Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti Allegato I DM 219-2011.pdf (452,38 KB)
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale e, in particolare, la parte quarta, relativa
alla gestione dei rifiuti;
Visto l'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
Visto l'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, relativo all'istituzione di un sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI);
Visto l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008,
n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,
n. 210;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante
provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e, in
particolare, l'articolo 14-bis;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi
dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante modifiche ed
integrazioni al citato decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2010, n. 48;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante modifiche ed
integrazioni al suddetto decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2010, n. 161;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 28 settembre 2010, recante modifiche ed
integrazioni al sopra richiamato decreto 17 dicembre 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2010, n. 230;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante ulteriori
modifiche ed integrazioni al citato decreto 17 dicembre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2010, n. 302;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, recante il regolamento
per l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102»;
Considerato che dal 1° ottobre 2010 e' stato dato avvio al sistema
di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) e che i
soggetti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 18
febbraio 2011, n. 52, a cui sono stati consegnati i dispositivi, sono
tenuti ad operare nel rispetto delle disposizioni ivi previste;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 26 maggio 2011, recante la proroga del
termine di cui all'articolo 12, comma 2, del citato decreto 17
dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2011, n.
124, ed in particolare l'articolo 1;
Considerato che l'articolo 28, comma 2, del decreto ministeriale 18
febbraio 2011, n. 52, dispone che i soggetti di cui agli articoli 3,
4 e 5 del medesimo regolamento adempiano anche agli obblighi previsti
dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successive modificazioni, fino al termine di cui all'articolo
12, comma 2, del richiamato decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e
successive modifiche e integrazioni;
Visto l'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha introdotto nuove disposizioni
al sistema di tracciabilita' dei rifiuti;
Visto, in particolare, il comma 2 dell'articolo 6 del suddetto
decreto-legge, il quale ha stabilito un periodo transitorio per
consentire la progressiva entrata in operativita' del SISTRI,
assicurando la verifica tecnica delle componenti software e hardware
e organizzando test di funzionamento del sistema ed ha, altresi',
disposto quale termine di operativita' del SISTRI il 9 febbraio 2012,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera
f-octies , del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
Ritenuto necessario apportare integrazioni e modifiche al
regolamento di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52;
Ravvisata altresi' l'esigenza, in considerazione delle disposizioni
recate in materia dal decreto-legge n. 138 del 2011, ed in
particolare dall'articolo 6, comma 2, di modificare lo schema di
provvedimento, recante modifiche al citato decreto n. 52 del 2011,
sul quale e' stato acquisito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 26 luglio 2011;
Considerato che tali modifiche costituiscono un mero coordinamento
operativo a seguito delle intervenute modifiche legislative sopra
richiamate;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
reso con nota del 7 ottobre 2011, prot. n. 6588/4.3.6.4/2011/3/ ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 concernente
«Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2011, n. 95, sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'Arma dei Carabinieri gestisce i processi ed i flussi di
informazioni contenuti nel SISTRI.»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole
«all'utilizzo» sono soppresse le parole: «e alla custodia»;
c) all'articolo 2, comma 1, lettera d), dopo le parole
«dispositivo USB,» sono soppresse le parole: «e/o», dopo le parole
«dispositivo black box» sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonche'
il dispositivo USB per l'interoperabilita' di cui all'articolo 8,
comma 1-ter»;
d) all'articolo 2, comma 1, lettera i), le parole «e che ha
accesso al» sono sostituite dalla parola: «del», le parole «per la
creazione della firma elettronica;» sono sostituite dalle seguenti:
«e, ove presente, del dispositivo USB per l'interoperabilita';»;
e) all'articolo 2, comma 1, la lettera l) e' sostituita dalla
seguente:
«l) «unita' locale»: qualsiasi sede, impianto o insieme delle
unita' operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o
piu' attivita' di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1;»;
f) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«l-bis) «unita' operativa»: reparto, impianto o stabilimento,
all'interno di una unita' locale, dalla quale sono autonomamente
originati rifiuti.»;
g) all'articolo 3, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«i-bis) i soggetti individuati con uno o piu' decreti ai sensi
dell'articolo 188-ter, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni.»;
h) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Rifiuti urbani della regione Campania). - 1. Al fine di
attuare quanto previsto all' articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti agli obblighi
di cui al presente regolamento, oltre ai soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, i comuni della Regione Campania e le imprese di trasporto
dei rifiuti urbani del territorio della stessa regione.»;
i) all'articolo 6, comma 1, le parole «sito internet
http://www.sistri.it/» sono sostituite dalle seguenti: «portale
informativo SISTRI.»;
l) all'articolo 7, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nel caso di versamento da parte degli operatori di somme
maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata in eccesso
e' conguagliata a valere sui contributi dovuti per gli anni
successivi. A tal fine i predetti operatori inoltrano apposita
