Nessun sopralluogo preventivo, ispettori destinati alla lotta al sommerso.
Il Ministero del lavoro è intervenuto con la nota n. 7162 del 16 aprile 2012 persemplificare l’installazione dei sistemi di controllo a distanza, soprattutto in quegli esercizi commerciali (ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante) dove non ci sono rappresentanze sindacali.
Il personale ispettivo, pertanto, sarà indirizzato verso attività maggiormente finalizzate alla lotta al sommerso o alla verifica del controllo delle norme sulla sicurezza, piuttosto che al sopralluogo preventivo nei suddetti locali.
Finora la procedura di istallazione richiedeva che personale ispettivo delle DPL, prima di procedere al rilascio dell’autorizzazione procedessero con un accertamento tecnico dello stato dei luoghi (planimetria dei locali, numero impianti da installare ecc..).
Il Ministero ha riconosciuto sufficiente la richiesta espressa del datore di lavoro che costituisce una presunzione di ammissibilità della richiesta. Pertanto, d’ora in poi, per il rilascio dell'autorizzazione sarà sufficiente la sola documentazione tecnica prodotta.
Il Ministero del lavoro è intervenuto con la nota n. 7162 del 16 aprile 2012 persemplificare l’installazione dei sistemi di controllo a distanza, soprattutto in quegli esercizi commerciali (ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante) dove non ci sono rappresentanze sindacali.
Il personale ispettivo, pertanto, sarà indirizzato verso attività maggiormente finalizzate alla lotta al sommerso o alla verifica del controllo delle norme sulla sicurezza, piuttosto che al sopralluogo preventivo nei suddetti locali.
Finora la procedura di istallazione richiedeva che personale ispettivo delle DPL, prima di procedere al rilascio dell’autorizzazione procedessero con un accertamento tecnico dello stato dei luoghi (planimetria dei locali, numero impianti da installare ecc..).
Il Ministero ha riconosciuto sufficiente la richiesta espressa del datore di lavoro che costituisce una presunzione di ammissibilità della richiesta. Pertanto, d’ora in poi, per il rilascio dell'autorizzazione sarà sufficiente la sola documentazione tecnica prodotta.
MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 16 aprile 2012, n. 7162
MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 16
aprile 2012, n. 7162
Procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 4 della Legge 20 maggio
1970, n.300 - Statuto dei lavoratori
Sono pervenute a questa Direzione Generale numerose richieste di semplificazione dei
provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni all'uso di impianti audiovisivi o di altre
apparecchiature che potrebbero rientrare tra le fattispecie previste dall'articolo 4, 1° e 2° comma
della Legge 20 maggio 1970, n.300.
Lo snellimento delle procedure si rende ormai indispensabile in quanto negli ultimi anni sono
aumentate in maniera quasi esponenziale le richieste di autorizzazione previste dal citato articolo,
sia per la grande diffusione di questi impianti sia perché l'utilizzo di tali sistemi, compatti e poco
costosi, si è diffuso in moltissimi piccoli esercizi commerciali dove non sono presenti
rappresentanze sindacali aziendali.
Da quanto risulta a questa Direzione generale, l'attività di rilascio delle autorizzazioni, in assenza di
specifiche indicazioni operative, si è consolidata in una prassi operativa che prevede un sopralluogo
per valutare le caratteristiche del sistema e la rispondenza a quanto dichiarato (numero e angoli di
ripresa delle videocamere), prassi che, forse comprensibile nei contesti di grandi dimensioni, non si
ritiene possa essere più attuata in quanto richiede un notevole impiego di risorse ispettive che
possono più efficacemente essere utilizzate nel contrasto al fenomeno del lavoro sommerso,
irregolare, illegale e nel controllo del rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori.
Sulla base di tali premesse si ritiene opportuno fornire, d'intesa con la Direzione Generale delle
relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, le seguenti indicazioni volte a semplificare ed
uniformare le modalità operative degli uffici territoriali concernenti il rilascio dei provvedimenti in
esame.
