mercoledì 1 febbraio 2012

la formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni - permessi per diritto allo studio

Pubblicata nella G.U.R.I. N.25 del 31 gennaio la CIRCOLARE N.12/2011, da parte  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA,  al fine di Coniugare le esigenze delle PA. e il diritto allo studio


CIRCOLARE N.12/2011
Oggetto: la formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni - permessi per
diritto allo studio.
1. 1. Premessa. La rilevanza della formazione universitaria nelle pubbliche
amministrazioni
Recentemente sono pervenute al Dipartimento della funzione pubblica numerose richieste di
chiarimento in materia di permessi e congedi per diritto allo studio, soprattutto a seguito della
sempre più ampia diffusione di corsi organizzati dalle università telematiche. Si ritiene pertanto
opportuno fornire alcuni chiarimenti sull'argomento.
Nel delicato momento sociale ed economico che il Paese sta attraversando, che pretende l'intervento
di incisive riforme, è richiesto anche alle pubbliche amministrazioni di porre in essere iniziative che
agevolino un rapido ed efficace adattamento dell'organizzazione alle nuove condizioni. I vertici
amministrativi, i dirigenti ed i funzionari sono chiamati ad un pronto e paziente lavoro di
adeguamento dell'organizzazione e delle linee di attività rispetto all'assetto normativo ed alla realtà
economica sempre in movimento. In questo quadro generale assume un grande rilievo
l'acquisizione, attraverso la formazione e l'aggiornamento continuo, di strumenti culturali e
professionali atti ad aumentare la capacità dell'organizzazione di fornire risposte tempestive e
flessibili rispetto al cambiamento.
In tale prospettiva, un indubbio strumento da valorizzare per coloro che lavorano
nell'amministrazione è costituito dalla formazione universitaria. L'importanza di questa formazione
è accresciuta oggi dalla considerazione che le progressioni economiche e professionali attuate nel
corso degli ultimi anni, se da un lato hanno contribuito a dare un riconoscimento alla professionalità
maturata dai dipendenti nel corso della vita lavorativa all'interno delle amministrazioni, hanno però
anche prodotto degli squilibri, portando personale spesso privo di formazione universitaria a
ricoprire posizioni professionali elevate, l'accesso dall'esterno alle quali è invece riservato a soggetti
in possesso di titolo di studio universitario. Inoltre, come noto, il possesso di titoli accademici è
rilevante sia per l'accesso dall'esterno nella pubblica amministrazione (ad es. per l'accesso alla
qualifica di dirigente e alla posizione di funzionario, per il conferimento di incarichi dirigenziali a
soggetti estranei all'amministrazione o non muniti della qualifica di dirigente, per la partecipazione
al concorso per le carriere prefettizia e diplomatica) sia per lo sviluppo professionale al suo interno
(nell'ambito delle procedure di progressione economica o per il conferimento di incarichi a
funzionari apicali). Quindi, soprattutto in un momento caratterizzato dal contenimento dei costi e
dall'imposizione di rigidi tetti anche all'ammontare della spesa per formazione (art. 6, comma 13,
d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010), è importante che - nei limiti del buon
andamento e dell'efficienza dell'organizzazione - i dipendenti interessati siano messi nelle
condizioni di seguire i corsi e di fruire delle agevolazioni che l'ordinamento prevede allo scopo.
Peraltro, anche nell'ottica dell'efficienza dell'amministrazione, sono ormai disponibili e diffusi i
sistemi di apprendimento a distanza e, soprattutto in relazione alle possibilità di accesso alle risorse
di apprendimento per le persone disabili ed i lavoratori, l'Unione europea, nell'ultimo decennio, ha
incoraggiato gli Stati membri a sperimentare nuovi metodi e approcci di apprendimento, che
favorissero l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nei sistemi di
istruzione e formazione. In particolare, gli sforzi, anche di finanziamento, dell'UE sono stati rivolti
a supportare, nell'ambito delle iniziative di formazione a distanza, il settore universitario. In questo
contesto, già da tempo le "università telematiche" sono state regolamentate anche nell'ordinamento
italiano, accordando alle istituzioni che rispondono a determinati requisiti l'abilitazione a rilasciare
titoli accademici (decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 aprile 2003).
2. Le agevolazioni per i pubblici dipendenti in relazione al diritto allo studio
La legge, i contratti collettivi e gli accordi negoziali prevedono una serie di agevolazioni per il
diritto allo studio, che si aggiungono agli altri ordinari permessi e congedi pure utilizzabili allo
scopo. Considerato che le esigenze di crescita culturale e professionale dei dipendenti debbono
essere contemperate con la necessità attuale di buon andamento, è chiaro che anche la disciplina dei
permessi per il diritto allo studio deve prevedere limiti e condizioni di fruizione in funzione delle
esigenze amministrative. Tra gli istituti utilizzabili allo scopo si rammentano:i congedi per la
formazione, previsti dall'art. 5 della l. n. 53 del 2000 e nei CCNL, utilizzabili anche per il
conseguimento di titoli universitari o per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle
poste in essere o finanziate dal datore di lavoro, che possono essere accordati secondo le condizioni
stabilite nei CCNL e negli accordi collettivi ai lavoratori con anzianità di servizio di almeno 5 anni
per un massimo di undici mesi nell'arco della vita lavorativa; durante il periodo di congedo il
dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione;150 ore di permessi
retribuiti all'anno riconosciuti secondo le previsioni dei CCNL - nel limite del 3% del personale in