domanda al SISTRI accedendo all'area «gestione aziende» disponibile
sul portale SISTRI in area autenticata, oppure inviando, mediante
posta elettronica o via fax, il modello disponibile sul portale
informativo SISTRI.»;
m) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole «perfezionata la» sono
aggiunte le parole: «prima fase della», dopo le parole «operatori
iscritti» sono aggiunte le parole: «, entro i successivi trenta
giorni,»;
n) all'articolo 8, comma 1, lettera c), le parole «sito internet
www.sistri.it/.» sono sostituite dalle seguenti: «portale informativo
SISTRI.»;
o) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti
commi:
«1-bis. All'esito del perfezionamento della procedura di
iscrizione, con la consegna dei dispositivi previsti nel precedente
comma, gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi di cui
alla lettera a) del comma 1 per unita' locali e unita' operative, o
per attivita' soggette all'obbligo di iscrizione al SISTRI, gia'
iscritte. Tali dispositivi possono contenere fino ad un massimo di
tre certificati elettronici associati alle persone fisiche
individuate dall'operatore; le persone fisiche devono essere
individuate tra persone diverse da quelle il cui nominativo e' gia'
inserito in altri dispositivi richiesti per la medesima unita'
locale/unita' operativa /attivita' soggetta all'obbligo di iscrizione
al SISTRI. Il numero massimo di dispositivi che possono essere
richiesti nonche' il relativo costo sono indicati nell'allegato IA.
1-ter. Gli operatori iscritti al SISTRI per i quali ricorrano le
condizioni previste nell'articolo 21-bis possono chiedere la consegna
dei dispositivi USB per l'interoperabilita'.»;
p) all'articolo 8, comma 2, all'inizio del comma 2 la parola
«Agli» e' sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto ai
successivi commi 3 e 4-bis, agli»;
q) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole «dal comma 2» sono
inserite le seguenti: «e fatto salvo quanto previsto dal comma
4-bis»;
r) all'articolo 8, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, la consegna
dei dispositivi aggiuntivi di cui al comma 1-bis e dei dispositivi
per l'interoperabilita' di cui al comma 1-ter, avviene tramite
servizio di consegna degli stessi all'operatore che ne ha fatto
richiesta.».
s) all'articolo 9, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il titolare del dispositivo e' responsabile della custodia
dello stesso.»;
t) all'articolo 9, comma 2, dopo la parola «richiesta.» e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di unita' locali o
unita' operative nelle quali non sia presente un servizio di
vigilanza e di controllo degli accessi, previa comunicazione
effettuata in forma scritta al SISTRI, e' consentito custodire i
dispositivi USB presso altra unita' locale o unita' operativa fermo
restando l'obbligo di renderli disponibili in qualunque momento
all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.»;
u) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente
comma:
«2-bis. I dispositivi USB per l'interoperabilita' sono custoditi
nelle modalita' indicate all'articolo 21-bis, comma 5.»;
v) all'articolo 10, comma 2, dopo la parola «L'installazione,»
sono aggiunte le seguenti: «la disinstallazione,»;
z) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. In presenza di condizioni che non garantiscano un accesso ai
servizi di rete (elettrica o di connettivita' dati) adeguato per il
funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio, oppure
qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano
tecnicamente impraticabile l'installazione delle apparecchiature
medesime, il SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal
proprio personale, puo' decidere di non procedere all'installazione
delle medesime. Il gestore del rispettivo impianto, fermo restando
l'obbligo di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi
adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui all'articolo 11, comma 3,
e' tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa
conseguire la possibilita' di dotare il rispettivo impianto delle
predette apparecchiature di monitoraggio. La comunicazione e'
effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento che
comporta tale variazione.»;
aa) all'articolo 10, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. L'obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio
e' a carico dei gestori degli impianti presso i quali sono state
installate. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, i gestori
degli impianti sono tenuti a preservare la funzionalita' delle
predette apparecchiature.»;
bb) all'articolo 11, comma 1, le parole «sito internet
http://www.sistri.it/.» sono sostituite dalle seguenti: «portale
informativo SISTRI.»;
cc) all'articolo 11, il comma 2, e' sostituito dal seguente:
«2. La persona fisica, cui e' associato il certificato elettronico
contenuto nel dispositivo USB, e' il titolare della firma elettronica
che risponde solo del corretto inserimento nelle Schede SISTRI dei
dati ricevuti.»;
dd) all'articolo 11, comma 3, primo periodo, dopo la parola
«impresa» sono aggiunte le seguenti parole: «o dal delegato di altra
unita' locale dell'ente o dell'impresa»;
ee) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «a causa di» sono
inserite le parole: «ritardata consegna dei dispositivi in fase di
prima iscrizione, nonche'», le parole «dei dispositivi,» sono
sostituite dalle parole: «degli stessi,» e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione
della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a
non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa
di ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione,
nonche' furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o
per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, ciascuno
dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima
della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle predette
condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate
su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da
scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Le
informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere
inserite nel sistema entro le ventiquattro ore successive alla
cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata
compilazione della scheda SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il termine
di cui al periodo precedente e' di settantadue ore.»;
ff) all'articolo 12, comma 2, le parole «sito internet
www.sistri.it,» sono sostituite dalle seguenti: «portale SISTRI
accedendo all'area autenticata,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo
