lunedì 9 gennaio 2012

Pubblicato in Gazzetta il Regolamento recante modifiche e integrazioni al Regolamento SISTRI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DECRETO 10 novembre 2011, n. 219
 Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti Allegato I DM 219-2011.pdf (452,38 KB)
Allegato II DM 219-2011.pdf (384,19 KB)
Allegato III DM 219-2011.pdf (1,38 MB)
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale e, in particolare, la  parte  quarta,  relativa
alla gestione dei rifiuti;
  Visto l'articolo 1, comma 1116, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296;
  Visto l'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, relativo all'istituzione di un sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI);
  Visto l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008,
n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  2008,
n. 210;
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2009,   n.   102,   recante
provvedimenti  anticrisi,  nonche'   proroga   di   termini   e,   in
particolare, l'articolo 14-bis;
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del
sistema di controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti,  ai  sensi
dell'articolo  189  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006   e
dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78  del  2009,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  n.  102  del  2009,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9;
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 15  febbraio  2010,  recante  modifiche  ed
integrazioni al citato decreto 17  dicembre  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2010, n. 48;
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  del  9  luglio  2010,  recante  modifiche  ed
integrazioni al suddetto decreto 17 dicembre 2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2010, n. 161;
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 28 settembre  2010,  recante  modifiche  ed
integrazioni al sopra richiamato decreto 17 dicembre 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2010, n. 230;
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  del  22  dicembre  2010,  recante  ulteriori
modifiche  ed  integrazioni  al  citato  decreto  17  dicembre  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2010, n. 302;
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, recante il regolamento
per l'istituzione del sistema di controllo della  tracciabilita'  dei
rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e dell'articolo  14-bis  del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102»;
  Considerato che dal 1° ottobre 2010 e' stato dato avvio al  sistema
di controllo della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  e  che  i
soggetti di cui agli articoli 3  e  4  del  decreto  ministeriale  18
febbraio 2011, n. 52, a cui sono stati consegnati i dispositivi, sono
tenuti ad operare nel rispetto delle disposizioni ivi previste;
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 26 maggio  2011,  recante  la  proroga  del
termine di cui all'articolo  12,  comma  2,  del  citato  decreto  17
dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2011, n.
124, ed in particolare l'articolo 1;
  Considerato che l'articolo 28, comma 2, del decreto ministeriale 18
febbraio 2011, n. 52, dispone che i soggetti di cui agli articoli  3,
4 e 5 del medesimo regolamento adempiano anche agli obblighi previsti
dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152 e successive modificazioni, fino al termine di  cui  all'articolo
12, comma 2, del richiamato decreto ministeriale 17 dicembre  2009  e
successive modifiche e integrazioni;
  Visto l'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha introdotto nuove disposizioni
al sistema di tracciabilita' dei rifiuti;
  Visto, in particolare, il comma  2  dell'articolo  6  del  suddetto
decreto-legge, il quale  ha  stabilito  un  periodo  transitorio  per
consentire  la  progressiva  entrata  in  operativita'  del   SISTRI,
assicurando la verifica tecnica delle componenti software e  hardware
e organizzando test di funzionamento del  sistema  ed  ha,  altresi',
disposto quale termine di operativita' del SISTRI il 9 febbraio 2012,
fermo restando quanto previsto  dall'articolo  6,  comma  2,  lettera
f-octies , del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
  Ritenuto  necessario  apportare   integrazioni   e   modifiche   al
regolamento di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52;
  Ravvisata altresi' l'esigenza, in considerazione delle disposizioni
recate  in  materia  dal  decreto-legge  n.  138  del  2011,  ed   in
particolare dall'articolo 6, comma 2,  di  modificare  lo  schema  di
provvedimento, recante modifiche al citato decreto n.  52  del  2011,
sul quale e' stato  acquisito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,
espresso  dalla   Sezione   consultiva   per   gli   atti   normativi
nell'adunanza del 26 luglio 2011;
  Considerato che tali modifiche costituiscono un mero  coordinamento
