Avrete certamente sentito parlare in questi giorni di quel Vice-Prefetto di Torino che si è accolto ed archiviato un verbale che gli era stato elevato dalla Polizia Stradale, eccependo “ragioni di sicurezza e emergenza", come previsto dall’art. 4 della legge 689 del 1981”? (leggi l'articolo su "repubblica.it").
L’uomo, trovato alla guida dell'auto del padre senza tagliando dell’assicurazione e sprovvisto del libretto di circolazione si sarebbe giustificato dicendo “Il mio è stato un atto di trasparenza: ho trattato il mio ricorso come
quello di un normale cittadino e l’archiviazione a se medesimi è
pienamente legittima. Avrei potuto rivolgermi a qualche collega oppure
farlo cadere in prescrizione, ma ho preferito evitare sotterfugi”
Ma vi sembra plausibile che un organo che rappresenta il Governo, dipendente dal Ministero dell'Interno agisca con cotanta "nonchalance"? Mah.....
Il ricorrente, invoca a proprio favore, un’esimente dalla responsabilità consistente in uno "stato di necessità". Tale figura, è nota all’ordinamento giuridico in via generale, attraverso la previsione di cui all’art. 54 Codice penale, che trova specifica conferma nel primo comma dell’art.4 della legge 689/81, che disciplina quale legge speciale il procedimento in oggetto. Vanno quindi considerati, da un lato, gli elementi costitutivi della speciale causa di esenzione da responsabilità e, dall’altro lato, i connotati specifici del caso concreto, al fine di verificare se effettivamente sussista la detta esimente.
Dispone il primo comma dell’art. 54 del Codice penale: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”. In termini sostanzialmente analoghi si esprime anche il primo comma dell’art. 4 della legge 689/81: “Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”.
Nel caso in esame, dal momento che, come lo stesso avrebbe dichiarato: "Io quel giorno ero a casa, ho ricevuto una telefonata e sono dovuto uscire per andare a firmare
delle memorie davanti al giudice di pace. Ho preso l'auto di mio padre,
non sapevo fosse priva di documenti" non mi pare ricorra a favore del trasgressore l’esimente dello stato di necessità, ex art. 4 della Legge n 689/1981, e nemmeno può essere invocata l’applicazione analogica di cui all’art. 54 c.p., applicabile solo nella fattispecie dei reati, poiché, come ben noto, in materia di illeciti amministrativi, anche se depenalizzati, sussiste il principio generale della riserva di legge ex art. 1 della legge n. 689/81.
E’ ovvio, inoltre, che nel caso di violazioni di norme amministrative non può essere invocata l’applicazione analogica di cui all’art. 54 c.p., applicabile solo nella fattispecie dei reati, poiché, come ben noto, in materia di illeciti amministrativi, anche se depenalizzati, sussiste il principio generale della riserva di legge ex art. 1 della legge n. 689/81.
Comunque, al di là se gli spetta o meno pagare la sanzione, lo stesso si doveva certamente esimere di andare a giudicare se stesso e quindi di archiviare il verbale.Di sicuro, così facendo, avrebbe certamente evitato una denuncia per "abuso di ufficio" da parte della Polizia Stradale e la gogna mediatica da parte dei mass-media e dei cittadini, che, che se ne dica, hanno smesso da tempo di credere alle favole.
Mario Serio