Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ. - Sent. del 08.05.2012, n. 7014
Presidente Oddo - Relatore Matera
Svolgimento del processo
La società C. A. C. Coop. a r.l proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento emesso dalla Polizia Municipale di Firenze in data 22-6-2007, notificatole il 29-9-2007, con il quale le era stata contestata la violazione dell’art. 7, comma 1, lett. a) del Codice della Strada, per aver circolato in (…), impegnando corsie riservate alla circolazione del trasporto pubblico.
Con sentenza n. 9166 del 2008 il Giudice di Pace di Firenze rigettava l’opposizione.
La predetta decisione veniva appellata dall’opponente, ma il Tribunale di Firenze, con sentenza depositata il 31-5-2010, rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società C. A. C. Coop. a r.l., sulla base di due motivi.
Il Comune di Firenze resiste con controricorso.
1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 201 d. lgs. 30-4-1992 n. 285 e dell’art. 384 del d.p.r. 16-12-1992 n. 405, nonché il vizio di motivazione, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la legittimità del verbale di accertamento della violazione, in assenza di comprovate circostanze impeditive della contestazione immediata. Sostiene che la giustificazione contenuta nel verbale “impossibilità di fermare il veicolo per non arrecare intralcio alla circolazione dei veicoli in transito sulla corsia” non appare idonea ad impedire la contestazione immediata, considerate le ampie dimensioni della via (…) e lo scarso traffico in atto al momento (ore 9,00) della violazione.
Il motivo è infondato.
L’art. 200 c.d.s. dispone che la violazione deve essere “immediatamente” contestata al trasgressore “quando è possibile”, dovendosi altrimenti procedere alla notifica del verbale ex art. 201 c.d.s. Tale ultimo articolo stabilisce che, nell’ipotesi in cui non sia possibile l’immediata contestazione dell’infrazione, il verbale deve essere notificato al trasgressore con gli estremi della violazione e l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
Le situazioni da cui può derivare un simile impedimento non hanno carattere tassativo. È pacifico, infatti, in giurisprudenza, che l’elencazione, contenuta nell’art. 384 del d.p.r. n. 495 del 1992 (regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada), dei casi in cui deve ritenersi giustificata la mancata contestazione immediata della violazione, non può considerarsi esaustiva, ma, come espressamente previsto nella stessa disposizione, meramente esemplificativa; sicché ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisatale, e compete al giudice di merito valutare se la circostanza impeditiva addotta, purché risulti dal verbale di accertamento, abbia una sua intrinseca logica e la valenza stabilita dalla norma regolamentare, senza che, però, al giudice stesso sia consentito, in tale esame, alcun sindacato sul “modus operandi” degli accertatori (tra le tante v. Cass. 26-3-2009 n. 7415; Cass. 28-5-2008 n. 14040; Cass. 27-8-2007 n. 18071; Cass. 31-8-2005 n. 17573).
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che sussistesse la impossibilità, per i funzionari Ataf, di procedere alla contestazione immediata della illegittima circolazione in corsia della via (…) riservata ai mezzi pubblici, in considerazione dell’elevato traffico di mezzi pubblici in transito su tale corsia (14 linee ATAF di trasporto urbano più numerose linee di trasporto extracittadino).
La valutazione espressa al riguardo si sottrae al sindacato di questa Corte, costituendo espressione di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed essendo sorretta da una motivazione idonea a rendere conto, in modo non illogico e irragionevole, della sussistenza di un’ipotesi concreta di impossibilità di contestazione immediata della infrazione.
2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 17, comma 132, della legge 15-5-1997 n. 127, e 68 della legge 23-12-1999 n. 488, nonché vizi di motivazione, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la legittimità del verbale di contravvenzione, pur essendo stato il medesimo elevato da personale ATAF, non autorizzato ad effettuare la contestazione in via non immediata.
Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto un profilo di invalidità del verbale di accertamento che, come evidenziato dal controricorrente, non è stata prospettata dal Consorzio con l’atto di opposizione introduttivo del giudizio, ma è stata dedotta solo con l’atto di appello.
Si richiama, al riguardo, il principio enunciato da questa Corte, secondo cui l’opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ex artt. 204 bis c.d.s. e artt. 22 e 23 della l. 24-11-1981 n. 689, configura l’atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della pubblica amministrazione, il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione stessa, sicché il giudice non può rilevare d’ufficio vizi diversi da quelli dedotti dall’opponente, entro i termini di legge, con l’atto introduttivo del giudizio (Cass. 18-1-2010 n. 656; Cass. 11-1-2006 n. 217; Cass. 25-3-2005 n. 6519).
Nella specie, pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto esaminare il motivo di gravame diretto a far valere la mancanza di potere del personale ATAF a procedere alla contestazione differita, ma avrebbe dovuto rilevarne, anche d’ufficio, l’inammissibilità - peraltro espressamente eccepita dall’appellato nella comparsa di costituzione -, non potendo, per le ragioni esposte, nel giudizio di appello essere fatte valere ragioni di illegittimità del verbale di accertamento nuove rispetto a quelle dedotte con il ricorso ex art. 204 bis del c.d.s.