operativo a seguito delle  intervenute  modifiche  legislative  sopra
richiamate;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto il nulla osta della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,
reso con nota del 7 ottobre 2011, prot.  n.  6588/4.3.6.4/2011/3/  ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1. Al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  del  18  febbraio  2011,  n.  52  concernente
«Regolamento recante  istituzione  del  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo  189  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  dell'articolo  14-bis  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102»,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  26  aprile  2011,  n.  95,  sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
    a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. L'Arma dei Carabinieri gestisce  i  processi  ed  i  flussi  di
informazioni contenuti nel SISTRI.»;
    b)  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  dopo   le   parole
«all'utilizzo» sono soppresse le parole: «e alla custodia»;
    c)  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  d),  dopo   le   parole
«dispositivo USB,» sono soppresse le parole: «e/o»,  dopo  le  parole
«dispositivo black box» sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonche'
il dispositivo USB per l'interoperabilita'  di  cui  all'articolo  8,
comma 1-ter»;
    d) all'articolo 2, comma 1, lettera  i),  le  parole  «e  che  ha
accesso al» sono sostituite dalla parola: «del», le  parole  «per  la
creazione della firma elettronica;» sono sostituite  dalle  seguenti:
«e, ove presente, del dispositivo USB per l'interoperabilita';»;
    e) all'articolo 2, comma 1, la lettera  l)  e'  sostituita  dalla
seguente:
      «l) «unita' locale»: qualsiasi sede, impianto o  insieme  delle
unita' operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una  o
piu' attivita' di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1;»;
    f) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunta,  in  fine,  la  seguente
lettera:
      «l-bis) «unita' operativa»: reparto, impianto  o  stabilimento,
all'interno di una unita'  locale,  dalla  quale  sono  autonomamente
originati rifiuti.»;
    g) all'articolo 3, comma 1, e' aggiunta,  in  fine,  la  seguente
lettera:
      «i-bis) i soggetti individuati con uno o piu' decreti ai  sensi
dell'articolo 188-ter, comma 5,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni.»;
    h) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 5 (Rifiuti urbani della regione Campania). - 1.  Al  fine  di
attuare  quanto  previsto  all'  articolo   2,   comma   2-bis,   del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti  agli  obblighi
di cui al presente regolamento, oltre ai soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, i comuni della Regione Campania e le imprese di trasporto
dei rifiuti urbani del territorio della stessa regione.»;
    i)  all'articolo  6,  comma   1,   le   parole   «sito   internet
http://www.sistri.it/»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «portale
informativo SISTRI.»;
    l) all'articolo 7, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5. Nel caso di  versamento  da  parte  degli  operatori  di  somme
maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata  in  eccesso
e'  conguagliata  a  valere  sui  contributi  dovuti  per  gli   anni
successivi. A  tal  fine  i  predetti  operatori  inoltrano  apposita
domanda al SISTRI accedendo all'area «gestione  aziende»  disponibile
sul portale SISTRI in area  autenticata,  oppure  inviando,  mediante
posta elettronica o via  fax,  il  modello  disponibile  sul  portale
informativo SISTRI.»;
    m) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole «perfezionata la» sono
aggiunte le parole: «prima fase della»,  dopo  le  parole  «operatori
iscritti» sono aggiunte le  parole:  «,  entro  i  successivi  trenta
giorni,»;
    n) all'articolo 8, comma 1, lettera c), le parole «sito  internet
www.sistri.it/.» sono sostituite dalle seguenti: «portale informativo
SISTRI.»;
    o) all'articolo 8, dopo il comma  1,  sono  inseriti  i  seguenti
commi:
  «1-bis.  All'esito   del   perfezionamento   della   procedura   di
iscrizione, con la consegna dei dispositivi previsti  nel  precedente
comma, gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi di  cui
alla lettera a) del comma 1 per unita' locali e unita'  operative,  o
per attivita' soggette all'obbligo  di  iscrizione  al  SISTRI,  gia'
iscritte. Tali dispositivi possono contenere fino ad  un  massimo  di
tre  certificati   elettronici   associati   alle   persone   fisiche
individuate  dall'operatore;  le  persone   fisiche   devono   essere
individuate tra persone diverse da quelle il cui nominativo  e'  gia'
inserito in  altri  dispositivi  richiesti  per  la  medesima  unita'
locale/unita' operativa /attivita' soggetta all'obbligo di iscrizione
al SISTRI. Il  numero  massimo  di  dispositivi  che  possono  essere
richiesti nonche' il relativo costo sono indicati nell'allegato IA.
