lunedì 14 maggio 2012

REGIONE CAMPANIA: DA OGGI VIA LIBERA A FRUIZIONE ANNUALE STABILIMENTI BALNEARI


LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 10 MAGGIO 2012
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI BALNEARI”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Articolo 1
Oggetto e finalità
1. Per incentivare le attività turistico-balneari del litorale della Regione Campania ed
incrementarne i livelli occupazionali, fermo restando gli obblighi previsti dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia), nelle more dell'approvazione del Piano di utilizzo delle
aree demaniali (PUAD) e comunque fino al 31 dicembre 2013, è consentito ai titolari di
concessioni demaniali marittime, l'uso degli stabilimenti balneari ed elioterapici oggetto
della concessione e delle relative strutture per l'intero anno solare. I titolari di concessioni
demaniali garantiscono l’accesso gratuito agli stabilimenti ai minori di anni 12.
2. I soggetti interessati, entro il 31 dicembre di ogni anno, previo nulla-osta dell’autorità
competente in materia, producono istanza all’amministrazione competente che ha
rilasciato il titolo concessorio.
3. In fase di prima applicazione, la comunicazione di cui al comma 2 deve essere
trasmessa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le finalità del comma 1 e ferme restando le competenze statali di cui al decreto
legislativo 42/2004, sono ammesse, per i titolari di concessioni demaniali marittime, anche
la realizzazione o il ripristino di piscine rimovibili purché integrate e coerenti con il
contesto paesaggistico secondo la valutazione delle autorità preposte al vincolo.
Art. 2
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Campania.

Caldoro