Il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale può essere ceduto. A sostenerlo è la Cassazione con la sentenza 3965/2012, depositata lo scorso 13 marzo.
Ecco i fatti. Il proprietario di un veicolo si reca dal carrozziere per
riparare i danni subiti in un incidente. Non potendo pagare la
riparazione, cede al meccanico il credito derivante dal sinistro.
L'autofficina ricorre innanzi al giudice di pace chiedendo
all'assicurazione e al danneggiante il risarcimento dei danni subiti dal
veicolo. Il ricorso è respinto poiché, sostiene il giudice di pace,
manca la legittimazione ad agire in giudizio. La motivazione ruota
intorno alla nozione di danneggiato contenuta nell'articolo 18 della
legge 990/69 (oggi trasfuso nell'articolo 144 del Dlgs 209/2005) che
deve essere interpretata in maniera restrittiva, escludendo, pertanto,
l'interesse ad agire del cessionario.
Interesse ad agire
Respinto il ricorso in appello, la causa giunge in Cassazione, dove il carrozziere sostiene che l'interesse ad agire sussiste poiché la cessione del credito era stata portata a conoscenza dell'assicurazione contestualmente alla lettera di messa in mora. Non solo, ma la compagnia aveva inviato un assegno parziale a lui intestato, riconoscendo indirettamente la legittimazione a ottenere il risarcimento. La Suprema corte accoglie il ricorso, sostenendo che il danneggiato da un sinistro stradale può cedere il credito risarcitorio a un terzo, non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o indiretti divieti normativi. Il terzo – si legge in sentenza – è legittimato ad agire, in sostituzione del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questa e del suo assicuratore per la responsabilità civile al risarcimento del danno (Cassazione 11095/ 2009).
Nesso causale
In sostanza, il credito risarcitorio da sinistro stradale è cedibile perché, sottoscrivendo la cessione, il cessionario viene a trovarsi legato da un nesso causale con il sinistro, assumendosi l'onere di compiere le riparazioni del mezzo danneggiato e, quindi, di ricevere il ristoro delle spese dal danneggiante e dall'assicurazione. L'interpretazione restrittiva dell'articolo 18 della legge 990/1969 – concludono i giudici della Cassazione – si giustifica solo per i crediti personali.
Con le sentenze gemelle 51 e 52/2012 dello scorso 10 gennaio, la Suprema corte aveva precisato che il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo. Ciò che il cedente deve garantire è solo l'esistenza del credito al tempo dell'accordo. Del resto, precisa la Cassazione 21192/2004, il credito da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale. Il cessionario potrà far valere, oltre i privilegi e le garanzie personali e reali, anche tutte le azioni previste dalla legge a tutela del credito. Perciò potrà attivare il diritto di credito al risarcimento del danno nei confronti del debitore, non in base al codice delle assicurazioni (Dlgs 209/2005), bensì in ragione del titolo costituito dal contratto di cessione del credito.
La sentenza
01|IL CASO
Il proprietario di un veicolo danneggiato in un incidente ha ceduto il credito al titolare dell'autofficina cui si è rivolto per la riparazione
02|IL PRINCIPIO
La cessione è lecita, non riguardando un diritto strettamente personale e non essendo oggetto di divieti normativi. Il cessionario può rivalersi contro l'altra parte e il suo assicuratore
Interesse ad agire
Respinto il ricorso in appello, la causa giunge in Cassazione, dove il carrozziere sostiene che l'interesse ad agire sussiste poiché la cessione del credito era stata portata a conoscenza dell'assicurazione contestualmente alla lettera di messa in mora. Non solo, ma la compagnia aveva inviato un assegno parziale a lui intestato, riconoscendo indirettamente la legittimazione a ottenere il risarcimento. La Suprema corte accoglie il ricorso, sostenendo che il danneggiato da un sinistro stradale può cedere il credito risarcitorio a un terzo, non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o indiretti divieti normativi. Il terzo – si legge in sentenza – è legittimato ad agire, in sostituzione del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questa e del suo assicuratore per la responsabilità civile al risarcimento del danno (Cassazione 11095/ 2009).
Nesso causale
In sostanza, il credito risarcitorio da sinistro stradale è cedibile perché, sottoscrivendo la cessione, il cessionario viene a trovarsi legato da un nesso causale con il sinistro, assumendosi l'onere di compiere le riparazioni del mezzo danneggiato e, quindi, di ricevere il ristoro delle spese dal danneggiante e dall'assicurazione. L'interpretazione restrittiva dell'articolo 18 della legge 990/1969 – concludono i giudici della Cassazione – si giustifica solo per i crediti personali.
Con le sentenze gemelle 51 e 52/2012 dello scorso 10 gennaio, la Suprema corte aveva precisato che il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo. Ciò che il cedente deve garantire è solo l'esistenza del credito al tempo dell'accordo. Del resto, precisa la Cassazione 21192/2004, il credito da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale. Il cessionario potrà far valere, oltre i privilegi e le garanzie personali e reali, anche tutte le azioni previste dalla legge a tutela del credito. Perciò potrà attivare il diritto di credito al risarcimento del danno nei confronti del debitore, non in base al codice delle assicurazioni (Dlgs 209/2005), bensì in ragione del titolo costituito dal contratto di cessione del credito.
La sentenza
01|IL CASO
Il proprietario di un veicolo danneggiato in un incidente ha ceduto il credito al titolare dell'autofficina cui si è rivolto per la riparazione
02|IL PRINCIPIO
La cessione è lecita, non riguardando un diritto strettamente personale e non essendo oggetto di divieti normativi. Il cessionario può rivalersi contro l'altra parte e il suo assicuratore