  1-ter. Gli operatori iscritti al SISTRI per i  quali  ricorrano  le
condizioni previste nell'articolo 21-bis possono chiedere la consegna
dei dispositivi USB per l'interoperabilita'.»;
    p) all'articolo 8, comma 2, all'inizio  del  comma  2  la  parola
«Agli» e'  sostituita  dalle  seguenti:  «Salvo  quanto  previsto  ai
successivi commi 3 e 4-bis, agli»;
    q) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole  «dal  comma  2»  sono
inserite le seguenti:  «e  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma
4-bis»;
    r) all'articolo 8, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 2 e  3,  la  consegna
dei dispositivi aggiuntivi di cui al comma 1-bis  e  dei  dispositivi
per l'interoperabilita'  di  cui  al  comma  1-ter,  avviene  tramite
servizio di consegna degli  stessi  all'operatore  che  ne  ha  fatto
richiesta.».
    s) all'articolo 9, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Il titolare del dispositivo e' responsabile della  custodia
dello stesso.»;
    t) all'articolo 9,  comma  2,  dopo  la  parola  «richiesta.»  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di unita' locali  o
unita'  operative  nelle  quali  non  sia  presente  un  servizio  di
vigilanza  e  di  controllo  degli  accessi,   previa   comunicazione
effettuata in forma scritta al  SISTRI,  e'  consentito  custodire  i
dispositivi USB presso altra unita' locale o unita'  operativa  fermo
restando l'obbligo  di  renderli  disponibili  in  qualunque  momento
all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.»;
    u) all'articolo 9, dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente
comma:
  «2-bis. I dispositivi USB per  l'interoperabilita'  sono  custoditi
nelle modalita' indicate all'articolo 21-bis, comma 5.»;
    v) all'articolo 10, comma 2, dopo  la  parola  «L'installazione,»
sono aggiunte le seguenti: «la disinstallazione,»;
    z) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. In presenza di condizioni che non garantiscano  un  accesso  ai
servizi di rete (elettrica o di connettivita' dati) adeguato  per  il
funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio,  oppure
qualora ricorrano altre oggettive circostanze di  fatto  che  rendano
tecnicamente  impraticabile  l'installazione  delle   apparecchiature
medesime, il SISTRI, a seguito  di  una  valutazione  effettuata  dal
proprio personale, puo' decidere di non  procedere  all'installazione
delle medesime. Il gestore del rispettivo  impianto,  fermo  restando
l'obbligo di iscrizione al SISTRI e  di  effettuazione  dei  relativi
adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui all'articolo 11,  comma  3,
e' tenuto a  comunicare  al  SISTRI  ogni  variazione  da  cui  possa
conseguire la possibilita' di dotare  il  rispettivo  impianto  delle
predette  apparecchiature  di  monitoraggio.  La   comunicazione   e'
effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento che
comporta tale variazione.»;
    aa) all'articolo 10, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. L'obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio
e' a carico dei gestori degli impianti  presso  i  quali  sono  state
installate. Fermo restando quanto stabilito al  comma  2,  i  gestori
degli impianti  sono  tenuti  a  preservare  la  funzionalita'  delle
predette apparecchiature.»;
    bb)  all'articolo  11,  comma  1,  le   parole   «sito   internet
http://www.sistri.it/.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «portale
informativo SISTRI.»;
    cc) all'articolo 11, il comma 2, e' sostituito dal seguente:
  «2. La persona fisica, cui e' associato il certificato  elettronico
contenuto nel dispositivo USB, e' il titolare della firma elettronica
che risponde solo del corretto inserimento nelle  Schede  SISTRI  dei
dati ricevuti.»;
    dd) all'articolo 11, comma  3,  primo  periodo,  dopo  la  parola
«impresa» sono aggiunte le seguenti parole: «o dal delegato di  altra
unita' locale dell'ente o dell'impresa»;
    ee) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «a  causa  di»  sono
inserite le parole: «ritardata consegna dei dispositivi  in  fase  di
prima  iscrizione,  nonche'»,  le  parole  «dei  dispositivi,»   sono
sostituite dalle parole: «degli stessi,» e sono aggiunti, in fine,  i
