giovedì 3 maggio 2012

Sindaci e funzionari davanti alla Corte dei conti se il Comune non dà esecuzione alle sentenze

Dopo il dl semplificazione scatta la relazione alla Procura da parte del commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza
Gli amministratori, i dirigenti e i funzionari del Comune rischiano di finire davanti alla Corte dei conti se l'ente non dà esecuzione alle sentenze dei giudici. È la novità introdotta dal dl semplificazioni convertito dalla legge 35/2012, entrata in vigore il 7 aprile scorso, che subito trova applicazione nella sentenza 983/12, pubblicata il 12 aprile dal Tar Sicilia, sezione staccata di Catania.
Gioco duro
L'amministrazione di un paese dell'Isola latita: è ormai divenuto esecutivo, perché non opposto, il decreto ingiuntivo emesso a carico del Comune dalla sezione lavoro del Tribunale etneo. Ma dalle casse del municipio continua a non uscire un euro. Allora chi ha conseguito il provvedimento monitorio si rivolge al Tar per ottenere che la controparte adempia una volta per tutte alla sentenza del giudice attraverso il giudizio di ottemperanza. Il tribunale amministrativo, allora, ordina al Comune di eseguire in giudicato entro sessanta giorni dalla sua pronuncia, pagando la somma portata dal decreto ingiuntivo più interessi. Ma come spesso avviene indica anche un commissario ad acta che dovrà provvedere, entro altri sessanta giorni, nell'ipotesi di persistente inerzia dell'amministrazione condannata: il dirigente pubblico tenuto a provvedere è individuato nel segretario generale di un Comune più grande, limitrofo a quello "incriminato". E il bello è che, alla fine del suo lavoro, il commissario invierà una relazione dettagliata alla Procura regionale della Corte dei conti di Palermo, per l'accertamento di eventuali responsabilità a carico di amministratori e funzionari, derivanti dall'inottemperanza al giudicato, in primis rispetto alle spese del giudizio di ottemperanza, poste a carico del Comune, e poi anche per il compenso spettante allo stesso commissario ad acta, che non opera gratis ma anzi redige una nota ad hoc sugli esborsi. Dipendenti e politici locali, dunque, cominciano a fare i conti con le nuove responsabilità del dl "Semplifica Italia" che ha riscritto i commi 8 e 9 dell'articolo 2 della 241/90: la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione, recita la nuova disposizione, è disciplinata dal codice del processo amministrativo (d.lgs 104/10): le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto contro il silenzio-inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. E attenzione: la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, oltre che di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. Insomma: qui il gioco si fa duro.

Dario Ferrara www.cassazione.net