In primo luogo va evidenziato come nel corso degli ultimi anni alcune attività economiche (quali ad
esempio ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante etc.) sono
divenute attività a forte rischio di rapina a causa delle consistenti giacenze di denaro e pertanto
l'utilizzo di impianti audiovisivi rappresenta, sempre e comunque, sia un fattore deterrente che uno
strumento per assicurare le fonti di prova nei giudizi relativi a eventuali condotte penalmente
rilevanti.
Ciò premesso le esigenze legate alla sicurezza dei lavoratori sono oggettivamente obiettivate da tali
circostanze e pertanto in qualche modo oggetto di una "presunzione" di ammissibilità delle
domande volte all’installazione delle apparecchiature che potranno - ed anzi dovranno - consentire
la massima potenzialità di controllo dell’incolumità del personale lavorativo e dei terzi.
Da ciò consegue che il rilascio dell’autorizzazione da parte della DTL non necessita in tali ipotesi di
un accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi in quanto sostanzialmente ininfluente ai
fini del rilascio dell'autorizzazione.
Codesti Uffici, pertanto, potranno far riferimento esclusivamente alle specifiche dell'impianto
(caratteristiche tecniche, planimetria dei locali, numero e posizionamento delle telecamere etc.)
risultanti dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro che diventa, per i profili tecnici, parte
integrante del provvedimento autorizzativo.
Al di fuori dalla casistica sopra evidenziata, particolare attenzione dovrà invece essere posta sui
diversi presupposti legittimanti l'installazione e cioè l'effettiva sussistenza delle esigenze
organizzative e produttive.
Per mere esigenze di completezza e di uniformità di comportamento di codesti uffici si riportano in
calce gli elementi condizionanti, maggiormente ricorrenti, da inserire nel provvedimento
autorizzativo:
1) dovrà essere rispettata la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003. n.196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e dai successivi provvedimenti del Garante per la
Proiezione dei dati personali, in particolare il Provvedimento dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29
aprile 2010):
2) dovrà essere rispettata tutta la normativa in materia di raccolta e conservazione delle immagini;
3) prima della messa in funzione dell'impianto l'azienda dovrà dare apposita informativa scritta al
personale dipendente in merito all'attivazione dello stesso, al posizionamento delle telecamere ed
alle modalità di funzionamento e dovrà informare i clienti con appositi cartelli;
4) l'impianto, che registrerà solo le immagini indispensabili, sarà costituito da telecamere orientate
verso le aree maggiormente esposte ai rischi di furto e danneggiamento (limitando l'angolo delle
riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate), l'eventuale ripresa di
dipendenti avverrà esclusivamente in via incidentale e con criteri di occasionalità;
5) all'impianto non potrà essere apportata alcuna modifica e non potrà essere aggiunta alcuna
ulteriore apparecchiatura al sistema da installare, se non in conformità al dettato dell'art. 4 della L.
n. 300/1970 e previa relativa comunicazione alla DTL;
6) le immagini registrate non potranno in nessun caso essere utilizzate per eventuali accertamenti
sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori né per l'adozione di provvedimenti disciplinari;
7) in occasione di ciascun accesso alle immagini (che di norma dovrebbe avvenire solo nelle ipotesi
di verificazione di atti criminosi o di eventi dannosi), la ditta dovrà darne tempestiva informazione
ai lavoratori occupati.
8) i lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell'impianto.
aprile 2012, n. 7162
Procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 4 della Legge 20 maggio
1970, n.300 - Statuto dei lavoratori
Sono pervenute a questa Direzione Generale numerose richieste di semplificazione dei
provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni all'uso di impianti audiovisivi o di altre
apparecchiature che potrebbero rientrare tra le fattispecie previste dall'articolo 4, 1° e 2° comma
della Legge 20 maggio 1970, n.300.
Lo snellimento delle procedure si rende ormai indispensabile in quanto negli ultimi anni sono
aumentate in maniera quasi esponenziale le richieste di autorizzazione previste dal citato articolo,
sia per la grande diffusione di questi impianti sia perché l'utilizzo di tali sistemi, compatti e poco
costosi, si è diffuso in moltissimi piccoli esercizi commerciali dove non sono presenti
rappresentanze sindacali aziendali.