seguenti periodi: «Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione
della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi  a
non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a  causa
di ritardata consegna dei dispositivi in fase  di  prima  iscrizione,
nonche' furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi,  o
per assenza di copertura della rete di  trasmissione  dati,  ciascuno
dei soggetti interessati deve  comunicare  in  forma  scritta,  prima
della  movimentazione,  al  SISTRI  il  verificarsi  delle   predette
condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti  sono  annotate
su un'apposita Scheda SISTRI in  bianco  tenuta  a  disposizione,  da
scaricarsi dal portale  SISTRI  accedendo  all'area  autenticata.  Le
informazioni relative alle movimentazioni  effettuate  devono  essere
inserite nel  sistema  entro  le  ventiquattro  ore  successive  alla
cessazione  delle  condizioni   che   hanno   generato   la   mancata
compilazione della scheda SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il  termine
di cui al periodo precedente e' di settantadue ore.»;
    ff)  all'articolo  12,  comma  2,  le   parole   «sito   internet
www.sistri.it,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «portale  SISTRI
accedendo all'area autenticata,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Fino al 30 giugno  2012,  il  termine  di  cui  al  periodo
precedente e' di settantadue ore.»;
    gg) all'articolo 14, dopo il comma 1,  e'  aggiunto  il  seguente
comma:
  «1-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  26
maggio 2011, fino allo scadere del termine di  cui  all'articolo  12,
comma 2, del decreto del ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive  modifiche  e
integrazioni, qualora conferiscano i rifiuti ad imprese  o  enti  che
raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale, che
utilizzano il SISTRI, comunicano i  propri  dati,  necessari  per  la
compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE,  al  delegato
dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore
del  rifiuto,  inserendo  le  informazioni  ricevute  dal  produttore
stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE,  firmata
dal produttore del rifiuto, deve essere consegnata al conducente  del
mezzo  di  trasporto.  Una  copia  della   Scheda   SISTRI   -   AREA
MOVIMENTAZIONE  deve  essere  conservata  presso  il  produttore  del
rifiuto, che e'  tenuto  a  conservarla  per  tre  anni.  Il  gestore
dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in  tali  ipotesi
e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei  rifiuti  stessi
la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al  fine
di attestare l'assolvimento della sua responsabilita'.»;
    hh)  all'articolo  15,  comma  2,  le   parole   «sito   internet
www.sistri.it»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «portale   SISTRI
accedendo all'area autenticata»;
    ii) all'articolo 21, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o
cessazione  dell'attivita'  per  il  cui  esercizio  e'  obbligatorio
l'utilizzo  dei  dispositivi,  ovvero  di  estinzione  dei   soggetti
giuridici  ai  quali  tali  dispositivi  sono  stati  consegnati,   a
qualsiasi causa  tale  estinzione  sia  imputabile,  ivi  incluse  le
ipotesi di cancellazione, ovvero in caso  di  chiusura  di  un'unita'
locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta  al
SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore
dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento,  e
provvedere alla restituzione dei dispositivi USB,  e,  ove  presenti,
dei dispositivi USB per  l'interoperabilita',  dopo  aver  assolto  a
tutti gli obblighi di legge, a mezzo raccomandata A/R,  inviando  gli
stessi, unitamente al relativo modulo di restituzione disponibile sul
portale informativo SISTRI, al seguente indirizzo: SISTRI - Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   Via
Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.»;
    ll) all'articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, in tutti i casi in  cui
si verifichino cambiamenti nella titolarita' dell'azienda o del  ramo
d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attivita' per le  quali
