox: il primo, quello classico con l'elmetto del vigile, è troppo vicino all'apparecchio per risultare adeguato; il secondo si trova invece a distanza sufficiente ma si trova alla fine di una curva coperta a destra, quando chi tiene il volante del mezzo è costretto a prestare l'attenzione di guida alla sua sinistra per controllare il diritto di precedenza. E soprattutto il segnale risulta seminascosto dietro gli alberi e i pali dei lampioni dell'illuminazione pubblica. È il Comune onerato della prova di aver rispettato l'obbligo della preventiva informazione di chi circola sulle strade. Ma dalla documentazione prodotta, fotografie comprese, emerge che l'amministrazione locale non rispetto le norme di cui all'articolo 142, comma 6 bis, Cds. Ancora. L'arteria "incriminata", nella specie, è piuttosto grande e trafficata e il regolamento del Cds impone che nelle strade con due corsie per ogni senso di marcia la segnalazione debba essere conseguente: serve la ripetizione dei cartelli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata.
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