precedente e' di settantadue ore.»;
gg) all'articolo 14, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente
comma:
«1-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26
maggio 2011, fino allo scadere del termine di cui all'articolo 12,
comma 2, del decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e
integrazioni, qualora conferiscano i rifiuti ad imprese o enti che
raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale, che
utilizzano il SISTRI, comunicano i propri dati, necessari per la
compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato
dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore
del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore
stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata
dal produttore del rifiuto, deve essere consegnata al conducente del
mezzo di trasporto. Una copia della Scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE deve essere conservata presso il produttore del
rifiuto, che e' tenuto a conservarla per tre anni. Il gestore
dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi
e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi
la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine
di attestare l'assolvimento della sua responsabilita'.»;
hh) all'articolo 15, comma 2, le parole «sito internet
www.sistri.it» sono sostituite dalle seguenti: «portale SISTRI
accedendo all'area autenticata»;
ii) all'articolo 21, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o
cessazione dell'attivita' per il cui esercizio e' obbligatorio
l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti
giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a
qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le
ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di un'unita'
locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta al
SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore
dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento, e
provvedere alla restituzione dei dispositivi USB, e, ove presenti,
dei dispositivi USB per l'interoperabilita', dopo aver assolto a
tutti gli obblighi di legge, a mezzo raccomandata A/R, inviando gli
stessi, unitamente al relativo modulo di restituzione disponibile sul
portale informativo SISTRI, al seguente indirizzo: SISTRI - Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via
Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.»;
ll) all'articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, in tutti i casi in cui
si verifichino cambiamenti nella titolarita' dell'azienda o del ramo
d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attivita' per le quali
e' obbligatorio l'uso dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei
dispositivi USB per l'interoperabilita', gli operatori subentranti
nella titolarita' dell'azienda o del ramo d'azienda, al fine di
evitare soluzioni di continuita' nell'esercizio delle attivita'
interessate dai predetti cambiamenti, prima che tali cambiamenti
acquisiscano efficacia, dovranno inviare al SISTRI, accedendo
all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in area
autenticata, copia degli atti che hanno comportato i predetti
cambiamenti corredata da copia della richiesta di iscrizione di tali
atti presso il Registro delle Imprese e dovranno effettuare la
modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei
dispositivi USB per l'interoperabilita' rilasciati dal SISTRI al
precedente operatore, utilizzando la predetta funzionalita' «GESTIONE
AZIENDE». Il SISTRI procedera' a confrontare i dati comunicati dagli
operatori con quelli contenuti nel Registro delle Imprese e, nel caso
in cui rilevasse l'esistenza di non conformita' tra i predetti dati e
tali difformita' permanessero per piu' di sessanta giorni dalla
modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei
dispositivi USB per l'interoperabilita', procedera' a disabilitare i
dispositivi stessi.»;
mm) all'articolo 21, comma 3, le parole «all'iscrizione» sono
sostituite dalle parole «alla comunicazione», le parole «presso il»
sono sostituite con la parola «al», e le parole «all'apposita area
del sito internet http://www.sistri.it/.» sono sostituite dalle
parole «all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in
area autenticata.»;
nn) all'articolo 21, dopo il comma 3, e' inserito il seguente
comma:
«3-bis. In caso di non corrispondenza tra i dati identificativi
forniti dall'operatore al SISTRI in sede di prima iscrizione o
successiva variazione, e quelli risultanti dal Registro delle
Imprese, il SISTRI richiede, a seguito di proprie verifiche,
all'operatore di accedere all'applicazione «GESTIONE AZIENDE»
disponibile sul portale SISTRI in area autenticata per asseverare i
dati comunicati al SISTRI tramite la procedura indicata e secondo
quanto stabilito dall'allegato IA.»;
oo) all'articolo 21, comma 4, le parole «ritirato secondo la
procedura indicata nell'Allegato IA.» sono sostituite dalle parole
«aggiornato accedendo alle relative funzionalita' presenti nell'area
autenticata del portale SISTRI.»;
pp) all'articolo 21, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui ai commi
1, 2 e 3, nonche' le variazioni relative ai veicoli a motore, sono
comunicate dal trasportatore alla Sezione regionale o provinciale
dell'Albo nazionale gestori ambientali che, successivamente al
rilascio dell'autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi di
cui al comma 3, per dette variazioni le procedure e i termini per la
restituzione dei dispositivi USB e per le operazioni di
installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi
black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato Nazionale
dell'Albo, sentito il SISTRI. Resta fermo l'obbligo per l'operatore
di provvedere all'eventuale integrazione dei contributi di cui
all'articolo 7.»;
qq) dopo l'art. 21 e' inserito il seguente articolo:
«21-bis (Disposizioni in materia di interoperabilita'). - 1. Gli
operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le
operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI,
e che abbiano accreditato uno o piu' software gestionali al servizio
di interoperabilita' secondo quanto regolato dal decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e dalla relativa
normativa di attuazione, possono richiedere al SISTRI il rilascio del
dispositivo USB per l'interoperabilita'. Il dispositivo USB per
l'interoperabilita' e' abilitato alla firma delle schede SISTRI
compilate per le attivita' soggette all'iscrizione SISTRI ed
esercitate nelle unita' locali e/o unita' operative che operano
attraverso il predetto software gestionale.