e' obbligatorio l'uso dei  dispositivi  USB,  e,  ove  presenti,  dei
dispositivi USB per l'interoperabilita',  gli  operatori  subentranti
nella titolarita' dell'azienda o  del  ramo  d'azienda,  al  fine  di
evitare  soluzioni  di  continuita'  nell'esercizio  delle  attivita'
interessate dai predetti  cambiamenti,  prima  che  tali  cambiamenti
acquisiscano  efficacia,  dovranno  inviare  al   SISTRI,   accedendo
all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale  SISTRI  in  area
autenticata,  copia  degli  atti  che  hanno  comportato  i  predetti
cambiamenti corredata da copia della richiesta di iscrizione di  tali
atti presso il  Registro  delle  Imprese  e  dovranno  effettuare  la
modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti,  dei
dispositivi USB per  l'interoperabilita'  rilasciati  dal  SISTRI  al
precedente operatore, utilizzando la predetta funzionalita' «GESTIONE
AZIENDE». Il SISTRI procedera' a confrontare i dati comunicati  dagli
operatori con quelli contenuti nel Registro delle Imprese e, nel caso
in cui rilevasse l'esistenza di non conformita' tra i predetti dati e
tali difformita' permanessero  per  piu'  di  sessanta  giorni  dalla
modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti,  dei
dispositivi USB per l'interoperabilita', procedera' a disabilitare  i
dispositivi stessi.»;
    mm) all'articolo 21, comma 3,  le  parole  «all'iscrizione»  sono
sostituite dalle parole «alla comunicazione», le parole  «presso  il»
sono sostituite con la parola «al», e le  parole  «all'apposita  area
del  sito  internet  http://www.sistri.it/.»  sono  sostituite  dalle
parole «all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in
area autenticata.»;
    nn) all'articolo 21, dopo il comma 3,  e'  inserito  il  seguente
comma:
  «3-bis. In caso di non corrispondenza  tra  i  dati  identificativi
forniti dall'operatore al  SISTRI  in  sede  di  prima  iscrizione  o
successiva  variazione,  e  quelli  risultanti  dal  Registro   delle
Imprese,  il  SISTRI  richiede,  a  seguito  di  proprie   verifiche,
all'operatore  di  accedere   all'applicazione   «GESTIONE   AZIENDE»
disponibile sul portale SISTRI in area autenticata per  asseverare  i
dati comunicati al SISTRI tramite la  procedura  indicata  e  secondo
quanto stabilito dall'allegato IA.»;
    oo) all'articolo 21, comma 4,  le  parole  «ritirato  secondo  la
procedura indicata nell'Allegato IA.» sono  sostituite  dalle  parole
«aggiornato accedendo alle relative funzionalita' presenti  nell'area
autenticata del portale SISTRI.»;
    pp) all'articolo 21, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui  ai  commi
1, 2 e 3, nonche' le variazioni relative ai veicoli  a  motore,  sono
comunicate dal trasportatore alla  Sezione  regionale  o  provinciale
dell'Albo  nazionale  gestori  ambientali  che,  successivamente   al
rilascio dell'autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi  di
cui al comma 3, per dette variazioni le procedure e i termini per  la
restituzione  dei  dispositivi   USB   e   per   le   operazioni   di
installazione, disinstallazione e  riconfigurazione  dei  dispositivi
black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato  Nazionale
dell'Albo, sentito il SISTRI. Resta fermo l'obbligo  per  l'operatore
di  provvedere  all'eventuale  integrazione  dei  contributi  di  cui
all'articolo 7.»;
    qq) dopo l'art. 21 e' inserito il seguente articolo:
  «21-bis (Disposizioni in materia di interoperabilita').  -  1.  Gli
operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le
operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al  SISTRI,
e che abbiano accreditato uno o piu' software gestionali al  servizio
di interoperabilita' secondo quanto regolato dal decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive  modificazioni,  e  dalla  relativa
normativa di attuazione, possono richiedere al SISTRI il rilascio del
dispositivo USB  per  l'interoperabilita'.  Il  dispositivo  USB  per
l'interoperabilita' e'  abilitato  alla  firma  delle  schede  SISTRI
compilate  per  le  attivita'  soggette  all'iscrizione   SISTRI   ed
esercitate nelle unita'  locali  e/o  unita'  operative  che  operano
attraverso il predetto software gestionale.