servizio ciascun anno nell'amministrazione - per la partecipazione ai corsi anche universitari e postuniversitari
che si svolgono durante l'orario di lavoro;agevolazioni relative all'orario di lavoro,
secondo la disciplina contenuta nei CCNL, in quanto il personale interessato ai corsi ha diritto
all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli
esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi
o di riposo settimanale;8 giorni l'anno di permesso retribuito per la partecipazione agli esami,
previsti dai CCNL di comparto;l'aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca, accordata
secondo la disciplina contenuta nell'art. 2 della l. n. 476 del 1984, come modificata dalla l. n. 240
del 2010 e dal d.lgs. n. 119 del 2011.
Per quanto riguarda quest'ultimo congedo, si segnala che la disciplina è stata modificata ad opera di
due recenti provvedimenti normativi. In particolare, con la l. n. 240 del 2010 (c.d. legge Gelmini) è
stato previsto in maniera innovativa che il collocamento in aspettativa del dipendente avviene
"compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione", accordando così all'interessato una
posizione giuridica soggettiva condizionata, la cui realizzazione è subordinata alle esigenze di buon
andamento. Inoltre, sempre al fine di non pregiudicare l'organizzazione e l'azione
dell'amministrazione (soprattutto nell'attuale momento storico, caratterizzato da forti limitazioni
all'acquisizione di nuove risorse umane) evitando anche di limitare la fruizione dell'aspettativa ad
una ristretta cerchia di interessati, il diritto al congedo non è riconosciuto a coloro che hanno già
conseguito il titolo di dottore di ricerca e a coloro che sono stati iscritti a corsi di dottorato per
almeno un anno accademico beneficiando del congedo senza aver poi conseguito il titolo. Con l'art.
5 del d.lgs. n. 119 del 2011 (attuativo della delega conferita al Governo con l'art. 23 della l. n. 183
del 2010 per il riordino della normativa in materia di congedi aspettative e permessi), è stato poi
chiarito che la ripetizione degli importi corrisposti al dipendente in aspettativa retribuita (nel caso in
cui vi sia stata questa opzione da parte dell'interessato) è dovuta solo se il dipendente cessa da
qualsiasi rapporto di lavoro o di impiego con l'amministrazione pubblica, mentre nessuna
ripetizione è prevista nel caso di passaggio per mobilità o vincita di concorso presso altra
amministrazione. La motivazione di questa esplicita disciplina risiede nella consapevolezza del
valore dell'accrescimento culturale e professionale che di regola consegue al dottorato, valore che
non è e non può essere limitato alla singola istituzione di appartenenza, ma è riferito all'intero
apparato pubblico che si arricchisce nel suo complesso di professionalità. Lo stesso d.lgs. n. 119 ha
poi chiarito esplicitamente che il nuovo regime dell'aspettativa per dottorato di ricerca riguarda
anche il personale soggetto all'ambito applicativo del d.lgs. n. 165 del 2001, per il quale era
intervenuta la disciplina da parte dei CCNL di comparto.
Per quanto riguarda la disciplina dei permessi retribuiti di 150 ore, il relativo regime è contenuto nei
CCNL e negli accordi collettivi (es.: art. 13 CCNL 16 maggio 2001 comparto ministeri, art. 9
CCNL 14 febbraio 2001 comparto enti pubblici non economici, art. 15 CCNL 14 settembre 2000
comparto regioni ed autonomie locali, art. 78 d.P.R. n. 782 del 1985 per il personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare), che stabiliscono la tipologia di corsi per i
quali i permessi possono essere fruiti, le condizioni per la concessione e il contingente massimo di
personale che può fruirne, con l'individuazione dei criteri di priorità per il caso di domande
eccedenti rispetto alla disponibilità del contingente. In proposito, per rispondere ad alcuni quesiti in
materia, con riferimento al personale c.d. di prestito, considerato che il limite percentuale è
individuato in base al personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascun ente all'inizio di
ciascun anno e che la fruizione del permesso e l'esercizio dei diritti connessi produce effetti
sull'organizzazione dell'attività di ufficio, la gestione dell'istituto spetta all'amministrazione presso
cui il personale è in comando. Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore
di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli
esami che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per l'attività di studio. Questo
orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall'orientamento della
giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. lav. n. 10344/2008) e dell'ARAN. Un aspetto
particolarmente discusso è quello relativo alla possibilità di fruizione del permesso da parte dei
dipendenti iscritti alle università telematiche. In proposito, anche alla luce di quanto precisato
dall'ARAN in più di un'occasione, è bene sottolineare che le clausole nel disciplinare le
agevolazioni non contengono specifiche previsioni sui corsi tenuti dalle università telematiche e,
pertanto, la relativa disciplina deve intendersi di carattere generale, non rinvenendosi in astratto
preclusioni alla fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche. E'
chiaro in ogni caso che tale fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle
clausole medesime, per cui essa risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa
all'iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all'attestazione della partecipazione personale del
dipendente alle lezioni. In quest'ultimo caso i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno
certificare l'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro.
IL MINISTRO