2. Puo' essere richiesto un dispositivo USB per l'interoperabilita'
per ciascun software gestionale accreditato dall'operatore per il
servizio di interoperabilita'. La richiesta al SISTRI dei dispositivi
USB per l'interoperabilita' deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' e'
consegnato con le modalita' stabilite all'articolo 8, comma 4-bis.
3. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico
dei dispositivi USB per l'interoperabilita' sono attribuiti al legale
rappresentante che e' titolare della firma elettronica e delegato per
il predetto dispositivo.
4. Il costo di ciascun dispositivo USB per l'interoperabilita' e'
quello previsto nell'Allegato 1 A per la richiesta di duplicazioni
dei dispositivi USB.
5. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere custodito
presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software
gestionali. Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unita'
locali o unita' operative, il dispositivo USB per l'interoperabilita'
potra' essere custodito presso la sede in cui e' ubicato il centro
elaborazione dati. Il luogo presso il quale il dispositivo USB per
l'interoperabilita' e' custodito e' indicato in fase di
accreditamento del sistema gestionale al servizio di
interoperabilita'. Qualsiasi variazione del luogo in cui deve essere
custodito il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere
preventivamente comunicata al SISTRI.
6. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere reso
disponibile in qualunque momento all'Autorita' di controllo che ne
faccia richiesta nel luogo ove lo stesso e' custodito.»;
rr) all'articolo 22, comma 2, le parole «sito internet
http://www.sistri.it/» sono sostituite dalle seguenti: «portale
informativo SISTRI»;
ss) all'articolo 23, comma 4, le parole «sito internet
www.sistri.it» sono sostituite dalle seguenti: «portale SISTRI
accedendo all'area autenticata»;
tt) all'articolo 26, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) una banca dati contenente le informazioni relative alle
autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209,
210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni. A tal fine le amministrazioni
competenti comunicano all'ISPRA, nel termine perentorio di quindici
giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione o dell'iscrizione,
la ragione sociale e la sede legale dell'ente o impresa autorizzata o
iscritta, il codice fiscale, la sede dell'impianto, l'attivita' per
la quale viene rilasciata l'autorizzazione o l'iscrizione, i rifiuti
oggetto dell'attivita' di gestione, le quantita' autorizzate, la
scadenza dell'autorizzazione o dell'iscrizione e, successivamente,
segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga
nel corso della validita' dell'autorizzazione o dell'iscrizione
stessa. Le autorizzazioni rilasciate e le iscrizioni effettuate
precedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione,
sono comunicate all'ISPRA dalle amministrazioni competenti
utilizzando le procedure di cui agli articoli 208, 209, 210, 211,
213, 214, 215 e 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni. La comunicazione e' effettuata nel termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione;»;
uu) all'articolo 28, comma 2, dopo le parole «i soggetti di cui
agli articoli 3, 4 e 5» sono aggiunte le seguenti: «del presente
regolamento», dopo le parole «successive modificazioni» sono aggiunte
le seguenti: «e sono soggetti alle relative sanzioni previste dal
medesimo decreto legislativo precedentemente all'entrata in vigore
del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205».
2. Nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 concernente
«Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2011, n. 95, gli allegati
IA, IB, II e III sono sostituiti dai corrispondenti allegati al
presente regolamento di cui costituiscono parte integrante.
Art. 2
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
Roma, 10 novembre 2011
Fonte: http://www.guidaentilocali.it