domenica 13 maggio 2012

Tassa di soggiorno non pagata niente multe agli alberghi

Sentenza del Tar: il Comune deve rivalersi sugli ospiti
PADOVA — Le multe sulla tassa di soggiorno non versata? Il Comune deve rivalersi sugli ospiti e non sugli albergatori. Lo ha deciso il Tar di Venezia, con la sentenza depositata ieri, che impone al Comune di Padova alcuni limiti sulla possibilità di multare l’albergatore che non versa puntualmente l’incasso dell’imposta. In parole povere, in base alla sentenza, il municipio non ha il diritto di rivalersi nei confronti dei titolari degli hotel, nel caso un cliente non voglia pagare la tassa; la multa deve andare al cliente. Così ha deciso il collegio guidato dal giudice Giuseppe Di Nunzio sul ricorso presentato ad agosto 2011 da Ascom, Adiconsum, Appe e 16 strutture ricettive di Padova, tra cui la Casa del pellegrino, in cui si contestava la legittimità dell’imposta, introdotta da Palazzo Moroni dal 1. settembre 2011.

Si tratta del tributo, tra uno e 3 euro a seconda del numero di stelle dell’albergo, che deve sborsare ogni persona che dorme in un hotel in città (in aggiunta al costo della camera). Va detto che l’impianto del regolamento del Comune ne è uscito sostanziamente confermato. Con una modifica di rilievo, appunto, sul nodo delle multe. «Parte ricorrente - scrive il Tar sulle multe - lamenta che non potrebbe essere assegnata al gestore della struttura ricettiva la funzione di responsabile degli obblighi tributari. La doglianza è fondata. E deve essere annullato parzialmente l’articolo 3 del regolamento impugnato (quello approvato dal consiglio comunale il 27 giugno 2011, ndr) e precisamente: il titolo ’soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari’ limitatamente all’espressione ’soggetto responsabile degli obblighi tributari’; e il secondo comma, che definisce illegittimamente soggetto responsabile degli obblighi tributari il gestore della struttura ricettiva».

In sostanza, per il Tar, l’albergo non ha il ruolo di sostituto d’imposta. Gli obblighi dei gestori, «non comportano assunzione dell’obbligo di pagamento in proprio dell’obbligazione tributaria, ma semplicemente dell’obbligo di versare quanto riscosso dal cliente. L’obbligo di versamento sussiste solo se le somme gli siano corrisposte dall’ospite». In questo senso, scrive il tribunale, «il soggetto sanzionabile è il soggetto passivo, ovverossia chi pernotta e non il gestore della struttura ricettiva». Per tutto quanto il resto, però, il Tar respinge al mittente le lamentele di Ascom e soci. Confermando la legittimità della tassa decisa da Palazzo Moroni. D.D’A.
11 maggio 2012