domenica 22 aprile 2012

E' nulla l’ordinanza emanata dal dirigente per il contenimento o l'abbattimento delle emissioni sonore

N. 00432/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00257/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 257 del 2005, proposto da:

Pavia Angela, legale rappresentante della Centroedile s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Ranaboldo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Riccardo Ludogoroff in Torino, corso Montevecchio, 50;

contro

Comune di Casale Monferrato;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 681/2004 prot. 980/44525, notificata il 6.12.2004, del Dirigente Settore Tutela Ambiente del Comune di Casale Monferrato, avente ad oggetto “emissioni rumorose prodotte da Centroedile” intimante a “Pavia Angela legale rappresentante della ditta CENTROEDILE, con sede in Casale Monferrato, via Orba, 12” di provvedere entro il 28.2.2005 alla rimozione del disturbo provocato dalle emissioni rumorose prodotte durante l'attività di carico e scarico degli inerti e di piallatura manuale delle travi e al contenimento delle stesse emissioni nei limiti previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, e all'inoltro agli uffici A.R.P.A. di Casale Monferrato, entro 30 giorni dall'esecuzione degli interventi, di una relazione tecnica comprensiva di misurazioni fonometriche attestante l'efficacia degli interventi,nonchè occorrendo per l'annullamento, previa sospensione,degli atti istruttori indicati nel provvedimento impugnato, e precisamente: a) la nota prot. 16378 del 24.11.2003 dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente dipartimento provinciale di Alessandria, b) il non altrimenti precisato “verbale” o “accertamento” o “relazione” della stessa agenzia, che a seguito dell'accesso agli atti è risultato essere la “relazione di indagine AL/RUM - 03/108”, c) il genericamente indicato verbale del sopralluogo del 2.9.2004 della “ARPA”; d) la nota comunale 21.6.2004 prot. 24213/476;
nonchè occorrendo per la declaratoria di nullità o inesistenza, ovvero in subordine per l'annullamento, dell'ordinanza n. 45 del 5.2.2004 indicata nel provvedimento impugnato, non notificata all'attuale ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2012 la dott. Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 4.02.2005 la sig.ra Pavia Angela, legale rappresentante della Centroedile s.r.l., ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, a) il provvedimento con il quale il Dirigente Settore Tutela Ambiente del Comune di Casale Monferrato le aveva ordinato di provvedere alla rimozione del disturbo provocato dalle emissioni rumorose prodotte durante l’attività di carico e scarico degli inerti e di piallatura manuale delle travi svolta dalla sua società, al contenimento delle stesse emissioni nei limiti previsti dal DPCM 14.11.1997 ed all’inoltro agli uffici dell’ARPA di una relazione tecnica comprensiva di misurazioni fonometriche attestante l’efficacia degli interventi eseguiti; b) gli atti istruttori e l’ordinanza n. 45 del 5.02.2004, mai notificata, indicati nel provvedimento.
Avverso gli atti impugnati la ricorrente ha dedotto 1) incompetenza, violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 107 d.lgs. n. 267/2000; 2) in subordine, violazione e falsa applicazione dell’art 2 commi 1 lett. f), 2 e 3 e dell’art. 3 comma 1 lettere a) e c) l.n. 447/1995, violazione e falsa applicazione del DPCM 14.11.1997, nonché del DM 16.03.1998, eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, mancanza dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria; 3) in subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 1 lettere e) ed f) e dell’art. 8 comma 3 lett. e) l.n. 445/1997, violazione e falsa applicazione del DPCM 5.12.1997, eccesso di potere per sviamento illogicità manifesta travisamento dei fatti mancanza dei presupposti difetto di motivazione e di istruttoria; 4) in via di accertamento incidentale, occorrendo, nullità o inesistenza dell’ordinanza n. 54 del 5.02.2004, indicata nel provvedimento impugnato, non notificata, in subordine illegittimità per gli stessi motivi di ricorso di cui ai nn. 1, 2 e 3.
Con ordinanza n. 322/2005 del 25.05.2005 il Collegio, ritenendo il ricorso assistito da apprezzabili elementi di fumus boni iuris in relazione al dedotto vizio di incompetenza, ha accolto l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica del 21.03.2012 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione

DIRITTO
Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato l’incompetenza del Dirigente del Settore Tutela Ambiente del Comune di Casale Monferrato ad adottare un provvedimento come quello impugnato, avente la natura di ordinanza contingibile ed urgente in materia di inquinamento acustico e, come tale, riservato al Sindaco.
Tale censura è fondata e meritevole di accoglimento: come già riconosciuto dal Collegio nella pronuncia cautelare di accoglimento della sospensiva, anche alla luce dei documenti depositati dal Comune in ottemperanza all’ordinanza istruttoria (cfr. doc. n. 1 dell’Amministrazione) nei quali l’ARPA richiede espressamente “l’emissione di ordinanza comunale ex art. 9 della l. 26.10.1995 n. 447”, il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere adottato ex art. d.lgs. n. 267/2000 dal Sindaco del Comune di Casale Monferrato e non dal Dirigente.
L'art. 9 della legge 447/1995 attribuisce, infatti, espressamente al Sindaco il potere di adottare ordinanze per il contenimento o l'abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività e si tratta di un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), agli articoli 50 e 54 e che, pertanto deve essere esercitato dal Sindaco stesso, con esclusione della competenza dei dirigenti, cui spetta invece l'adozione di tutti gli atti di gestione del Comune, ai sensi dell'art. 107 del medesimo D.Lgs. 267/2000 (cfr. TAR Lombardia, Milano, 23.01.2012 n. 256).
Da qui, la fondatezza del vizio di incompetenza, con conseguente annullamento dell’atto impugnato ed assorbimento di ogni altra doglianza.
Per la natura della controversia sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente
Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore
Manuela Sinigoi, Referendario


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)