  2. Puo' essere richiesto un dispositivo USB per l'interoperabilita'
per ciascun software gestionale  accreditato  dall'operatore  per  il
servizio di interoperabilita'. La richiesta al SISTRI dei dispositivi
USB per  l'interoperabilita'  deve  essere  sottoscritta  dal  legale
rappresentante.  Il  dispositivo  USB  per   l'interoperabilita'   e'
consegnato con le modalita' stabilite all'articolo 8, comma 4-bis.
  3. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico
dei dispositivi USB per l'interoperabilita' sono attribuiti al legale
rappresentante che e' titolare della firma elettronica e delegato per
il predetto dispositivo.
  4. Il costo di ciascun dispositivo USB per  l'interoperabilita'  e'
quello previsto nell'Allegato 1 A per la  richiesta  di  duplicazioni
dei dispositivi USB.
  5. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere custodito
presso il centro elaborazione dati in cui sono  inseriti  i  software
gestionali. Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unita'
locali o unita' operative, il dispositivo USB per l'interoperabilita'
potra' essere custodito presso la sede in cui e'  ubicato  il  centro
elaborazione dati. Il luogo presso il quale il  dispositivo  USB  per
l'interoperabilita'   e'   custodito   e'   indicato   in   fase   di
accreditamento   del    sistema    gestionale    al    servizio    di
interoperabilita'. Qualsiasi variazione del luogo in cui deve  essere
custodito il dispositivo  USB  per  l'interoperabilita'  deve  essere
preventivamente comunicata al SISTRI.
  6. Il dispositivo USB  per  l'interoperabilita'  deve  essere  reso
disponibile in qualunque momento all'Autorita' di  controllo  che  ne
faccia richiesta nel luogo ove lo stesso e' custodito.»;
    rr)  all'articolo  22,  comma  2,  le   parole   «sito   internet
http://www.sistri.it/»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «portale
informativo SISTRI»;
    ss)  all'articolo  23,  comma  4,  le   parole   «sito   internet
www.sistri.it»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «portale   SISTRI
accedendo all'area autenticata»;
    tt) all'articolo 26, comma 1, la lettera b) e'  sostituita  dalla
seguente:
  «b)  una  banca  dati  contenente  le  informazioni  relative  alle
autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli  articoli  208,  209,
210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, e successive modificazioni. A  tal  fine  le  amministrazioni
competenti comunicano all'ISPRA, nel termine perentorio  di  quindici
giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione o dell'iscrizione,
la ragione sociale e la sede legale dell'ente o impresa autorizzata o
iscritta, il codice fiscale, la sede dell'impianto,  l'attivita'  per
la quale viene rilasciata l'autorizzazione o l'iscrizione, i  rifiuti
oggetto dell'attivita' di  gestione,  le  quantita'  autorizzate,  la
scadenza dell'autorizzazione o  dell'iscrizione  e,  successivamente,
segnalano ogni variazione delle predette informazioni che  intervenga
nel  corso  della  validita'  dell'autorizzazione  o  dell'iscrizione
stessa. Le  autorizzazioni  rilasciate  e  le  iscrizioni  effettuate
precedentemente all'entrata in vigore  della  presente  disposizione,
sono   comunicate   all'ISPRA   dalle   amministrazioni    competenti
utilizzando le procedure di cui agli articoli  208,  209,  210,  211,
213, 214, 215 e 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e
successive modificazioni. La comunicazione e' effettuata nel  termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione;»;
    uu) all'articolo 28, comma 2, dopo le parole «i soggetti  di  cui
agli articoli 3, 4 e 5» sono  aggiunte  le  seguenti:  «del  presente
regolamento», dopo le parole «successive modificazioni» sono aggiunte
le seguenti: «e sono soggetti alle  relative  sanzioni  previste  dal
medesimo decreto legislativo precedentemente  all'entrata  in  vigore
del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205».
  2. Nel decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  del  18  febbraio  2011,  n.  52  concernente
«Regolamento recante  istituzione  del  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo  189  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  dell'articolo  14-bis  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102»,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2011, n. 95, gli allegati
IA, IB, II e III  sono  sostituiti  dai  corrispondenti  allegati  al
presente regolamento di cui costituiscono parte integrante.

       
     
                               Art. 2

  1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.

    Roma, 10 novembre 2011 

Fonte: http://www.guidaentilocali.it