Circolare Prot. Div. 5 n. 13245 del 14/05/2012 emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
Circolare n. 13245 del 14 maggio 2012: Art. 94-bis, comma 3,
c.d.s. – Intestazioni fittizie - Cancellazione d’ufficio dall’Archivio
nazionale dei veicoli
Com’è noto, l’art. 94-bis, comma 3, c.d.s., introdotto dalla legge
n. 120/2010, prevede che i veicoli per i quali sia stato accertata in
via definitiva la loro intestazione fittizia, secondo quanto previsto
dal comma 1 del medesimo art. 94-bis, siano cancellati d’ufficio
dall’Archivio nazionale veicoli e dal Pubblico registro automobilistico,
su richiesta degli organi di polizia stradale. Al riguardo, sentito il
Ministero dell’Interno, si illustrano le modalità operative alle quali
gli UMC dovranno attenersi:
1. al fine di rendere maggiormente celeri gli adempimenti
procedimentali, competente a ricevere le richieste degli organi di
polizia è l’UMC del luogo in cui è avvenuto l’accertamento, nonché
l’Ufficio Provinciale P.R.A. secondo le istruzioni impartite
dall’Automobile Club d’Italia;
2. la cancellazione d’ufficio, analogamente alle procedure già in uso per la radiazione dei veicoli, è gestito con procedura telematica in modo da garantire il contestuale aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli e del Pubblico registro automobilistico, nell’intento di assicurare una più efficace tutela degli interessi sia di ordine pubblico sia dei cittadini a nome dei quali siano stati fraudolentemente intestati veicoli; le relative istruzioni operative sono reperibili attraverso il download del Manuale Utente presente nell’Home Page dello “Sportello Telematico dell’Automobilista”, a cui possono accedere tutti gli UMC che utilizzano la propria matricola per effettuare le operazioni STA;
3. poiché la cancellazione d’ufficio presuppone che l’accertamento dell’intestazione fittizia di un veicolo sia divenuto definitivo, è imprescindibile che gli UMC verifichino preventivamente che la richiesta degli organi di polizia sia corredata dalle informazioni o dalle prove documentali dalle quali risulti in modo incontrovertibile la sussistenza di detto presupposto. Al riguardo, il Ministero dell’interno ha chiarito che, in forza delle vigenti disposizioni in materia, l’accertamento è da ritenersi definitivo qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
a) il trasgressore abbia effettuato nei termini di legge il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
b) il trasgressore non abbia proposto ricorso avverso il verbale di contestazione e non abbia effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria;
c) il trasgressore abbia esperito tutti i rimedi giurisdizionali od amministrativi di impugnazione del verbale di contestazione ed abbia ottenuto il rigetto dei gravami.
4. l’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli e’ perfezionato mediante l’effettuazione della cancellazione del veicolo attraverso l’interfaccia di STA, digitando, nel campo “Causale cessazione” della maschera contenente i dati della “Documentazione”, la nuova causale “IF”. Una volta avvenuta la cancellazione del veicolo, sara’ possibile consultare il sistema centrale e visualizzare, per la targa digitata, la dicitura “Veicolo cancellato d’ufficio a norma dell’art. 94-bis c.d.s.”.
La presente circolare, le cui istruzioni sono applicabili a decorrere dal 7 giugno 2012, viene trasmessa agli Uffici in indirizzo esclusivamente via e-mail ed è reperibile sul sito istituzionale dell’Amministrazione all’indirizzo www.mit.gov.it..
2. la cancellazione d’ufficio, analogamente alle procedure già in uso per la radiazione dei veicoli, è gestito con procedura telematica in modo da garantire il contestuale aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli e del Pubblico registro automobilistico, nell’intento di assicurare una più efficace tutela degli interessi sia di ordine pubblico sia dei cittadini a nome dei quali siano stati fraudolentemente intestati veicoli; le relative istruzioni operative sono reperibili attraverso il download del Manuale Utente presente nell’Home Page dello “Sportello Telematico dell’Automobilista”, a cui possono accedere tutti gli UMC che utilizzano la propria matricola per effettuare le operazioni STA;
3. poiché la cancellazione d’ufficio presuppone che l’accertamento dell’intestazione fittizia di un veicolo sia divenuto definitivo, è imprescindibile che gli UMC verifichino preventivamente che la richiesta degli organi di polizia sia corredata dalle informazioni o dalle prove documentali dalle quali risulti in modo incontrovertibile la sussistenza di detto presupposto. Al riguardo, il Ministero dell’interno ha chiarito che, in forza delle vigenti disposizioni in materia, l’accertamento è da ritenersi definitivo qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
a) il trasgressore abbia effettuato nei termini di legge il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
b) il trasgressore non abbia proposto ricorso avverso il verbale di contestazione e non abbia effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria;
c) il trasgressore abbia esperito tutti i rimedi giurisdizionali od amministrativi di impugnazione del verbale di contestazione ed abbia ottenuto il rigetto dei gravami.
4. l’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli e’ perfezionato mediante l’effettuazione della cancellazione del veicolo attraverso l’interfaccia di STA, digitando, nel campo “Causale cessazione” della maschera contenente i dati della “Documentazione”, la nuova causale “IF”. Una volta avvenuta la cancellazione del veicolo, sara’ possibile consultare il sistema centrale e visualizzare, per la targa digitata, la dicitura “Veicolo cancellato d’ufficio a norma dell’art. 94-bis c.d.s.”.
La presente circolare, le cui istruzioni sono applicabili a decorrere dal 7 giugno 2012, viene trasmessa agli Uffici in indirizzo esclusivamente via e-mail ed è reperibile sul sito istituzionale dell’Amministrazione all’indirizzo www.mit.gov.it..