giovedì 29 marzo 2012

Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Distanza minima degli apparecchi di misura rispetto ai cartelli indicanti i limiti massimi di velocità.

 
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE. FERROVIARIA. DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
26/03/2012
Prot. n. 300/A/2289/12/101/3/3/9


Si fa seguito alle direttive impartite con la circolare n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29 dicembre 2010  (vedi sotto) in relazione alla tematica in oggetto indicata.
La previsione normativa introdotta dall'articolo 25, comma 2 della legge 120/2010, impone agli Organi di polizia stradale, fuori dei centri abitati, di collocare i dispositivi di controllo della velocità ad almeno un chilometro dal segnale indicante il limite massimo di velocità.
Nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti intersezioni stradali. nella richiamata circolare. conformemente alle disposizioni dell'articolo 104 Reg. C.d.S. è stato precisato che la predetta distanza viene calcolala dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocità dopo l'intersezione.
Sull'argomento sono state rappresentate alcune problematiche operative che rendono necessario un ulteriore intervento chiarificatore allo scopo di uniformare la prassi applicativa delle predette disposizioni .
In conformità all'orientamento manifestato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si ritiene che, qualora la velocità massima consentita presenti il medesimo limite su tutti i rami delle strade che formano l'intersezione, non sussista l'obbligo del rispetto della predella distanza minima dal segnale posto dopo l'intersezione. Naturalmente, tale eccezione può operare solo quando la segnaletica indicante il limite di velocità, presente sui tratti di strada che precedono l'intersezione, sia comunque ad una distanza di almeno un chilometro dalla postazione di controllo.
In sintesi. in tali casi, la distanza di almeno un chilometro deve essere assicurata a tutti gli utenti in approssimazione alle postazioni di rilevamento, quale che sia il tratto di strada percorso ed a prescindere dall'eventuale segnale di ripetizione del limite di velocità dopo l'intersezione.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo. sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Giuffrè

Circolare - 29/12/2010 - Prot. n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 - Sicurezza stardale

