mercoledì 16 maggio 2012

Eccesso di velocità: nulla la multa per l’infrazione rilevata sulla superstrada dalla polizia municipale

A Camerino (MC), i vigili urbani devono "stare sulle palle" ......(scherzo naturalmente)
Dopo il tribunale di Camerino,  che recentemente ha stabilito che se la vigilessa è fuori servizio e senza divisa allora la multa è illegittima!!! anche il il G.d.P. di Camerino emette una sentenza contro la categoria ed annulla il verbale.
Forse entrambi, nell'emettere le sentenze,  si saranno chiesti:
"MA CHI  CAVOLO  SI CREDONO DI ESSERE I VIGILI URBANI....  DEI POLIZIOTTI? "
Il Comune d'altro canto, cosa poteva pretendere? Doveva, infatti, dimostrare la propria giurisdizione o "potestà giuridica"....su una  "strada extraurbana principale, che risulta equiparata all' autostrada".
 L'impresa era estremamente ardua!!!!..........
Mario Serio
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Il Gdp “straccia” il verbale: vigili non legittimati, il Comune non riesce a provare la sua potestà sul tratto che ricade nel suo territorio

Verbale annullato, alla faccia dell'autovelox. Niente multa per l'eccesso di velocità sulla superstrada se a rilevare l'infrazione è la polizia municipale: i vigili urbani non sono la polizia di Stato, che è in servizio permanente sul tutto il territorio nazionale e, dunque, non risultano legittimati a svolgere il servizio di polizia stradale sulle strade extraurbane principali, che risultano equiparate alle autostrade. E ciò anche se il tratto di strada su cui avviene la violazione del codice della strada ricade entro il territorio del Comune cui afferisce la polizia. Per evitare l'annullamento del verbale, allora, l'amministrazione locale avrebbe dovuto dimostrare la propria potestà giuridica sul tracciato "incriminato". Non ci riesce e, dunque, dovrà rinunciare all'introito legato alla sanzione. Lo stabilisce la sentenza 842/12, pubblicata dalla sezione civile del giudice di pace di Camerino. Accolto il ricorso del trasgressore difeso dall'avvocato Francesca Viti: cancellata la multa ex articolo 142 comma 8 del codice della strada. È vero, l'automobilista andava a 110 chilometri l'ora contro i 90 consentiti. Ma la superstrada dove avviene l'infrazione, osserva il magistrato onorario, è gestita dall'Anas anche se il tratto in cui transita l'automobilista all'atto della condotta multata rientra nel territorio del Comune cui appartiene la polizia locale che eleva la contravvenzione. Il punto, secondo il gdp, è che si tratta di una zona extraurbana. E qui la sentenza cita la giurisprudenza di legittimità: i vigili urbani hanno competenza sul territorio del Comune ex articolo 65/1986 ma non sulle autostrade e, dunque, neanche sulle strade extraurbane principali che in base agli articoli 175 e 176 Cds risultano equipollenti alle prime (Cassazione 23813/09). Insomma: l'amministrazione locale che non è né ente proprietario né gestore della superstrada non soltanto non ha titolo per svolgervi servizio di polizia stradale, ma non può piazzarci né segnaletica né autovelox; almeno stando al giudice di pace, che firma una sentenza che farà discutere. Spese compensate.
 Dario Ferrara CASSAZIONE.NET (1)
 CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 10-11-2009, n. 23813


Il giudice di pace di San Beverino Marche con sentenza del 6 giugno 20 05 accoglieva l'opposizione proposta da F.P. avverso il comune di Serrapetrona, per l'annullamento del verbale di contestazione n. 426/04, relativo a violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, rilevata dalla locale polizia municipale.

Riteneva fondata l'eccezione di "incompetenza territoriale della polizia municipale", assumendo che sulle strade di tipo A e B ex art. 2 C.d.S., quali autostrade e strade extraurbane principali la polizia municipale non aveva titolo per intervenire, essendo affidato alla sola Polizia stradale il compito di accertare le infrazioni.

Il comune di Serrapetrona ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 7 luglio 2006. L'opponente è rimasto intimato.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.

Il ricorso lamenta violazione degli artt. 11 e 12 C.d.S., della L. n. 65 del 1986, art. 5, dell'art. 372 del regolamento del C.d.S. e vizi di motivazione. Il Comune, premesso che, come risulta dalla sentenza impugnata, l'infrazione venne accertata sulla SS (OMISSIS), tratto di strada extraurbana, osserva che l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 11 spetta ai copi ed ai servizi di polizia municipale su tutto il territorio comunale.

Il motivo è fondato.

Questa corte ha già più volte avuto modo di chiarire che gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale, in conformità alla regola generale stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 13, in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie,. in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa su tutto il territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, senza che detto potere risulti da alcuna norma condizionato a singoli atti di investitura, sia all'interno che fuori dei centri abitati. Gli accertamenti delle violazioni del codice della strada compiuti in tale territorio dagli agenti e ufficiali di polizia municipale debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell'organo accertatore, restando l'organizzazione la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all'accertamento, inlnfluenti su detta competenza.(Cass 22366/06; 5199/07 e, in motivazione, 14179/07). Ed infatti l'art. 11, terzo comma, cod. str.

- che demanda al Ministero dell'interno i servizi di polizia stradale, con la sola salvezza delle attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati - attiene alla direzione e predisposizione di tali servizi, nonchè1 al loro coordinamento, ma non alla delimitazione delle competenze della polizia municipale, che è regolata dagli artt. 3, 4, primo comma, n. 3, e 5 della legge 3 luglio 1986, n. 65 con riferimento all'intero territorio dell'ente di appartenenza (Cass. 23019/02).

Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'intimato alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, anche con riferimento al primo grado di giudizio, in cui il Comune era rappresentato e difeso dall'avv. Gamberoni.

Si fa luogo, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c., al rigetto dell'originaria opposizione, giacchè il giudice di merito ha già scrutinato e respinto gli altri motivi di opposizione, senza che sul punto sia stato proposto ricorso incidentale.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria opposizione. Condanna parte intimata alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 600,00, per onorari e Euro 100,00, per esborsi quanto al giudizio di primo grado; Euro 400,00, per onorari e Euro 200,00, per esborsi quanto al giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2009