Sotto il link per vedere l'originale della circolare suddetta

 
Richiesta permessi retribuiti per diritto allo studio
Io (nome e cognome) ______________________________________________________________
dipendente presso il Comune di ________________ a tempo [ _ ] determinato  [ _ ] indeterminato:
nota: indicare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa
[ _ ] a tempo pieno   [ _ ] a tempo parziale per ore settimanali pari a ____________ ore
presa visione delle disposizioni vigenti in materia di diritto allo studio
chiedo
di poter fruire di n. _____ ore annue di permesso per diritto allo studio per la partecipazione al corso
destinato al conseguimento del titolo di studio di _________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
dichiaro
nota: indicare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa
[ _ ] di essere iscritto
[ _ ] di avere intenzione di iscrivermi (consegnare la copia della ricevuta di pagamento entro il 20 dicembre pena esclusione della domanda)
per l’anno 20__ - ______ all’Istituto/Facoltà di __________________________________________
con sede a ______________________________ in via ____________________________ civ. ___
telefono segreteria __________________________ numero matricola _______________________
[ _ ] di iscrivermi al (es. 1^, 2^.) ____ anno del corso di studi la cui durata legale è di n._____ anni
[ _ ] che la data di prima iscrizione a tale corso è _______________________________________
[ _ ] di avere                                                [ _ ] di non avere
usufruito già dei permessi per il sopraindicato corso di studi
[ _ ] di aver                                        [ _ ] di non avere
superato già tutti gli esami previsti nei programmi (piano di studi) relativi agli eventuali anni precedenti
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza:
  • che i permessi sono utilizzabili esclusivamente per la frequenza alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgono durante l’orario di lavoro.
  • che i permessi utilizzati e non giustificati a consuntivo dall’attestato degli esami sostenuti e dall’attestato di frequenza ai corsi saranno recuperati dall’amministrazione secondo le modalità indicate nella circolare.
Elenco allegati:
[ _ ] copia della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione al corso
[ _ ] copia del documento di riconoscimento in caso di invio per posta, fax o tramite altra persona
[ _ ] altra eventuale documentazione _________________________________________________

luogo e data ______________________

firma del dichiarante ________________________
Richiesta assegnazione turni agevolati per diritto allo studio
Io (nome e cognome) ______________________________________________________________
dipendente presso il Comune di ________________ a tempo [ _ ] determinato  [ _ ] indeterminato:
in relazione alla domanda di permessi del diritto allo studio, chiedo al Responsabile di Settore o Dirigente responsabile (in assenza del responsabile di settore)

[ _ ] di essere assegnato a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi di studio, nel caso in cui risulti assegnatario dei permessi per motivi di studio.
In particolare avrei l’esigenza di: ________________________________________________
__________________________________________________________________________

[ _ ] di non essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale


Firma del richiedente _________________________________________