Da quanto risulta a questa Direzione generale, l'attività di rilascio delle autorizzazioni, in assenza di
specifiche indicazioni operative, si è consolidata in una prassi operativa che prevede un sopralluogo
per valutare le caratteristiche del sistema e la rispondenza a quanto dichiarato (numero e angoli di
ripresa delle videocamere), prassi che, forse comprensibile nei contesti di grandi dimensioni, non si
ritiene possa essere più attuata in quanto richiede un notevole impiego di risorse ispettive che
possono più efficacemente essere utilizzate nel contrasto al fenomeno del lavoro sommerso,
irregolare, illegale e nel controllo del rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori.
Sulla base di tali premesse si ritiene opportuno fornire, d'intesa con la Direzione Generale delle
relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, le seguenti indicazioni volte a semplificare ed
uniformare le modalità operative degli uffici territoriali concernenti il rilascio dei provvedimenti in
esame.
In primo luogo va evidenziato come nel corso degli ultimi anni alcune attività economiche (quali ad
esempio ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante etc.) sono
divenute attività a forte rischio di rapina a causa delle consistenti giacenze di denaro e pertanto
l'utilizzo di impianti audiovisivi rappresenta, sempre e comunque, sia un fattore deterrente che uno
strumento per assicurare le fonti di prova nei giudizi relativi a eventuali condotte penalmente
rilevanti.
Ciò premesso le esigenze legate alla sicurezza dei lavoratori sono oggettivamente obiettivate da tali
circostanze e pertanto in qualche modo oggetto di una "presunzione" di ammissibilità delle
domande volte all’installazione delle apparecchiature che potranno - ed anzi dovranno - consentire
la massima potenzialità di controllo dell’incolumità del personale lavorativo e dei terzi.
Da ciò consegue che il rilascio dell’autorizzazione da parte della DTL non necessita in tali ipotesi di
un accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi in quanto sostanzialmente ininfluente ai
fini del rilascio dell'autorizzazione.
Codesti Uffici, pertanto, potranno far riferimento esclusivamente alle specifiche dell'impianto
(caratteristiche tecniche, planimetria dei locali, numero e posizionamento delle telecamere etc.)
risultanti dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro che diventa, per i profili tecnici, parte
integrante del provvedimento autorizzativo.
Al di fuori dalla casistica sopra evidenziata, particolare attenzione dovrà invece essere posta sui
diversi presupposti legittimanti l'installazione e cioè l'effettiva sussistenza delle esigenze
organizzative e produttive.
Per mere esigenze di completezza e di uniformità di comportamento di codesti uffici si riportano in
calce gli elementi condizionanti, maggiormente ricorrenti, da inserire nel provvedimento
autorizzativo:
1) dovrà essere rispettata la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003. n.196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e dai successivi provvedimenti del Garante per la
Proiezione dei dati personali, in particolare il Provvedimento dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29
aprile 2010):
2) dovrà essere rispettata tutta la normativa in materia di raccolta e conservazione delle immagini;
3) prima della messa in funzione dell'impianto l'azienda dovrà dare apposita informativa scritta al
personale dipendente in merito all'attivazione dello stesso, al posizionamento delle telecamere ed
alle modalità di funzionamento e dovrà informare i clienti con appositi cartelli;
4) l'impianto, che registrerà solo le immagini indispensabili, sarà costituito da telecamere orientate
verso le aree maggiormente esposte ai rischi di furto e danneggiamento (limitando l'angolo delle
riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate), l'eventuale ripresa di
dipendenti avverrà esclusivamente in via incidentale e con criteri di occasionalità;
5) all'impianto non potrà essere apportata alcuna modifica e non potrà essere aggiunta alcuna
ulteriore apparecchiatura al sistema da installare, se non in conformità al dettato dell'art. 4 della L.
n. 300/1970 e previa relativa comunicazione alla DTL;
6) le immagini registrate non potranno in nessun caso essere utilizzate per eventuali accertamenti
sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori né per l'adozione di provvedimenti disciplinari;
7) in occasione di ciascun accesso alle immagini (che di norma dovrebbe avvenire solo nelle ipotesi
di verificazione di atti criminosi o di eventi dannosi), la ditta dovrà darne tempestiva informazione
ai lavoratori occupati.
8) i lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell'impianto.