OGGETTO: Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Ulteriori disposizioni operative conseguenti alla fase di prima applicazione delle nuove norme.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/16052/10/101/3/3/9
Roma, 29 dicembre 2010
OGGETTO: Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Ulteriori disposizioni operative conseguenti alla fase di prima applicazione delle nuove norme.
Si fa seguito alle direttive già impartite con le circolari del 30.7.2010 e del 12.8.2010.
In questa prima fase di applicazione delle disposizioni della Legge 120/2010, sono state rappresentate alcune problematiche operative che rendono necessario un intervento chiarificatore allo scopo di uniformare la prassi applicativa delle disposizioni predette.
Con la presente circolare, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e d'intesa con il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali di questo Ministero, si forniscono le seguenti precisazioni sulle tematiche oggetto delle predette circolari.
1) Procedura per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 80 comma 14 C.d.S. in tema di omessa revisione dei veicoli
Come precisato al punto 9) della circolare n. 300/A/113100/101/3/3/9 del 12.8.2010 la circolazione di un veicolo senza aver effettuato la prescritta revisione periodica non determina più l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento di circolazione ma l'annotazione sullo stesso, a cura dell'organo di polizia stradale, del divieto di circolazione fino al giorno dell'effettuazione della visita di revisione.
Sebbene la nuova norma non vi faccia più espresso riferimento, non pare che la stessa abbia inteso limitare la possibilità per l'utente a cui è stata contestata la violazione di raggiungere il luogo di residenza, di abituale stazionamento ovvero quello in cui intende effettuare la revisione. Infatti, una lettura della norma che tenga conto delle finalità di semplificazione delle procedure di revisione, soprattutto per favorire la sua rapida effettuazione da parte dell'utente, non può condurre a ritenere che egli non possa essere in nessun caso autorizzato a raggiungere le predette destinazioni.
Sulla tematica, acquisito anche il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, salvo che ostino ragioni di evidente tutela della sicurezza della circolazione del veicolo non revisionato, gli Organi di polizia stradale provvederanno ad autorizzare il conducente del veicolo oggetto della sanzione, con annotazione nel verbale di contestazione, a raggiungere una delle predette località, per la via più breve e nel tempo strettamente necessario, specificando che, raggiunta la destinazione indicata, il veicolo non potrà più circolare fino al giorno in cui verrà effettuata la visita di revisione.
2) Cauzione ai sensi dell'art. 202
Al punto 33) della richiamata circolare del 12.8.2010 è stato indicato che, in caso di mancato pagamento della sanzione prevista per le violazioni di cui all'art. 202, comma 2-bis, sia possibile corrispondere una somma a titolo di cauzione pari al minimo edittale. La disposizione mira ad evitare una disparità di trattamento rispetto all'analoga situazione in cui sono oggetto della contestazione cittadini che si trovano alla guida di veicoli immatricolati in un altro Stato dell'Unione europea che, ai sensi dell'art. 207 C.d.S., sono tenuti a corrispondere tale somma anziché la metà del massimo prevista dall'art. 202 citato.
3) Distanza minima degli apparecchi di misura rispetto ai cartelli indicanti i limiti massimi di velocità
La nuova previsione, introdotta dall'articolo 25, comma 2, della legge n. 120/2010, impone agli Organi di polizia stradale, fuori dei centri abitati, di collocare i dispositivi di controllo della velocità ad almeno 1 Km dal segnale indicante il limite massimo di velocità, come già precisato con la circolare richiamata ed immediatamente operativa, anche in assenza del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato dalla stessa norma. Nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti intersezioni stradali che, ai sensi dell'articolo 104 del Reg. C.d.S., impongono la ripetizione del segnale stradale stesso, la predetta distanza deve essere calcolata dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocità dopo l'intersezione.
Non sembra, invece, necessario calcolare la distanza dall'ultimo cartello utile, qualora il limite imposto sia uniforme su un tratto stradale in cui avviene il controllo e la segnaletica indicante il limite sia ripetuta lungo questo tratto in assenza di intersezioni.
Analogamente, si ritiene che le conclusioni sopra esposte circa la distanza delle apparecchiature di misura dai cartelli indicanti i limiti di velocità, possono essere estese anche agli accertamenti degli eccessi di velocità media nei tratti di strada soggetti a sistema di misurazione della velocità SICVe (c.d. Tutor), qualora nel tratto monitorato insistano brevi tratti con limiti inferiori per motivi contingenti (es. un cantiere). Ovviamente, in tali casi, la contestazione dell'eccesso di velocità media dovrà riferirsi al più elevato limite di velocità imposto sull'intero tratto interessato.
4) Limiti di età per la guida di alcuni veicoli commerciali
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2010 è stato pubblicato il Decreto 8 settembre 2010 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che si allega, concernente la disciplina applicativa delle modifiche apportate all'articolo 115 del C.d.S. dall'art. 16 della citata legge n. 120/2010, con cui si è introdotta, tra l'altro, la possibilità di innalzare, anno per anno, da 65 a 68 anni, l'età massima dei conducenti di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t., da 60 a 68 anni l'età massima per la guida di autobus, autotreni, autoarticolati e autosnodati adibiti al trasporto di persone, a condizione che, in entrambi i casi, sia conseguito uno specifico attestato sul possesso dei requisiti fisici e psichici a seguito di visita specialistica.
4.1) Disposizioni per i titolari di patente categoria C - C+E e D - D+E
Come è noto, il limite massimo di età per i titolari di patente rilasciate in Italia, per guidare autotreni ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t., era fissato in 65 anni. Oltre tale limite di età, mentre i conducenti che intendevano guidare autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose di massa complessiva non superiore a 20 t. potevano continuare a guidare sottoponendosi ogni due anni all'accertamento dei requisiti fisici e psichici presso la Commissione medica locale, la conduzione di tali veicoli oltre i 65 anni non era consentita.
La modifica apportata dall'articolo 16 della legge n. 120/2010 al comma 2 dell'articolo 115 del C.d.S. ha previsto che tale limite (per la conduzione di autotreni e autoarticolati di massa superiore a 20 t.) può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni, qualora il conducente consegua uno specifico attestato di sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti, a seguito di visita specialistica annuale presso una Commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del C.d.S..
