N. 00444/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00431/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 431 del 2010, proposto da:
Omar Favaro, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Peracchio, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Torino, via Vincenzo Vela, 29;
Omar Favaro, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Peracchio, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Torino, via Vincenzo Vela, 29;
contro
Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
di Torino, presso la quale è domiciliato in Torino, corso Stati Uniti,
45; Direzione Generale della Motorizzazione e Sicurezza Trasporto
Terrestre;
per l'annullamento
del
provvedimento di revisione della patente di guida della categoria C n.
TO5726063P del ricorrente Favaro Omar, emesso dalla Direzione Generale
della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre Ufficio
Provinciale di Torino in data 11/02/2010 protocollo n. 573/RA a sensi
dell'art. 126 bis del D.Lgs. n. 285/1992;
nonché
per l'annullamento di ogni altro atto del procedimento antecedente e
susseguente, ivi compresi i presupposti, preordinati, connessi e/o
conseguenti o consequenziali, ad esso collegati e che hanno condotto
all'adozione del provvedimento impugnato, ancorché di estremi e
contenuto sconosciuti, con ogni consequenziale statuizione;
e
per la declaratoria ed il riconoscimento del diritto del ricorrente a
non vedersi attribuita la disposizione della revisione della patente di
guida senza essere stato preventivamente informato di quale fosse il
punteggio rimastogli ad ogni sua variazione a sensi dell'art. 126 bis n.
3 del D.Lgs. 285/1992, onde permettere l'eventuale ricostituzione dei
punti, con conseguente specifico annullamento, come sopra richiesto, del
provvedimento con cui è stata disposta la revisione della patente
mediante nuovo esame di idoneità tecnica sotto pena della sua
sospensione a tempo indeterminato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2012 la dott.ssa Manuela
Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il
signor Omar Favaro ha chiesto a questo Tribunale Amministrativo
Regionale l’annullamento, previa sospensione cautelare, del
provvedimento in epigrafe indicato, con cui, a seguito della perdita
totale dei punti, il Direttore dell’Ufficio Provinciale di Torino della
Motorizzazione Civile ha disposto la revisione della patente di guida
della categoria C n. TO5726063P di cui egli risulta titolare.
Il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito in
giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Torino per resistere al ricorso, rilevandone l’infondatezza e
chiedendone il rigetto.
Con
ordinanza n. 412 in data 10 giugno 2010 la Sezione ha accolto l’istanza
cautelare, ritenendo il ricorso assistito da apprezzabili elementi di
fumus boni juris.
La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 3 aprile 2012 e, quindi, trattenuta per la decisione.
Il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo per le ragioni di seguito
indicate.
La Sezione ha,
invero, recentemente ritenuto di aderire a quell’orientamento
giurisprudenziale, a mente del quale l'opposizione di cui agli articoli
22 e 23 della legge 689/1981 deve considerarsi, ormai, rimedio generale
esperibile, salva espressa previsione contraria, contro tutti i
provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli, aventi carattere di
sanzione accessoria, di decurtazione dei punti della patente (SS.UU., 29
luglio 2008, n. 20544), che, ai sensi degli articoli 204 - bis, 205 e
216, comma 5, del codice della strada, rientrano nella competenza del
giudice di pace (SS.UU. 23 aprile 2010, n. 9691), conseguendone, dunque,
che anche l’impugnazione del provvedimento con il quale, a seguito
dell'esaurimento del punteggio assegnato, è disposta la revisione della
patente ex articolo 126 - bis del codice, che di tale categoria di atti
fa indubbiamente parte, va ascritta al giudice ordinario (cfr. Tar
Piemonte, II, 3 aprile 2012, n. 400).
Tale
orientamento, attualmente condiviso da numerose pronunce della
giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis, C.d.S., I, 11 novembre
2011, n. 3495; T.A.R. Umbria, I, 22 ottobre 2010, n. 490; T.A.R. Lazio,
Latina, I, 14 febbraio 2011, n. 141), trae, invero, supporto
motivazionale in alcune pronunce delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (23 aprile 2010, n. 9691; 29 luglio 2008, n. 20544) ove si
afferma che “la decurtazione dei punti di patente costituisce una
sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla
circolazione stradale. In particolare va osservato che il meccanismo di
sottrazione dei punti dalla patente di guida per effetto
dell'accertamento dell'avvenuta violazione del codice della strada
costituisce (come affermato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza
n. 247 del 24/6/2005) una misura accessoria alle relative sanzioni: ne
consegue che il contenzioso relativo all'applicazione di tale sanzione
accessoria, nell'ambito del quale devono ricomprendersi anche le
questioni relative all'erronea decurtazione del punteggio, deve
ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia (giudice
di pace) ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 204 bis e 205 come
confermato anche dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 216, comma 5, relativo
alle opposizioni proponibili avverso la ulteriore misura accessoria
della sospensione della patente”
L’interpretazione
indicata dalle Sezioni Unite appare, in verità, al Collegio preferibile
rispetto a quella che, sottolineando le somiglianze tra la revisione
della patente a seguito di esaurimento dei punti e quella di cui al
successivo articolo 128 CdS, attribuisce anche l’ipotesi in questione
alla cognizione del g.a.: ciò per il principio dell’omogeneità del
sistema sanzionatorio delle violazioni del Codice della Strada, già
sottolineato dalla Suprema Corte, e, soprattutto, per le sostanziali
differenze tra due tipologie di revisione, una automaticamente
consequenziale all’esaurimento dei punti della patente e l’altra,
invece, caratterizzata dall’esercizio del potere discrezionale della
p.a.
Alla luce delle
argomentazioni che precedono, il ricorso deve, quindi, come detto,
essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo, ai sensi degli artt. 9 e 35, comma 1, lett. b), del
Codice del processo amministrativo.
Al
riguardo, secondo quanto previsto dall’art. 11 del c.p.a., va dato
atto, inoltre, che, a seguito della presente pronuncia, il processo può
essere proseguito mediante riassunzione davanti al giudice ordinario,
munito di giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo
passaggio in giudicato, ferma restando, comunque, la conservazione
degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria nel
processo riassunto dinanzi alla competente autorità giudiziaria.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo.
Compensa tra le parti le spese e le competenze del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Ofelia Fratamico, Referendario
Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)