lunedì 9 luglio 2012

Multa annullata a chi passa col rosso se il T-Red è gestito da privati: irrilevante la supervisione dei vigili

Il Comune si "tradisce" ove s'impegna a «consentire» l'uso dello strumento 18 ore al giorno e paga il locatore a provvigione L'automobilista passa col rosso, ma la multa deve essere annullata. Almeno se ad accertare la violazione del codice della strada è il T-Red gestito di fatto dai privati, senza che il Comune possa invocare in modo dirimente la supervisione garantita dal personale della polizia municipale o comunque dell'ente. È quanto emerge dalla sentenza 459/12, pubblicata il 3 maggio dalla seconda sezione civile del tribunale di Vicenza (giudice Federica Fiorillo).

Sanzioni a cottimo
Bocciato il ricorso di un Comune veneto, confermato l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa per la sanzione amministrativa irrogata all'automobilista (difeso dall'avvocato Franco Rainaldi). Gli apparecchi che rilevano automaticamente le infrazioni, ad esempio quelli ad infrarossi come il T-Red, devono essere gestiti direttamente dalla polizia stradale o dai vigili urbani (lo conferma il codice della strada dopo la riforma del 2010 che ha modificato l'articolo 201, comma 1 ter). Nel caso di specie, invece, dalla carte emerge che il Comune si obbliga a «consentire» l'utilizzazione dell'apparecchio almeno diciotto ore al giorno: segno che, evidentemente, la gestione diretta dello strumento è affidata alla stessa società locataria che affitta il T-Red all'amministrazione; quest'ultima risulta retribuita addirittura a provvigione, vale a dire un tot per ogni infrazione rilevata (dalla società) e ritenuta (dal Comune) atta alla contestazione. Irrilevante risulta la supervisione laddove l'attività dei dipendenti dell'amministrazione è circoscritta alle operazioni per garantire il funzionamento dell'apparecchiatura, ma non le gestione della rilevazione. All'ente locale non serve eccepire che le operazioni di scarico dei files e di elaborazione dei dati sono effettuate dalla Municipale con l'aiuto di un dipendente della società locatrice. Non resta che pagare le spese di giudizio.

Dario Ferrara www.cassazione.net