Analogamente, il medesimo articolo 115, comma 2, lettera b), del Codice della Strada, prevedeva il limite massimo di età di anni 60 per i titolari di patente di categoria D che guidavano autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati e autosnodati adibiti al trasporto di persone. Tale limite poteva essere innalzato, anno per anno, fino a 65 anni, con il conseguimento di un apposito attestato di idoneità certificante, da parte della Commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del C.d.S., il possesso dei necessari requisiti fisici e psichici.
La modifica normativa ha ulteriormente innalzato, a sessantotto anni, il limite massimo di età per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, sempre previo superamento della visita medica specialistica annuale di cui si è detto.
L'attestazione, che ha validità annuale, deve essere tenuta a bordo dal conducente unitamente alla patente di guida ed esibita in sede di controllo agli organi accertatori. Fermo restando quanto previsto dall'art. 115 in ordine alla mancanza dell'attestato di idoneità alla guida, la circolazione senza averlo al seguito costituisce violazione dell'art. 180 comma 7 C.d.S., mentre senza averlo conseguito ovvero se scaduto di validità costituisce violazione dell'articolo 115, comma 3, C.d.S.
5) Condizioni per la guida di persone che hanno compiuto 80 anni
L'articolo 115 del C.d.S., per effetto delle modifiche apportate, dall'art. 16 della citata legge n. 120/2010, prevede la possibilità, per chi ha superato ottanta anni, di continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C ed E, previo attestato biennale rilasciato dalla commissione medica locale.
La norma, nella sua generalità, non ha disciplinato la situazione in cui vengono o verranno a trovarsi i titolari di abilitazione per la guida di ciclomotori e di patenti di categoria A, B, C ed E rilasciati a chi ha superato settantasette anni ma non ancora ottanta. A ciò ha provveduto l'articolo 3 del Decreto Ministeriale 8 settembre 2010 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. In questa sede tuttavia non ha rilevanza riesaminare gli aspetti legati alla validità temporale della certificazione medica utile al rinnovo dei titoli abilitativi e la distinzione tra soggetti già ottantenni e soggetti che ancora non abbiano compiuto ottanta anni, diffusamente trattati nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 15/10/2010, prot. 0083160, che si allega. Assume, invece, interesse al fine di orientare l'attività di controllo degli operatori di polizia stradale chiarire e ribadire i seguenti aspetti:
a) l'abilitazione alla guida di ciclomotori o veicoli può essere mantenuta senza alcun limite di età (salvo le limitazioni stabilite per la guida di alcune particolari categorie di veicoli) finché sussistano i necessari requisiti psico-fisici. La novella normativa, infatti, non preclude la possibilità per il conducente ultraottantenne di ottenere il rinnovo del titolo abilitativo oltre il compimento dell'ottantaduesimo anno di età;
b) la possibilità di conduzione del veicolo dopo il compimento dell'ottantesimo anno di età deve essere rilevata dalla presenza della conferma della validità del certificato di idoneità per la conduzione del ciclomotore e della patente di guida ovvero, nelle more del rilascio del nuovo documento a seguito di conferma della validità, dalla certificazione della Commissione medica locale;
c) nelle more del rilascio della nuova patente, dopo l'effettuazione della visita di conferma della validità, la circolazione senza avere tale certificazione al seguito costituisce violazione dell'art. 180 comma 7 C.d.S.. 
6) Procedura per la restituzione dei documenti ritirati ai sensi degli artt. 174 e 178 C.d.S.
In caso di violazione delle disposizioni degli artt. 174 ed 178 C.d.S, in tema di durata della guida e del riposo dei conducenti professionali, la L. 120/2010 ha previsto che l'organo accertatore provveda al ritiro dei documenti di guida del conducente, imponendo a questi di non proseguire nella guida fino a quando non ha completato i prescritti periodi di interruzione o riposo giornaliero o settimanale. Nel verbale di contestazione, conformemente alle disposizioni dei predetti articoli, deve essere riprodotta l'espressa autorizzazione per il conducente, completati i prescritti periodi di riposo, a recarsi, per la via più breve, presso l'ufficio di polizia da cui dipende l'organo accertatore.
A tal proposito si precisa che i predetti documenti potranno essere ritirati, anche da soggetto delegato, negli orari di apertura al pubblico degli uffici, secondo le modalità dagli stessi stabiliti.
7) Interventi relativi all'obbligo di essere muniti ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio - Art. 6 C.d.S. e art. 1 legge n. 120/2010 
L'articolo 1 della Legge n. 120/2010  ha previsto l'obbligo, nel caso in cui c'è una concreta situazione di criticità connessa a neve o ghiaccio, ovvero quando tale situazione è solo astrattamente prevedibile, di utilizzare, oppure di avere a bordo, mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.
Tale obbligo potrà essere imposto dall'ente proprietario della strada, ovvero dal sindaco nei centri abitati, con ordinanza motivata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, resa nota al pubblico mediante apposito segnale.
La tipologia di pneumatici prevista dalla novella normativa appare più ampia e appropriata rispetto a quella richiamata dalla normativa previgente. Si fa riferimento, infatti, oltre ai mezzi antisdrucciolevoli, a pneumatici invernali (denominati dalle norme internazionali come pneumatici da neve), cioè ad una particolare categoria di impiego di pneumatici - idonei alla marcia su neve o su ghiaccio - che sono contraddistinti dalle sigle del tipo M+S, MS, M-S, M&S, riportate sul fianco del pneumatico.
Si coglie l'occasione, infine, per rettificare quanto riferito a pag. 4 della circolare del 12 agosto 2010 n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 più volte richiamata, nella parte in cui si era indicato che "In occasione dei controlli lungo le strade interessate dai predetti provvedimenti, gli organi di polizia stradale potranno procedere, pertanto, al controllo di tale presenza a bordo del veicolo e, in caso di mancanza o inefficienza degli stessi, all'applicazione della sanzione amministrativa di cui, rispettivamente, all'art. 6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato ovvero dell'art. 7, comma 13, C.d.S nel centro abitato", quest'ultima fattispecie deve intendersi sanzionata dal comma 14 dell'articolo 7 del Codice della Strada.
per IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Fioriolli