3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Depositata in Cancelleria il 08.05.2012
Presidente Oddo - Relatore Matera
Svolgimento del processo
La società C. A. C. Coop. a r.l proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento emesso dalla Polizia Municipale di Firenze in data 22-6-2007, notificatole il 29-9-2007, con il quale le era stata contestata la violazione dell’art. 7, comma 1, lett. a) del Codice della Strada, per aver circolato in (…), impegnando corsie riservate alla circolazione del trasporto pubblico.
Con sentenza n. 9166 del 2008 il Giudice di Pace di Firenze rigettava l’opposizione.
La predetta decisione veniva appellata dall’opponente, ma il Tribunale di Firenze, con sentenza depositata il 31-5-2010, rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società C. A. C. Coop. a r.l., sulla base di due motivi.
Il Comune di Firenze resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 201 d. lgs. 30-4-1992 n. 285 e dell’art. 384 del d.p.r. 16-12-1992 n. 405, nonché il vizio di motivazione, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la legittimità del verbale di accertamento della violazione, in assenza di comprovate circostanze impeditive della contestazione immediata. Sostiene che la giustificazione contenuta nel verbale “impossibilità di fermare il veicolo per non arrecare intralcio alla circolazione dei veicoli in transito sulla corsia” non appare idonea ad impedire la contestazione immediata, considerate le ampie dimensioni della via (…) e lo scarso traffico in atto al momento (ore 9,00) della violazione.
Il motivo è infondato.
L’art. 200 c.d.s. dispone che la violazione deve essere “immediatamente” contestata al trasgressore “quando è possibile”, dovendosi altrimenti procedere alla notifica del verbale ex art. 201 c.d.s. Tale ultimo articolo stabilisce che, nell’ipotesi in cui non sia possibile l’immediata contestazione dell’infrazione, il verbale deve essere notificato al trasgressore con gli estremi della violazione e l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
Le situazioni da cui può derivare un simile impedimento non hanno carattere tassativo. È pacifico, infatti, in giurisprudenza, che l’elencazione, contenuta nell’art. 384 del d.p.r. n. 495 del 1992 (regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada), dei casi in cui deve ritenersi giustificata la mancata contestazione immediata della violazione, non può considerarsi esaustiva, ma, come espressamente previsto nella stessa disposizione, meramente esemplificativa; sicché ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisatale, e compete al giudice di merito valutare se la circostanza impeditiva addotta, purché risulti dal verbale di accertamento, abbia una sua intrinseca logica e la valenza stabilita dalla norma regolamentare, senza che, però, al giudice stesso sia consentito, in tale esame, alcun sindacato sul “modus operandi” degli accertatori (tra le tante v. Cass. 26-3-2009 n. 7415; Cass. 28-5-2008 n. 14040; Cass. 27-8-2007 n. 18071; Cass. 31-8-2005 n. 17573).
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che sussistesse la impossibilità, per i funzionari Ataf, di procedere alla contestazione immediata della illegittima circolazione in corsia della via (…) riservata ai mezzi pubblici, in considerazione dell’elevato traffico di mezzi pubblici in transito su tale corsia (14 linee ATAF di trasporto urbano più numerose linee di trasporto extracittadino).
La valutazione espressa al riguardo si sottrae al sindacato di questa Corte, costituendo espressione di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed essendo sorretta da una motivazione idonea a rendere conto, in modo non illogico e irragionevole, della sussistenza di un’ipotesi concreta di impossibilità di contestazione immediata della infrazione.
2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 17, comma 132, della legge 15-5-1997 n. 127, e 68 della legge 23-12-1999 n. 488, nonché vizi di motivazione, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la legittimità del verbale di contravvenzione, pur essendo stato il medesimo elevato da personale ATAF, non autorizzato ad effettuare la contestazione in via non immediata.
Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto un profilo di invalidità del verbale di accertamento che, come evidenziato dal controricorrente, non è stata prospettata dal Consorzio con l’atto di opposizione introduttivo del giudizio, ma è stata dedotta solo con l’atto di appello.
Si richiama, al riguardo, il principio enunciato da questa Corte, secondo cui l’opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ex artt. 204 bis c.d.s. e artt. 22 e 23 della l. 24-11-1981 n. 689, configura l’atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della pubblica amministrazione, il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione stessa, sicché il giudice non può rilevare d’ufficio vizi diversi da quelli dedotti dall’opponente, entro i termini di legge, con l’atto introduttivo del giudizio (Cass. 18-1-2010 n. 656; Cass. 11-1-2006 n. 217; Cass. 25-3-2005 n. 6519).
Nella specie, pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto esaminare il motivo di gravame diretto a far valere la mancanza di potere del personale ATAF a procedere alla contestazione differita, ma avrebbe dovuto rilevarne, anche d’ufficio, l’inammissibilità - peraltro espressamente eccepita dall’appellato nella comparsa di costituzione -, non potendo, per le ragioni esposte, nel giudizio di appello essere fatte valere ragioni di illegittimità del verbale di accertamento nuove rispetto a quelle dedotte con il ricorso ex art. 204 bis del c.d.s.
3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Depositata in Cancelleria il 08.05.2012